CHIARIMENTI INPS
La circolare INPS del 27 gennaio 2006, n.9 fornisce interessanti chiarimenti e precisazioni sul Documento Unico di Regolarità Contributiva col seguente So...
La circolare INPS del 27 gennaio 2006, n.9 fornisce interessanti
chiarimenti e precisazioni sul Documento Unico di Regolarità
Contributiva col seguente Sommario di argomenti:
a) imprese senza dipendenti e lavoratori autonomi;
b) benefici e sovvenzioni comunitarie per investimenti;
c) leggi regionali.
La circolare ribadisce che nel novero dei destinatari dell’obbligo di richiesta del Durc non rientrano i lavoratori autonomi e le società senza dipendenti, e che tutte le imprese operanti nei cantieri hanno l’obbligo di dimostrare la regolarità contributiva e che nell’ipotesi di imprese edili, il DURC deve essere rilasciato dalle Casse Edili
. Inoltre la circolare conferma il periodo di validità di un mese del documento unico dalla data del rilascio, limitatamente ai lavori privati in edilizia e specifica che in futuro non sarà più necessario presentare il DURC in occasione della denuncia di nuova attività o per ottenere la concessione edilizia nei casi in cui i lavori debbano essere svolti da una ditta artigiana senza dipendenti.
Il documento chiarisce poi che nei casi d’integrazione tra normativa nazionale e regionale, potrà essere utilizzata ove tecnicamente compatibile per particolari esigenze di acquisizione del documento la procedura realizzata a livello nazionale.
a) imprese senza dipendenti e lavoratori autonomi;
b) benefici e sovvenzioni comunitarie per investimenti;
c) leggi regionali.
La circolare ribadisce che nel novero dei destinatari dell’obbligo di richiesta del Durc non rientrano i lavoratori autonomi e le società senza dipendenti, e che tutte le imprese operanti nei cantieri hanno l’obbligo di dimostrare la regolarità contributiva e che nell’ipotesi di imprese edili, il DURC deve essere rilasciato dalle Casse Edili
. Inoltre la circolare conferma il periodo di validità di un mese del documento unico dalla data del rilascio, limitatamente ai lavori privati in edilizia e specifica che in futuro non sarà più necessario presentare il DURC in occasione della denuncia di nuova attività o per ottenere la concessione edilizia nei casi in cui i lavori debbano essere svolti da una ditta artigiana senza dipendenti.
Il documento chiarisce poi che nei casi d’integrazione tra normativa nazionale e regionale, potrà essere utilizzata ove tecnicamente compatibile per particolari esigenze di acquisizione del documento la procedura realizzata a livello nazionale.
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