Prestazioni Gratuite, Zambrano (CNI): sentenza del Consiglio di Stato "criminogena”
“La sentenza del Consiglio di Stato è abnorme, oserei dire criminogena, perché potrebbe aprire la strada a comportamenti scorretti della pubblica amministraz...
“La sentenza del Consiglio di Stato è abnorme, oserei dire criminogena, perché potrebbe aprire la strada a comportamenti scorretti della pubblica amministrazione. Siamo arrivati al punto in cui un organo giudiziario amministrativo del Paese legittima l’affidamento di appalti a titolo gratuito!”.
Questo il duro commento del Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI), Armando Zambrano, alla sentenza n. 4614 del 3 ottobre 2017 con la quale il Consiglio di Stato ha dato il via libera ai contratti a titolo gratuito per i professionisti (leggi articolo). Ribaltando la sentenza di primo grado della Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (sentenza n. 2435 del 13 dicembre 2016), il Consiglio di Stato ha, infatti, dichiarato la legittimità del bando pubblicato dal Comune di Catanzaro, che ha ricevuto l'OK anche della Corte dei Conti (deliberazione 12 febbraio 2016, n. 17572), per la redazione del Piano strutturale e del relativo Regolamento Edilizio Urbanistico (REU) con un importo a base di gara pari a 1 euro e un rimborso spese (preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate) nel limite massimo di 250 mila euro.
Aveva già fatto clamore la deliberazione 12 febbraio 2016, n. 17572 con la quale la Corte dei Conti aveva dichiarato due concetti interamente ripresi dal Consiglio di Stato:
- l’offerta di gratuita prestazione non va ad inficiare l’obbligo della necessaria selezione tecnica, elemento quest’ultimo imprescindibile nell’affidamento di opere pubbliche da parte di stazioni appaltanti soggette all’applicazione del Codice degli Appalti;
- l’indiretto vantaggio, anche economico, discendente dall’aver conseguito uno specifico incarico professionale, anche se gratuito, concorre ad accrescere il prestigio professionale e la notorietà da parte del progettista.
Secondo il Consiglio di Stato, l’espressione “contratti a titolo oneroso” può assumere per il contratto pubblico un significato attenuato o in parte diverso rispetto all’accezione tradizionale e propria del mondo interprivato. La pratica dei contratti di sponsorizzazione sarebbe, infatti, ormai comune e fa capo all'assunto che non si tratta di "contratti a titolo gratuito", in quanto alla prestazione l’utilità offerta dall’opportunità di spendita dell’immagine, cioè la creazione di un nuovo bene immateriale.
Concetto che non è completamente piaciuto al CNI che oltre a violare i principi contenuti all'interno del Codice dei contratti "che rimette al centro del sistema la qualità della prestazione professionale, vietando di prevederne il pagamento subordinato al finanziamento dell’opera" afferma anche "l'incredibile principio secondo il quale il corrispettivo del professionista risiederebbe addirittura nel "ritenersi lusingato" dall'eseguire un piano urbanistico per il Comune di Catanzaro".
Come sottolineato dal CNI "E’ vero che la corte di Giustizia, al fine di ampliare i margini della tutela della concorrenza, ha recepito la nozione di "onerosità" del contratto di appalto in termini elastici. Tuttavia, nel caso di specie il "corrispettivo", ancorché immateriale, è puramente ipotetico ed idealizzato dal Consiglio di Stato e si presta ad usi impropri ed a facilitare pratiche corruttive nell’affidamento degli incarichi, proprio quelle che il codice intendeva evitare".
Commentando la sentenza, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha rilevato alcune anomalie della sentenza che equiparerebbe i professionisti "alle società del terzo settore per le quali, per definizione, non si pone la questione del conseguimento di un utile che è cosa ben diversa dal corrispettivo. Nella realizzazione delle opere di urbanizzazione, poi, il corrispettivo è assolutamente materiale e consiste nel mancato versamento degli oneri di urbanizzazione. Infine, la sponsorizzazione è contratto atipico e soprattutto un contratto attivo, diverso dall'appalto (che è un contratto passivo) bandito nel caso di specie".
Il CNI considera anche assai discutibile e pericoloso il passaggio in cui la Sentenza parla di “altri vantaggi economicamente apprezzabili anche se non direttamente finanziari potenzialmente derivanti dal contratto” o di “un altro genere di utilità” derivanti dalla redazione di un piano di sviluppo del territorio, in cui gli interessi coinvolti sono molteplici e tutti rilevantissimi anche a livello economico". Di questo passo si potrebbe legittimare anche la richiesta di esecuzione gratuita delle opere alle imprese, anch’esse ovviamente “lusingate” dal lavorare per la pubblica amministrazione, in cambio di non ben chiari diversi interessi da quelli economici.
“Comunque la si analizzi – conclude Zambrano – questa è una sentenza grave che crea un precedente pericolosissimo. A questo punto diventa urgente, a maggior ragione, la fissazione di un equo compenso per l’attività del professionista. A tutela della dignità di quest’ultimo ma soprattutto degli interessi dei cittadini e della collettività. Ci auguriamo che il parlamento e l’Anac intervengano per evitare il pericolo di una ulteriore degenerazione della pubblica amministrazione. Stiamo verificando tutte le possibilità di opporci a tale incredibile ingiustizia”.
Leggi il commento del Presidente del CNAPPC Giuseppe Cappochin.
Leggi il commento del Presidente OICE Gabriele Scicolone.
Leggi il commento di Inarsind.
Leggi il commento del Segretario Nazionale di FederArchitetti arch. Maurizio Mannanici.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it