Codice Appalti e Servizi di architettura e ingegneria: no a prestazioni gratuite o sponsorizzazioni
Per i servizi di architettura e ingegneria le stazioni appaltanti non possono prevedere come corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezi...
Per i servizi di architettura e ingegneria le stazioni appaltanti non possono prevedere come corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali.
Con buona pace per chi ritiene che le modifiche introdotte al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) dal D.Lgs. n. 56/2017 (c.d. Decreto Correttivo) potrebbero non avere lunga vita alla luce del "principio fondamentale dell'Unione Europea di concorrenzialità e libertà di mercato" (leggi articolo).
Partiamo subito da un presupposto: ogni intervento atto ad influenzare e coordinare la condotta economica dei liberi professionisti, se espressamente previsto o disciplinato direttamente dallo Stato con norme avente valore di legge, è da ritenersi in armonia con le norme europee per la tutela della concorrenza (vedi Sentenza della Corte Europea 8 dicembre 2016, n. c-532/15).
L'art. 24, commi da 8 a 8-ter del Codice Appalti prevede dei paletti ben specifici per gli incarichi di progettazione posti a base di gara dalle amministrazioni pubbliche. Paletti che erano stati commentati negativamente dal Consiglio di Stato che in merito all’introduzione, in luogo della mera facoltà, di un sostanziale obbligo per le stazioni appaltanti di riferirsi alle tabelle ministeriali dei corrispettivi ha affermato che questo avrebbe comportato un aggravio dei costi, non considerato dalla relazione tecnico/finanziaria, e in definitiva una violazione del criterio di invarianza. Palazzo Spada consigliò, dunque, la sostituzione delle parole: “sono utilizzati” con “sono, salvo motivata deroga, utilizzati”.
Diverso era stato il commento del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) Raffaele Cantone, che sulle modifiche introdotte dal correttivo nell’articolo 24 del codice ed, in particolare, sull’introduzione dei commi 8-bis (Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni) ed 8-ter (Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall’articolo 151) aveva affermato che le stesse erano legate ad una maggiore semplificazione e trasparenza delle procedure di gara.
Da parte nostra sottolineamo che l'assenza dell'obbligo di utilizzo delle tabelle dei corrispettivi previste dal Codice per la determinazione dell'importo a base d'asta, avrebbe comportato una disomogeneità di tale importo sia da Regione a Regione che tra stazioni appaltanti diverse che per lo stesso servizio avrebbero potuto mettere in gara importi differenti (l'Europa vuole davvero questo?).
Considerato che il caso Catanzaro non può essere utilizzato perché riguarda un appalto pubblicato prima del correttivo e non avendo ancora la capacità di prevedere il futuro (ma ci sto lavorando), ciò che è certo è che per quanto riguarda i servizi di architettura e ingegneria resi nei confronti di amministrazioni pubbliche l'art. 24, il comma 8 del Codice Appalti lega l’importo da porre a base di gara all'utilizzo delle tabelle dei corrispettivi previsti dal D.M. 17 giugno 2016 (c.d. Decreto Parametri), che il successivo comma 8-bis prevede il divieto per le stazioni appaltanti di subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata e che il comma 8-ter vieta per la stazione appaltante di prevedere come corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali.
Il resto sono chiacchiere da bar di chi vuole giustificare un operato, forse corretto per la giustizia, ma, lasciatemelo dire, molto discutibile dal punto di vista deontologico ed etico.
Pace, bene e #unpensieropositivo a tutti voi.
A cura di Ing. Gianluca Oreto