Prestazioni gratuite: Replica di Lonetti a Cappochin (CNAPPC) sul caso Catanzaro
Successivamente alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4614 del 3 ottobre 2017 abbiamo sentito il coro unanime delle voci contrarie alla sentenza stessa di ...
Successivamente alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4614 del 3 ottobre 2017 abbiamo sentito il coro unanime delle voci contrarie alla sentenza stessa di Giuseppe Capocchin Presidente del CNAPPC (leggi notizia), di Armando Zambrano Presidente del CNI (leggi notizia), di Gabriele Scicolone Presidente dell’OICE (leggi notizia), di Inarsind (leggi notizia), di Maurizio Mannanici Segretario di Federarchitetti (leggi notizia), di Egidio Comodo Presidente di Inarcassa (leggi notizia), di Francesco Peduto Presidente del Consiglio nazionale dei Geologi (leggi notizia).
Abbiamo, poi, seguito il primo botta e risposta tra Giuseppe Lonetti, dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Catanzaro (leggi articolo) ed Giuseppe Capocchin Presidente del Consiglio nazionale degli architetti (leggi articolo) mentre arrivava, ieri, una nota di Federarchitetti (leggi articolo) che, ritenendo la Sentenza del Consiglio di Stato lesiva dei diritti degli Architetti ed Ingegneri liberi professionisti non solo come operatori del settore ma come individui e cittadini che operano nello Stato Italiano preannuncia un ricorso alla Corte per i Diritti dell’Uomo di Strasburgo.
Dopo il primo botta e risposta tra Lonetti e Capocchin, arriva oggi la replica dell’arch. Giuseppe Lonetti che pubblichiamo integralmente.
“Considerata la mia appartenenza all'Ordine degli Architetti
sono compiaciuto nel riscontrare che il nuovo intervento del
mio Presidente nazionale risulta privo di quei termini offensivi e
diffamatori caratterizzanti il precedente intervento; tuttavia, non
ne ritengo condivisibili i contenuti, soprattutto nelle vesti di
dipendente dell'Amministrazione Pubblica, in quanto contrastanti
con quanto statuito dal Consiglio di Stato e dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea.
Un opportuno approfondimento avrebbe infatti consentito di
accertare che sull’argomento dei minimi tariffari l’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) ha irrogato nel
2014 una sanzione di 912.536,40 euro nei confronti del Consiglio
Nazionale Forense, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza
n. 1164/2016. Stessa sorte è toccata al Consiglio Nazionale dei
Geologi. Anche in questo caso il Consiglio di Stato ha confermato
(sentenza n. 238/2015), dopo aver interrogato la Corte di Giustizia
dell’Unione Europea, la sanzione irrogata dall’Antitrust. Da tali
sentenze emergono principi chiari e insuperabili, salvo un futuro
ripensamento degli stessi organi giurisdizionali, in
merito all’ostacolo che l’imposizione di minimi tariffari pone
alla piena attuazione del principio di libera concorrenza nel
mercato evidenziando l’effetto restrittivo che deriva dalle
previsioni dei codici deontologici che ancorano il compenso
professionale al parametro del decoro. Appare quindi evidente che
l’invito del Presidente Cappochin a riflettere sulla violazione
delle norme del codice deontologico deve essere rispedito al
mittente in quanto le predette norme deontologiche sono da
ritenersi illegittime. Il sottoscritto, nel ruolo di dipendente
dell’Amministrazione Pubblica, ha cercato di perseguire
esclusivamente l’interesse pubblico nel rispetto della
giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia
che ha, più volte, chiarito che il codice deontologico non può
porsi in contrasto con le norme dell’Unione Europea in tema di
libera concorrenza nel mercato. Diversamente, continuare a
richiamare gli architetti al monito del rispetto del decoro
professionale nella determinazione dei compensi, come nuovamente
fatto nell’ultimo intervento del Presidente Cappochin, è in
evidente contrasto con quanto affermato dai vertici della giustizia
nazionale ed europea. Perseverare in tali comportamenti rischia di
arrecare seri danni alla categoria considerato che già in seguito
all’indagine conoscitiva avviata nel 2007 l’Antitrust ha
evidenziato le criticità dei codici deontologici professionali
(compreso quello degli architetti) rispetto all’esigenza di libera
concorrenza. In tale contesto, sono certo che sia interesse
dell’Ordine, e necessariamente di chi ci rappresenta a livello
nazionale, rimeditare sulle posizioni espresse: prodigarsi per
diffondere un messaggio anticoncorrenziale travestito da violazione
deontologica e rischiare di incorrere, come già avvenuto per altri
ordini professionali, in severe sanzioni dell’Antitrust certamente
non è perseguire gli interessi della categoria. Parimenti non
condivisibili, e strumentali al condizionamento delle future scelte
politiche, sono le affermazioni del Presidente Cappochin sulla
qualità della gestione urbanistica del Comune di Catanzaro. La
Città di Catanzaro, infatti, potrà, grazie alla conferma ricevuta
con la sentenza del Consiglio di Stato, ottenere una prestazione
professionale di alto livello che migliorerà la qualità urbana,
nonostante la limitata partecipazione alla gara condizionata dalla
campagna intimidatoria, offensiva e restrittiva della concorrenza
posta in essere dagli ordini. La qualità della prestazione non è
necessariamente collegata al compenso, ma è frutto della diligenza
di ogni professionista e, anzi, rivendicarne l’imprescindibile
connessione risulta offensivo nei confronti degli stessi
professionisti che hanno ritenuto di partecipare al bando. La
reintroduzione del decreto parametri che nasce da un costante
contrasto tra gli Ordini Professionali e la politica nazionale dopo
la riforma Bersani è questione legata all'instabilità politica,
tuttavia trattandosi di rispetto obbligatorio della normativa
comunitaria il governo non potrà non intervenire; inutile ricordare
che per tale contrasto gli Ordini hanno rischiato in passato di
essere annullati e comunque sono stati riformati. E’ stato inoltre
osservato da autorevoli esperti che il reinserimento del decreto
parametri determinerà un danno per il bilancio dello Stato in
termini di aumento della spesa pubblica. Ritengo, infine,
auspicabile che il Presidente Cappochin nel perseguimento
dell’effettivo interesse della categoria si faccia promotore di
trasparenza, principio ormai fondamentale anche per gli Ordini
professionali, comunicando a tutti i colleghi iscritti,
avvalendosi degli Ordini locali, tutte le sentenze e gli atti
citati in modo tale che, dopo averne consapevolmente appreso i
contenuti, possano con serenità e onestà intellettuale giungere a
una corretta valutazione della vicenda”.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 3 ottobre 2017, n. 4614