Abusi edilizi: direttore dei lavori responsabile anche in caso di dimissioni
Il direttore dei lavori è penalmente responsabile per l'attività edificatoria non conforme alle prescrizioni del permesso di costruire in caso d'irregolare v...
Il direttore dei lavori è penalmente responsabile per l'attività edificatoria non conforme alle prescrizioni del permesso di costruire in caso d'irregolare vigilanza sull'esecuzione delle opere edilizie, in quanto questi deve sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica.
Lo ha affermato la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 10 ottobre 2017, n. 46477 che ha rigettato il ricorso presentato contro una precedente sentenza di merito e affermato un principio molto importante che riguarda la responsabilità penale del direttore dei lavori nel caso di opere edilizie difformi al progetto e, quindi, al titolo edilizio.
Il caso riguardava la realizzazione di opere in difformità al titolo edilizio e per la quale era stato richiesto un permesso edilizio in sanatoria nonostante questo non presentasse i richiesti requisiti di legittimità formale e sostanziale sia per ragioni di natura tecnica, sia perché già con la concessione originaria era stata raggiunta la volumetria massima edificabile. Da ciò la Corte di appello ha fatto derivare la piena consapevolezza di avere realizzato una volumetria superiore a quella consentita, non sanabile neppure con un successivo permesso di costruire.
Subito dopo il rilascio del permesso in sanatoria, i direttori dei lavori rassegnarono le loro dimissioni, adducendo generici motivi personali, non imputabili alla committenza. Secondo gli ermellini siffatta iniziativa è stata ritenuta tale da non escludere la loro responsabilità per gli abusi edilizi realizzati, sul rilievo che il direttore dei lavori è penalmente responsabile, salva l'ipotesi d'esonero prevista dall'art. 29 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per l'attività edificatoria non conforme alle prescrizioni del permesso di costruire in caso d'irregolare vigilanza sull'esecuzione delle opere edilizie, in quanto questi deve sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica.
La giurisprudenza di legittimità è ferma, infatti, nel ritenere che il direttore dei lavori non risponde degli illeciti edilizi solo se presenta denuncia di detti illeciti ai competenti uffici dell'Amministrazione comunale e se rinuncia all'incarico osservando per entrambi gli adempimenti l'obbligo della forma scritta.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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