Abusi edilizi e ordine di demolizione tardivo: non occorre nessuna motivazione

L'ordinanza di demolizione di un immobile abusivo, sia pure giunta dopo un lungo lasso di tempo dal compimento dell'abuso edilizio, non richiede di nessuna m...

20/10/2017

L'ordinanza di demolizione di un immobile abusivo, sia pure giunta dopo un lungo lasso di tempo dal compimento dell'abuso edilizio, non richiede di nessuna motivazione.

Questo, in sintesi, il contenuto della Sentenza 17 ottobre 2017, n. 9 con cui il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) è tornata a parlare di abusi edilizi e di ordine di demolizione emanato a distanza di un considerevole lasso di tempo dalla commissione dell’abuso.

La sentenza di Palazzo Spada riguarda il ricorso presentato contro una sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso presentato contro un'ordinanza di demolizione delle opere abusive realizzate su un immobile. In particolare, i ricorrenti avevano sollevato le seguenti questioni:

  • la loro estraneità alla realizzazione dell’abuso, imputabile al precedente proprietario;
  • l'abuso era assai risalente nel tempo (1982) e che già nel dicembre del 1986 la responsabile dello stesso era stata condannata in sede penale per il reato di cui all’articolo 17, lettera b) della l. 27 gennaio 1977, n. 10 ("Norme in materia di edificabilità dei suoli");
  • l’abuso era noto al Comune almeno da quando (ottobre 1982) l’immobile era stato sottoposto a sequestro giudiziario e affidato in custodia al Corpo di Polizia Locale;
  • che la responsabile dell’abuso aveva ottenuto in data 25 febbraio 2008 una concessione edilizia in sanatoria per la realizzazione di alcune porzioni del medesimo manufatto (diverse, peraltro, da quella per cui è causa).
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Secondo gli appellanti, il Comune avrebbe avuto l’onere di motivare puntualmente circa l’interesse pubblico, anche in considerazione:

  • della data di ultimazione dell’abuso, assai risalente nel tempo;
  • della non coincidenza soggettiva fra il responsabile dell’abuso e gli attuali proprietari;
  • della protratta inerzia della P.A. nell’assicurare la propria risposta sanzionatoria.

Dopo un'attenta analisi degli orientamenti della giurisprudenza, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha espresso un principio con il quale si afferma che il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino.

Così è deciso, l'udienza è tolta.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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