Codice dei Contratti: Pubblicato il DM sui Beni culturali con un periodo transitorio senza norme
Sulla Gazzetta ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2017 è stato pubblicato il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2017 è stato pubblicato il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154 recante “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.
Il decreto in argomento, predisposto così come disposto all’articolo 147, comma 1 del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016, avrebbe dovuto essere emanato entro il 18 ottobre 2016 e, quindi, è arrivato con oltre un anno di ritardo sulla tabella di marcia dettata dal citato codice dei contratti ma, ovviamente, meglio tardi che mai.
Il decreto, così come disposto all’articolo 28, comma 1, entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, quindi, l’11 novembre 2017 e da tale data cesseranno di avere efficacia le disposizioni di cui agli articoli dal 239 al 248 nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate e di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Il provvedimento ha avuto il parere positivo del Consiglio di Stato n. 263 del 30 gennaio 2017 e nel parere è stata, anche, sottolineata l’opportunità di una disciplina ad hoc e ancora più snella per i lavori sotto i 40.000 euro. In tali casi, si dovrebbe consentire che il certificato di buon esito dei lavori possa essere rilasciato, oltre che dalla soprintendenza, anche dall'amministrazione aggiudicatrice.
Il Consiglio di Stato, aveva, poi, espresso parere favorevole su una delle principali novità previste dallo schema di Regolamento, e cioè sulla “possibilità di omettere, in situazioni particolari, il progetto esecutivo e di affidare i lavori sulla base del progetto definitivo”, sottolineando che “per prevenire il contenzioso occorre validare definitivamente la scelta con previsioni ad hoc un sede di decreti correttivi al codice appalti”.
Il decreto è costituito da ventotto articoli suddivisi in sei Titoli:
- Titolo I - (Disposizioni generali) comprendente gli articoli 1-3;
- Titolo II - (Requisiti di qualificazione), suddiviso in due Capi [Capo I (Requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori riguardanti i beni culturali), comprendente gli articoli 4-12; Capo II (Requisiti di qualificazione dei direttori tecnici), costituito dal solo articolo 13];
- Titolo III - (Progettazione e direzione di lavori riguardanti i beni culturali), suddiviso in due Capi [Capo I (Livelli e contenuti della progettazione), comprendente gli articoli 14-21; Capo II (Soggetti incaricati dell’attività di progettazione e direzione lavori), comprendente il solo articolo 22];
- Titolo IV - (Somma urgenza), comprendente l’articolo 23;
- Titolo V - (Esecuzione e collaudo dei lavori riguardanti i beni culturali) comprendente gli articoli 24-26;
- Titolo VI - (Disposizioni finali), comprendente gli articoli 27 e 28.
Il decreto mutua in buona parte la previgente disciplina regolamentare contenuta nel D.P.R. n. 207 del 2010 e nel d.m. n. 294 del 2000, e si pone in continuità con la disciplina previgente, salvi limitati aggiornamenti. Si tratta di un “regolamento classico”, con la peculiarità che si ha un regolamento autonomo per i lavori relativi a beni culturali, mentre nel vigore del previgente Codice dei contratti la disciplina era contenuta nel regolamento generale. Si passa così dal regolamento governativo a quello interministeriale, con un iter procedimentale più snello, e viene, inoltre, perseguito l’obiettivo di raccogliere in un testo normativo unitario ed organico la “disciplina speciale” per gli appalti di lavori riguardanti i beni culturali.
Il Titolo III, Capo I del provvedimento e, quindi, gli articoli dal 14 al 21 che contengono i livelli ed i contenuti ella progettazione entreranno in vigore successivamente all’entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti pubblici con cui devono essere definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Gli articoli che, quindi, non entreranno in vigore sono i seguenti:
- art. 14 - Attività di progettazione
- art. 15 - Progetto di fattibilità tecnica ed economica
- art. 16 - Scheda tecnica
- art. 17 - Progetto definitivo
- art. 18 - Progetto esecutivo
- art. 19 - Progettazione dello scavo archeologico
- art. 20 - Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza
- art. 21 - Verifica dei progetti.
La domanda che è lecito porsi è la seguente: se dall’11 novembre 2017 cesseranno di avere efficacia le disposizioni di cui agli articoli dal 239 al 248 nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate e di cui all'articolo 251 del previgente Regolamento n. 207/2010 (vigenti, come disposto all’articolo 216 comma 19, sino alla data di entrata in vigore del dm 22/08/2017, n. 154 e, quindi, sino al 10 novembre 2017) e se gli articoli dal 14 al 21 del dm 14 agosto 2017 non entrano in vigore come disposto all’articolo 28, comma 2 del provvedimento, sino all’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3 del Codice (decreto sui livelli di progettazione), dall’11 novembre 2017, visto che cessano di avere efficacia gli articoli dal 239 al 248 del Regolamento n. 207/2010 (Attività di progettazione per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale - Progetto preliminare per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale - Progetto definitivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale - Progetto esecutivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale - Progettazione dello scavo archeologico - Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza riguardanti i beni del patrimonio culturale), quali norme dovranno essere utilizzate per la progettazione dei beni culturali? Questa con tutte le altre incongruenze che sono scaturite e continueranno a scaturire, purtroppo, dal Codice dei contratti ricordando che le possibilità di appalto integrato si allarga anche ai casi di interventi sui beni culturali per i quali ci sia l'esigenza di integrare la progettazione durante le fasi di cantiere. È questa l’interpretazione estensiva del Consiglio di Stato che ha combinato l'articolo 147 del Codice appalti e il nuovo regolamento attuativo in materia di beni culturali.
C’è, poi, da aggiungere che, all’articolo 23 rubricato lavori di somma urgenza è precisato che “L'esecuzione dei lavori di cui al presente decreto è consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, per rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo e fino all'importo di trecentomila euro, secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 163 del Codice dei contratti pubblici”. Ciò significa che in tutti i lavori di somma urgenza di importo sino a 300.000 euro l’esecuzione dei lavori stessi può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell’amministrazione competente ed, anche, che il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario.
A cura di Paolo Oreto