Ecobonus e Sismabonus: sono cumulabili?
La detrazione fiscale prevista per l'adozione di misure antisismiche e l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli ...
La detrazione fiscale prevista per l'adozione di misure antisismiche e l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici situati in zona ad alta pericolosità sismica (zone 1, 2 e 3), pari al 50%, può essere fruita fino ad un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare in 5 quote annuali di pari importo.
Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate rispondendo ad una istanza presentata il 28 luglio 2017 con la quale un contribuente ha formulato 3 quesiti sulla fruizione delle detrazioni fiscali inerenti la ristrutturazione di un fabbricato che consentirebbe di ottenere una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio presumibilmente a una classe di rischio inferiore. Intervento a cui spetterebbe una detrazione dall'IRPEF pari al 70% delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro 96.000, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.
Per i lavori di riduzione del rischio sismico saranno affrontate anche spese che, valutate singolarmente, rientrerebbero in una tipologia di intervento di diversa classificazione, ossia di manutenzione straordinaria e/o ordinaria, tra cui il rifacimento di impianti, di intonaci e di pavimentazioni, di ammontare non irrilevante.
I 3 quesiti
L'istante ha, quindi, chiesto di sapere:
- se, in caso di scelta del contribuente, la detrazione maggiorata del 70% ovvero dell'80% (in caso di riduzione di due classi) possa essere fruita in dieci quote annuali e non in cinque, posto che gli interventi di cui alla citata lett. i) rientrano altresì tra gli interventi di ristrutturazione edilizia:
- se valga anche per tale tipologia di interventi (riduzione del rischio sismico) quanto chiarito, più in generale, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio con riferimento alle spese per interventi di manutenzione ordinaria realizzati nell'ambito di interventi più vasti, ossia che qualora la manutenzione ordinaria (ad es. intonacatura e tinteggiatura, rifacimento di pavimenti, etc.) sia necessaria per il completamento dell'opera nel suo complesso, occorre tener conto del carattere assorbente dell'intervento di natura "superiore" rispetto a quello di natura "inferiore";
- se il limite massimo di spesa previsto per gli interventi di ristrutturazione (per il 2017 pari ad Euro 96.000) sia riferibile anche agli interventi sostenuti sulla medesima unità immobiliare per misure antisismiche.
Il Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che sono ammessi alla detrazione gli interventi "relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari".
In riferimento al primo quesito, l'Agenzia ha ricordato che la norma non prevede la possibilità di scegliere il numero di rate in cui fruire del beneficio e, pertanto, il contribuente se intende avvalersi della maggiore detrazione del 70% (o dell'80%) dovrà necessariamente ripartire la detrazione in 5 rate.
Quanto al secondo quesito, concernente la possibilità di ritenere che anche per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, vale il principio secondo cui l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati. Dunque, tale principio è applicabile anche per gli interventi antisismici. La detrazione prevista per questi può quindi essere applicata, ad esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell'opera.
Per quel che attiene, infine, al terzo quesito, riguardante il limite di spesa agevolabile in caso di effettuazione sul medesimo edificio di interventi antisismici, di interventi di manutenzione straordinaria e di interventi di riqualificazione energetica, l'Agenzia ha precisato che per gli interventi di cui all'art. 16-bis del TUIR il limite di spesa agevolabile, attualmente stabilito in euro 96.000 annuali, è unico in quanto riferito all'immobile.
Ciò posto, gli interventi di consolidamento antisismico per i quali è possibile fruire della detrazione in cinque anni ed, eventualmente, nella maggior misura del 70 o dell'80% non possono fruire di un autonomo limite di spesa in quanto la norma non individua una nuova categoria di interventi agevolabili.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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