#Equocompenso, OICE: “Finalmente si ridà dignità all’attività professionale”

“Siamo particolarmente soddisfatti che il legislatore abbia riconosciuto un principio che deve essere sempre ritenuto fondamentale per tutti i rapporti negoz...

17/11/2017

“Siamo particolarmente soddisfatti che il legislatore abbia riconosciuto un principio che deve essere sempre ritenuto fondamentale per tutti i rapporti negoziali, in ambito privato e pubblico. Si tratta di una vittoria comune a tutti coloro che operano in questo settore, prova ne sia che da subito abbiamo sostenuto le iniziative della Rete delle professioni tecniche e di Inarcassa e che saremo al loro fianco alla manifestazione del 30 novembre".

Queste le parole di Gabriele Scicolone, Presidente dell’OICE (l’Associazione delle società di ingegneria e architettura italiane, aderente a Confindustria) in riferimento alla norma del decreto legge fiscale, approvata dal Senato con che introduce il principio dell’equo compenso per i professionisti.

"Riteniamo - continua Scicolone - che tecnicamente la norma sia ancora migliorabile sotto il profilo dell’ambito di applicazione soggettivo, ma è indubbio che si tratti di un importante risultato, condiviso e auspicato, che finalmente ridà dignità al rapporto fra committenza e soggetto che svolge l’attività professionale. Si riconosce qualcosa che sembrava scontata, ma non lo era nei fatti e cioè che in un rapporto a prestazioni corrispettive il compenso non è una variabile indifferente, ma essenziale in quanto remunera il lavoro intellettuale, frutto di anni di studi, di formazione e di investimenti per rimanere al passo con l’innovazione”.

La norma approvata (proposta di modifica n. 19.0.2001 al DDL n. 2942) prevede l'inserimento dell'Art. 13-bis (Equo compenso e clausole vessatorie) alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) e la sua estensione alle prestazioni rese dai professionisti nei rapporti di lavoro autonomo (art. 1, legge 22 maggio 2017, n. 81), anche iscritti agli ordini e collegi.

La norma arriva all'indomani della sentenza nell'ormai celeberrimo caso Catanzaro con la quale il Consiglio di Stato ha legittimato un bando per la redazione del Piano strutturale e del relativo Regolamento Edilizio Urbanistico (REU) con un importo a base di gara pari a 1 euro e un rimborso spese (preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate) nel limite massimo di 250 mila euro

È vero - continua il Presidente Scicolone - è una risposta forte anche alla pronuncia del Consiglio di Stato ma a nostro avviso, dopo il decreto correttivo che ha posto importanti paletti su questa materia, difficilmente una sentenza analoga a quella di Catanzaro sarebbe emessa. Ciò detto il Consiglio di Stato aveva detto una cosa inaccettabile: che il progettista poteva fare a meno del compenso perché avrebbe avuto altre utilità e a questo la norma risponde chiaramente dicendo che queste utilità non possono sostituire in alcun modo un compenso che deve essere congruo con la prestazione svolta sia qualitativamente sia quantitativamente”.

Per i rapporti con la committenza pubblica l’affermazione del principio per Scicolone “è applicabile ai rapporti negoziali esclusi dal confronto concorrenziale, come gli affidamenti diretti fino a 40.000 euro; per gli incarichi dati in gara, in cui il prezzo lo fa la concorrenza, il committente non ha alcun ruolo, se non nelle fasi successive. Occorrerà quindi incidere, sviluppando i positivi elementi contenuti nelle linee guida ANAC e nel codice, per fare sì che si possa valutare adeguatamente - escludendola - una offerta anomala con un ribasso eccessivo. Per parte nostra da sempre sosteniamo che si debbano utilizzare i punteggi-soglia per la valutazione tecnica così da disincentivare le offerte con forti ribassi, applicare la riparametrazione dei punteggi e le formule bilineari sul prezzo. Su questo bisogna lavorare tutti insieme subito dopo il varo definitivo della legge”.

Riportiamo di seguito il testo completo dell'emendamento approvato.

19.0.2001 (testo 2)
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 19-bis.
(Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati)
1. Dopo l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è inserito il seguente:
''Art. 13-bis.
(Equo compenso e clausole vessatorie)
1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è regolato dalle disposizioni del presente articolo. Il presente articolo si applica quando le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al primo periodo.
2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.
4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.
5. In particolare, si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono:
a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in di le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.
6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione.
7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.
8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.
9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1 è proposta, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.
10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.
11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile''.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
3. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della presente legge.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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