Terremoto centro Italia: Nel decreto fiscale misure per accelerare la ricostruzione

L’art. 2-bis del maxiemendamento al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (...

21/11/2017

L’art. 2-bis del maxiemendamento al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (cosiddetto decreto fiscale) approvato dal Senato prevede anche una serie di misure per le popolazioni colpite dal terremoto del Centro Italia, per accelerare la ricostruzione. Qui di seguito quelle più importanti.

PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE

Il comma 1, che integra l’art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/16, prevede che alla copertura degli oneri derivanti dall’affidamento degli incarichi di progettazione e dalle attività inerenti alla medesima progettazione si provveda con le risorse presenti sulla contabilità speciale, aperta presso la tesoreria statale ed intestata al commissario straordinario (di cui all’ art. 4, comma 3 del D.L. 189/16) (e non delle stazioni appaltanti).

RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI E COSTITUZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Il comma 2, lettera a), che sostituisce il comma 4 dell’articolo 3 del D.L. 189/16, dispone l’obbligo - in luogo della prevista facoltà - per i Comuni di procedere allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi ribadendo quanto previsto dalla norma vigente, ossia che ne venga data comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e sia assicurato il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo. La norma richiama genericamente i Comuni, mentre nella norma vigente si fa riferimento ai comuni in forma singola o associata. Il comma 2, lettera b), che sostituisce il comma 5 dell’articolo 3 del D.L. 189/16, prevede la facoltà (e non più l’obbligo) di costituire presso l’ufficio speciale per la ricostruzione uno Sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti, con apposito provvedimento del Presidente della regione

RIPARAZIONE EDIFICI CON LIEVI DANNI

Le modifiche principali apportate dal comma 4 sono volte, da un lato, ad eliminare le deroghe in materia di titoli abilitativi edilizi e condizionare l’avvio dei lavori di immediata esecuzione per la riparazione di edifici con danni lievi alla presentazione della CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata), dall’altro a prorogare al 30 aprile 2018 (ulteriormente prorogabile fino al 31 luglio 2018) il termine ultimo per la presentazione della documentazione necessaria per l’ottenimento dei contributi per i lavori eseguiti.

SCHEDE AEDES

Il comma 5 è finalizzato a fissare al 31 marzo 2018 il termine per la compilazione e la trasmissione della scheda AEDES da parte dei tecnici professionisti incaricati. Il comma in esame disciplina, altresì, gli effetti conseguenti all’inosservanza del termine citato o delle modalità di redazione e presentazione della scheda AEDES, previste dalle ordinanze commissariali. Tale inosservanza determina la cancellazione del professionista dall'elenco speciale dei professionisti abilitati, il mancato riconoscimento al professionista del compenso per l’attività svolta e l’inammissibilità della domanda di contributo

CASETTE ABUSIVE

Il comma 6 introduce disposizioni volte a disciplinare gli interventi di realizzazione di immobili in assenza di titolo abilitativo eseguiti, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2017, per impellenti esigenze abitative, dai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici.

CONTRIBUTI SISMA ABRUZZO

Il comma 8 introduce un’articolata disciplina per la concessione dei contributi agli interventi sugli immobili ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici in questione, ricompresi nella Regione Abruzzo е già danneggiati dal sisma del 2009.

AFFIDAMENTI A TRATTATIVA PRIVATA

La lettera e) del comma 9, che aggiunge all’art. 14 del D.L. 189/16 il comma 3-bis.1, consente al Commissario – in sede di approvazione dei piani di cui al comma 2, dell’art. 14, ovvero con apposito provvedimento - di individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi а far data dal 24 agosto 2016. Si prevede che, per la realizzazione di tali interventi a cura dei soggetti attuatori (di cui all'articolo 15, comma 1, del D.L. 189/16, su cui interviene l’articolo in esame, v. infra), possa applicarsi, fino alla scadenza della gestione commissariale (fissata al 31 dicembre 2018 dall’articolo 1, comma 4, del D.L. 189/16), ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea (fissata dall'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici e al di sopra della quale si applica la normativa di derivazione europea concernente i contratti pubblici), la procedura negoziata senza bando.

STAZIONI APPALTANTI

Il comma 11 integra l’elenco dei soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali e prevede norme di dettaglio riguardanti le funzioni di soggetto attuatore svolte dalle Regioni e dalle Diocesi. Il comma 12 integra le competenze della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali, mentre il comma 13, che interviene sulla disciplina riguardante la Centrale unica di committenza, consente alle Regioni di utilizzare i soggetti aggregatori regionali e alle Diocesi di stipulare appositi protocolli d’intesa sottoscritti con il Commissario straordinario. I commi 14 e 15 intervengono sulle norme riguardanti i controlli dell’ANAC sulle procedure del Commissario straordinario.

MUTUI

Il comma 21, nei comuni colpiti dagli eventi sismici in Centro Italia, proroga al 31 dicembre 2018 il termine di sospensione dei mutui e finanziamenti a favore delle attività economiche e produttive e dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta. La proroga è al 31 dicembre 2020 per le attività economiche e produttive e, per i soggetti privati, per i mutui relativi alla prima casa di abitazione inagibile o distrutta, localizzate in una ‘zona rossa’. Il comma 22 prevede che nei casi sopra previsti i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell’intera rata ovvero la sospensione della sola quota capitale senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Le banche e gli intermediari finanziari devono informare i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate; in caso contrario le rate in scadenza sono sospese senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento

BOLLETTE E FATTURE

Il comma 24 introduce norme relative alla sospensione dei termini di pagamento delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia nei comuni italiani colpiti dai sismi di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017. Tale sospensione è differita al 31 maggio 2018. Il comma 25 demanda a provvedimenti delle autorità di regolazione la disciplina delle moda1ità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi, introducendo altresì agevo1azioni, anche di natura tariffaria, а favore delle utenze situate nei Comuni colpiti dai predetti sismi.

CARTELLE ESATTORIALI

Il comma 26 stabilisce che, nei comuni colpiti dagli eventi sismici in Centro Italia, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all'INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, riprendono a decorrere dal 1° giugno 2018.

In allegato il maxiemendamento approvato dal Senato con voto di fiducia ed, anche, le relative schede di lettura del Servizio Sudi del Senato e della Camera dei Deputati.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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