Circolare del MEF: La parte variabile della TARI si applica una sola volta

Il Dipartimento Finanze del Ministero dell’Economia ha pubblicato la circolare 20 novembre 2017, n. 1/DF che illustra la corretta modalità applicativa della ...

22/11/2017

Il Dipartimento Finanze del Ministero dell’Economia ha pubblicato la circolare 20 novembre 2017, n. 1/DF che illustra la corretta modalità applicativa della TARI, la tassa sui rifiuti.
Il chiarimento si è reso necessario a seguito del calcolo che alcuni Comuni hanno adottato, in base al quale la parte variabile della tassa è stata moltiplicata per il numero delle pertinenze. In questo modo sono risultati importi decisamente più elevati rispetto a quelli che sarebbero risultati applicando la quota variabile una sola volta.
La circolare definisce quindi che, con riferimento alle pertinenze dell’abitazione, appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica. ‘’Un diverso modus operandi da parte dei comuni - è scritto nella circolare - non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell’utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l’importo della TARI’’. Per ‘superficie totale dell‘utenza domestica’ si intende la somma dei metri quadri dell’abitazione e delle relative pertinenze.
Qualora il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile della tassa sui rifiuti effettuato dal Comune o dal soggetto gestore del servizio può chiedere il rimborso del relativo importo in ordine alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la TARI è entrata in vigore.

Il doppio calcolo della quota variabile, applicata non sull’intera superficie dell’immobile ma su abitazione e relative pertinenze, ha comportato quella che dalla stampa e dalle associazioni in difesa dei diritti dei contribuenti è stata definita la Tari gonfiata, una truffa che ha portato ad aumenti considerevoli sulla tassa rifiuti.

Il Ministero purtroppo non ha dato istruzioni ai Comuni relativamente a rimborsi automatici o a compensazioni con le prossime annualità del tributo, il cui versamento della seconda rata in molti comuni scade proprio in questi giorni”, spiega il Presidente Nazionale del Movimento Difesa del Cittadino Francesco Luongo, “quindi saranno i contribuenti interessati a riavere quanto indebitamente pagato a dover necessariamente presentare apposita istanza. Per farlo potranno rivolgersi ai nostri Sportelli SOS TARI, in cui riceveranno tutta l’assistenza necessaria per difendersi da questo incredibile abuso, rintracciabili attraverso il nostro sito web www.difesadelcittadino.it“.

La domanda di rimborso dovrà essere presentata al Comune in cui è ubicato l’immobile ovvero alla società che gestisce i rifiuti, qualora sia quest’ultima ad emettere gli inviti di pagamento, entro 5 anni dal giorno del versamento. A seguito dell’istanza il Comune avrà 90 giorni per rispondere e comunque 180 per provvedere alla liquidazione delle somme.

In allegato la circolare 20 novembre 2017, n. 1/DF del MEF.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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