Circolare del MEF: La parte variabile della TARI si applica una sola volta
Il Dipartimento Finanze del Ministero dell’Economia ha pubblicato la circolare 20 novembre 2017, n. 1/DF che illustra la corretta modalità applicativa della ...
Il Dipartimento Finanze del Ministero dell’Economia ha
pubblicato la circolare 20 novembre 2017, n.
1/DF che illustra la corretta modalità
applicativa della TARI, la tassa sui rifiuti.
Il chiarimento si è reso necessario a seguito del calcolo
che alcuni Comuni hanno adottato, in base al quale
la parte variabile della tassa è stata moltiplicata per il
numero delle pertinenze. In questo modo sono risultati
importi decisamente più elevati rispetto a quelli che sarebbero
risultati applicando la quota variabile una sola volta.
La circolare definisce quindi che, con riferimento alle pertinenze
dell’abitazione, appare corretto computare la quota
variabile una sola volta in relazione alla superficie
totale dell’utenza domestica. ‘’Un diverso modus operandi
da parte dei comuni - è scritto nella circolare - non troverebbe
alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare
tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze,
moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell’utenza
domestica e facendo lievitare conseguentemente l’importo della
TARI’’. Per ‘superficie totale dell‘utenza domestica’ si intende la
somma dei metri quadri dell’abitazione e delle relative
pertinenze.
Qualora il contribuente riscontri un errato computo della parte
variabile della tassa sui rifiuti effettuato dal Comune o dal
soggetto gestore del servizio può chiedere il rimborso del relativo
importo in ordine alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la
TARI è entrata in vigore.
Il doppio calcolo della quota variabile, applicata non sull’intera superficie dell’immobile ma su abitazione e relative pertinenze, ha comportato quella che dalla stampa e dalle associazioni in difesa dei diritti dei contribuenti è stata definita la Tari gonfiata, una truffa che ha portato ad aumenti considerevoli sulla tassa rifiuti.
“Il Ministero purtroppo non ha dato istruzioni ai Comuni relativamente a rimborsi automatici o a compensazioni con le prossime annualità del tributo, il cui versamento della seconda rata in molti comuni scade proprio in questi giorni”, spiega il Presidente Nazionale del Movimento Difesa del Cittadino Francesco Luongo, “quindi saranno i contribuenti interessati a riavere quanto indebitamente pagato a dover necessariamente presentare apposita istanza. Per farlo potranno rivolgersi ai nostri Sportelli SOS TARI, in cui riceveranno tutta l’assistenza necessaria per difendersi da questo incredibile abuso, rintracciabili attraverso il nostro sito web www.difesadelcittadino.it“.
La domanda di rimborso dovrà essere presentata al Comune in cui è ubicato l’immobile ovvero alla società che gestisce i rifiuti, qualora sia quest’ultima ad emettere gli inviti di pagamento, entro 5 anni dal giorno del versamento. A seguito dell’istanza il Comune avrà 90 giorni per rispondere e comunque 180 per provvedere alla liquidazione delle somme.
In allegato la circolare 20 novembre 2017, n. 1/DF del MEF.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Circolare 20 novembre 2017, n. 1/DFLink Correlati
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