Progettazione a 1 euro: il CNI diffida il Comune di Solarino

Come era prevedibile, dopo essere intervenuto nel caso dell'A.L.E.R. di Pavia-Lodi (leggi news), il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) prosegue la sua...

27/11/2017

Come era prevedibile, dopo essere intervenuto nel caso dell'A.L.E.R. di Pavia-Lodi (leggi news), il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) prosegue la sua attività di controllo, attraverso l'Osservatorio bandi curato dall'Ing. Michele Lapenna, inviando due diffide al Comune di Solarino (SR) per la pubblicazione di due indagine di mercato per l'individuazione del soggetto con cui negoziare in maniera diretta la progettazione definitiva ed esecutiva nonché le eventuali relative varianti, direzione, misura, contabilità e liquidazione dei lavori di efficientamento energetico (leggi news).

Bandi che prevedono, analogamente all'ormai noto caso di Catanzaro, un corrispettivo pari ad 1 euro per la progettazione definitiva ed esecutiva e l’applicazione del decreto Parametri (DM 17/06/2016) per la direzione dei lavori relative all’efficientamento energetico di due plessi scolastici (che il CNI rileva sia comunque errata).

"Ci risiamo - afferma pronta una nota del CNI - A dispetto delle disposizioni del correttivo al Codice degli appalti e nonostante in Senato sia passato un emendamento che sancisce l’equo compenso per tutti i professionisti, il Consiglio Nazionale Ingegneri è costretto a segnalare un altro incredibile caso, dopo quello clamoroso del bando di Catanzaro. Nel corso della sua attività di contrasto ai bandi illegittimi, infatti, il CNI ne ha rilevati due del Comune di Solarino (SR) relativi all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura che prevedono per la stessa procedura di gara una diversa valutazione del corrispettivo da porre a base d’asta per i servizi di progettazione rispetto a quelli di direzione dei lavori".

Come anticipato, il Presidente del CNI, Armando Zambrano, ha immediatamente provveduto ad inviare la diffida alla Stazione Appaltante e all’Anac, con la quale ha chiesto il ritiro immediato dei bandi in quanto palesemente difformi rispetto ai commi 8 e 8 ter dell’articolo 24 del Codice, come modificato dal decreto Correttivo. Inoltre, il calcolo artificioso del corrispettivo finisce col produrre un artificioso frazionamento dell’importo da porre a base di gara che, valutato correttamente, sarebbe superiore alla soglia dei 40.000 euro.

In questo contesto di disapplicazione delle norme – afferma Armando Zambranodiventa ancora più importante quanto approvato in Senato relativamente all’equo compenso. A questo proposito, ribadiamo la necessità di proseguire con i successivi provvedimenti attuativi al fine di garantire che i procedimenti di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura siano definitivamente improntati al rispetto delle norme vigenti, con esclusione della valutazione del prezzo nella loro aggiudicazione”.

Nel merito è intervenuto anche Michele Lapenna, Consigliere CNI con delega ai Lavori Pubblici e responsabile dell’Osservatorio bandi. “Sulla base delle modifiche introdotte dal D.Lgs 19/04/2017 n.56 – fa notare - le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare il decreto “Parametri” (D.M. 17 giugno 2016) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara negli appalti per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Inoltre  ai sensi del comma 8 ter dell’articolo 24 del D.Lgs 50, dopo le modifiche apportate allo stesso dal Decreto Correttivo, è fatto divieto alle Stazioni Appaltanti di prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso".

"Appare, dunque, totalmente illogico e palesemente contrario alle norme sopra richiamate - conclude Lapenna - applicare una determinazione del corrispettivo, per una parte delle prestazioni richieste (progettazione), in modo non conforme alla normativa e utilizzare la stessa, per la  restante parte. In questo modo si determina anzitutto una evidente sottostima del corrispettivo da porre a base di gara ed anche l’errata procedura di affidamento adottata, non applicabile per valori eccedenti la soglia dei 40.000 €, qui abbondantemente superati. La dicotomia operata nella individuazione dei criteri di stima dei corrispettivi lascia quindi trapelare la volontà di produrre un artificioso frazionamento del valore della commessa”.

I contenuti delle diffide

Le diffide, indirizzate al Sindaco del Comune di Solarino, al Capo dell'UTC, all'ANAC, al RUP e ai Presidenti dell'Ordine degli Ingegneri e della Consulta regionale degli Ingegneri, fa subito riferimento al decreto Parametri e alla obbligatorietà prevista dall'art. 24 comma 8 del Codice Appalti di utilizzarlo per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara negli appalti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Obbligatorietà confermata anche dalle Linee guida ANAC n. 1/2016.

Inoltre, la diffida del CNI fa notare come anche per le prestazioni relative alla fase di direzione dell'esecuzione, nonostante il bando faccia riferimento al DM 17/06/2016, l'importo non coincide con quello calcolato dall'Osservatorio bandi del CNI stesso.

In riferimento a questo, il CNI ha ricordato che pur trattandosi di una manifestazione di interesse, l'avviso deve comunque contenere l'analitico del corrispettivo in modo da rendere possibile un accertamento circa l'importo dell'incarico. La nota si è conclusa con una diffida formale a procedere, informando che saranno tutelati gli interessi della categoria con una richiesta di pareri di precontenzioso all’ANAC, come previsto dall'art. 211 del Codice.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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