Autorizzazione paesaggistica e Tutela del paesaggio: incostituzionale la legge della Regione Campania
Il potere di intervento delle Regioni in materia di “governo del territorio” non si estende alla disciplina della rilevanza paesaggistica degli allestimenti ...
Il potere di intervento delle Regioni in materia di “governo del territorio” non si estende alla disciplina della rilevanza paesaggistica degli allestimenti mobili ed è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente.
Lo ha dichiarato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 246 del 29 novembre 2017, richiamata nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 129, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2011)", promosso dalla Sezione VI del Consiglio di Stato.
In particolare, gli ermellini hanno ricordato che spetta alla legislazione statale determinare presupposti e caratteristiche dell’autorizzazione paesaggistica, delle eventuali esenzioni e delle semplificazioni della procedura, in ragione della diversa incidenza delle opere sul valore intangibile dell’ambiente.
L’autorizzazione paesaggistica, finalizzata alla protezione ambientale, è assoggettata a «una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale», che rispecchia la natura unitaria del valore primario e assoluto dell’ambiente. La competenza esclusiva statale risponde a ineludibili esigenze di tutela e sarebbe vanificata dall’intervento di una normativa regionale che sancisse in via indiscriminata l’irrilevanza paesaggistica di determinate opere, così sostituendosi all’apprezzamento che compete alla legislazione statale.
Entrando nel dettaglio, la Corte Costituzionale è stata richiamata dal Consiglio di Stato in merito alla legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 129, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2011)», in riferimento agli artt. 3, 9, 32 e 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione. La norma censurata, nella parte in cui modifica l’art. 2, comma 1, della legge della Regione Campania 26 marzo 1993, n. 13 (Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all’aria aperta), dispone che "non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici" i mezzi autonomi di pernottamento collocati all’interno dei campeggi, quando conservino "i meccanismi di rotazione in funzione", non possiedano "alcun collegamento di natura permanente al terreno" e presentino "gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze [...] removibili in ogni momento".
Gli ermellini hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 129, della legge regionale n. 4 del 2011, nella parte in cui, sostituendo l’art. 2, comma 1, della legge reg. Campania n. 13 del 1993, prevede che non costituiscono attività rilevanti ai fini paesaggistici le installazioni "quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, quali roulotte, maxi caravan e case mobili", anche se "collocate permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate".
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza Corte Costituzionale 29 novembre 2017, n. 246