Consiglio di Stato: Il parere sulla riforma della protezione civile
Il Consiglio dei Ministri, in attuazione della legge delega 16 marzo 2017, n. 30, ha approvato nella seduta del 10 novembre 2017 lo schema di decreto legisla...
Il Consiglio dei Ministri, in attuazione della legge delega 16 marzo 2017, n. 30, ha approvato nella seduta del 10 novembre 2017 lo schema di decreto legislativo di riforma della protezione civile che definisce le finalità, le attività e la composizione del Servizio nazionale della Protezione civile, quale sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o dall’attività dell’uomo. Sono comprese tra tali attività quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione e gestione delle emergenze e al loro superamento.
Sul testo allegato alla presente notizia hanno espresso il loro parere sia la Conferenza unificata che il Consiglio di Stato.
La Conferenza unificata nella seduta del 6 dicembre 2017 ha sancito l’intesa sullo schema di decreto legislativo recante “Riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile in attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30”
Il Consiglio di Stato ha espresso, poi, il proprio parere n. 2647 del 19 dicembre 2017 in cui vengono predisposte numerose osservazioni che obbligheranno, a nostro parere, il Governo a rivedere pesantemente il testo
Il Consiglio di Stato ricorda che l’attuale disciplina della protezione civile risale alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 più volte modificata e precisa che la riforma mira a rendere più efficaci gli interventi di urgenza, potenziare la fase di prevenzione e pianificazione e riallineare le competenze territoriali giungendo, in sostanza, all’adozione di un vero e proprio codice della protezione civile.
I Giudici di Palazzo Spada hanno, preliminarmente, rilevato che il testo risulta carente nell’attuazione di una parte della delega, poiché sarebbe stato opportuno, da un lato, individuare i casi in cui non è necessario operare in deroga perché “la concreta situazione ordinaria rende possibile l’avvio di procedure rispettose dei principi comunitari e del codice degli appalti” e, dall’altro, “introdurre dei meccanismi di verifica successivi sull’attività compiuta e il rispetto delle norme previste”. I Giudici hanno, anche, precisato che è necessario un coordinamento più puntuale con il Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016, che all’art. 163 disciplina in modo dettagliato le procedure di somma urgenza.
Sui singoli articoli, tra le varie osservazioni, il Consiglio di Stato (pur consapevole della delicatezza dei rapporti con le autorità regionali) ha espresso la propria contrarietà all’obbligo di “intesa” tra il Prefetto e il Presidente della giunta regionale per l’adozione di ogni atto, anche nell’immediatezza dell’evento calamitoso. Secondo il Consiglio di Stato, “nell’immediatezza dell’evento, l’interesse pubblico primario da perseguire è quello della tempestività e dell’efficacia dell’intervento: esso richiede una assoluta celerità delle decisioni e, pertanto, una ‘linea di comando’ chiara e univoca, che consenta di assumere comunque, anche in assenza di ‘intesa’, scelte tempestive”.
Riguardo alla tipologia dei rischi di protezione civile, il parere ha condiviso pienamente la parte dello schema che vieta il ricorso a procedure in deroga per “gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili” (come troppo spesso avvenuto in passato, anche in relazione a grandi eventi o a manifestazioni sportive). Proprio in tale logica, però, il Consiglio di Stato ha segnalato l’esigenza di evitare disposizioni poco chiare, presenti invece nello schema, che potrebbero portare a distorsioni o addirittura ad elusioni di tale divieto.
Quanto all’importanza della prevenzione dei rischi e della “pianificazione di protezione civile” del territorio, il Consiglio di Stato ha insistito sulla necessità non solo di prevedere le relative azioni, ma anche di monitorare attentamente le attività effettivamente compiute. Nel rilevare che “le best practices internazionali della protezione civile, e la stessa ratio della delega, considerano l’attività di previsione, prevenzione, pianificazione di pari, se non maggiore, importanza rispetto a quella di gestione delle emergenze”, il parere ha suggerito l’inserimento nel testo di una norma apposita per verificare, ex post, i risultati dell’attività di prevenzione: “solo così - si afferma - si diminuirà il rischio di trovarsi di fronte a ‘sciagure che potevano essere evitate’ (si pensi, ad esempio, a tutta la materia del dissesto idrogeologico)”.
È stato, infine, suggerito di rimodulare i tempi di durata dello stato di emergenza (previsto in 12 mesi, prorogabili di altri 12) riducendo l’estensione della possibile proroga a non più di 6 mesi e prevedendo la necessità di una dettagliata motivazione sulle ragioni che hanno reso necessaria la proroga anche per evidenziare eventuali responsabilità.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Parere 19 diembre 2017, n. 2647 Schema decreto legislativo Parere Coferenza unificata