Equo compenso, Codice dei contratti e progettazione a 1 euro: facciamo chiarezza
I corrispettivi previsti dal DM 17/06/2017 (c.d. decreto Parametri) devono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento a...
I corrispettivi previsti dal DM 17/06/2017 (c.d. decreto Parametri) devono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per l'affidamento degli incarichi di progettazione e le stazioni appaltanti mentre non possono subordinare la corresponsione dei compensi all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata non possono neanche prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso.
A prevederlo è il D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 (c.d. Decreto correttivo). Se è vero questo (ed è vero), per quale motivo il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4614 del 3 ottobre 2017, non ha confermato questo principio smontando il bando pubblicato dal Comune di Catanzaro per la redazione del Piano strutturale e del relativo Regolamento Edilizio Urbanistico (REU) con un importo a base di gara pari a 1 euro e un rimborso spese (preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate) nel limite massimo di 250 mila euro?
La risposta, per un occhio attento e allenato, sarebbe anche semplice. Ma, considerate le inesattezze che ancora giungono in redazione e pur non volendo dispensare consigli a nessuno, cercheremo di rispondere puntualmente a chi utilizza la sentenza del caso Catanzaro per legittimare la pubblicazione di altri bandi di progettazione a 1 euro.
12 febbraio 2016
Con la Deliberazione n. 17572 del 12 febbraio 2016, la Corte dei Conti, citando l'allora apparato normativo in vigore per gli appalti pubblici (il vecchio D.Lgs. n. 163/2006), rispondeva ad una precisa richiesta del Comune di Catanzaro, ammettendo che nel Codice stesso non vi era alcun divieto circa l'inammissibilità di contratti di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito. Ma non solo, ammetteva anche che le tariffe fisse e minime costituiscono, nell'ambito delle varie tabelle professionali, parametri di riferimento dei compensi professionali, ora non più vincolanti, ma meramente indicativi e derogabili. Ovviamente il riferimento era il decreto-Legge 4/7/2006 n. 223 convertito dalla legge 4/8/2006, n. 248 (cosiddetto “Decreto Bersani”) con cui venivano abrogate le disposizioni che stabilivano tariffe obbligatorie fisse o minime.
24 ottobre 2016
Con la determinazione n. 3059 del 24 ottobre 2016, il Comune di Catanzaro approvava il bando e il disciplinare di gara aventi ad oggetto la “procedura aperta per l’affidamento dell’incarico per la redazione del piano strutturale del Comune di Catanzaro, ai sensi della L.R. Calabria 19/2002 e relativo regolamento edilizio urbanistico” che prevedevano un importo a base di gara pari a 1 euro e un rimborso spese (preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate) nel limite massimo di 250 mila euro.
Alla data della determinazione la normativa in vigore è la prima versione del D.Lgs. n 50/2016 (ovvero precedente alla pubblicazione del decreto correttivo di cui al D.Lgs. n. 56/2017).
13 dicembre 2016
La sentenza della Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (n. 2435 del 13 dicembre 2016) accoglieva il ricorso presentato da un gruppo di Ordini professionali della Provincia di Catanzaro (Architetti, Ingegneri, Agronomi, Geologi, Geometri, Periti) coadiuvato dai Consigli Nazionali di Architetti e Ingegneri, contro la determina del Comune di Catanzaro con cui era stato approvato il bando e il disciplinare di gara aventi ad oggetto la "procedura aperta per l’affidamento dell’incarico per la redazione del piano strutturale del Comune di Catanzaro, ai sensi della L.R. Calabria 19/2002 e relativo regolamento edilizio urbanistico".
Il TAR Calabria si pronunciava sull’illegittimità del bando di gara nella parte in cui prevedeva la natura gratuita del contratto di appalto di servizi. Nella sentenza, oltre a vari articoli del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016), venivano richiamate, anche, le linee guida ANAC nn. 1 e 2 relative, rispettivamente, a “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” e “Offerta economicamente più vantaggiosa” ma nulla veniva detto in merito all’obbligatorietà delle tariffe professionali di cui al D.M. 17 giugno 2016. D’altra parte il TAR Calabria non avrebbe potuto fare altrimenti perché la norma primaria rilevabile all’articolo 24, comma 8 (I predetti corrispettivi possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo dell’affidamento), nella versione pre correttivo non prevedeva alcuna obbligatorietà.
20 maggio 2017
Entrano in vigore le modifiche introdotte al Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016) dal Decreto legislativo 18 aprile 2017, n. 56 ed, in particolare le modifiche introdotte all’articolo 24 rubricato “Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici”. In particolare le modifiche al comma 8. La nuova veste del comma 8 e dei successivi denominati 8-bis ed 8-ter è la seguente: “8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all’articolo 31, comma 8. I pre detti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 6. 8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. 8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall’articolo 151.”
3 ottobre 2017
Con sentenza n. 4614 del 3 ottobre 2017, i giudici del Consiglio di Stato ribaltavano la sentenza di primo grado del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, ammettendo che "La garanzia di serietà e affidabilità, intrinseca alla ragione economica a contrarre, infatti, non necessariamente trova fondamento in un corrispettivo finanziario della prestazione contrattuale, che resti comunque a carico della Amministrazione appaltante: ma può avere analoga ragione anche in un altro genere di utilità, pur sempre economicamente apprezzabile, che nasca o si immagini vada ad essere generata dal concreto contratto".
Da notare che la sentenza porta una data successiva all’entrata in vigore del cosiddetto “decreto correttivo” ma fa riferimento alla determinazione n. 3059 del 24 ottobre 2016, con cui il Comune di Catanzaro approvava il bando e il disciplinare di gara in argomento, antecedente al cosiddetto “decreto correttivo” ed è, quindi, opportuno precisare che la normativa vigente alla data di pubblicazione del citato Bando del Comune di Catanzaro era il Codice Appalti nella versione pre-correttivo con l’ovvia conclusione che la sentenza fa riferimento alle norme pre-correttivo.
20 ottobre 2017
Il caso Catanzaro approda in Parlamento con l'interrogazione presentata dal Deputato Arch. Serena Pellegrino, a cui risponde il Sottosegretario alle Infrastrutture Umberto del Basso De Caro che, avvallando la tesi del Consiglio di Stato, rispondeva che l'affidamento di servizi a titolo gratuito si configura come un contratto a titolo oneroso e, quindi, soggetto alla disciplina del Codice dei contratti pubblici e rilevando come non vi è ostacolo all'indizione di un bando pubblico per il conferimento di incarico gratuito con la previsione del mero rimborso delle spese sostenute.
Anche qui la risposta non poteva essere diversa, perché, è bene sottolinearlo, il caso Catanzaro fa riferimento ad un caso pre-correttivo.
Senza voler commentare deontologicamente il caso Catanzaro, Corte dei conti, Consiglio di Stato e MIT non potevano che confermare quanto riportato dall'allora norma primaria di riferimento, ovvero la possibilità di calcolare l'importo da porre a base di gara come meglio l'amministrazione credeva.
Ovviamente non è così per tutti i bandi di gara pubblicati successivamente all’entrata in vigore del cosiddetto “decreto correttivo (20 maggio 2017) perché in tali casi, il Codice, invece, è molto chiaro e preciso. L'art. 24, commi da 8 a 8-ter del Codice prevede i seguenti paletti ben specifici per gli incarichi di progettazione posti a base di gara dalle amministrazioni pubbliche:
- il comma 8 lega l’importo da porre a base di gara all'utilizzo delle tabelle dei corrispettivi previsti dal D.M. 17 giugno 2016,
- il successivo comma 8-bis prevede il divieto per le stazioni appaltanti di subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata,
- il comma 8-ter vieta per la stazione appaltante di prevedere come corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali.
5 dicembre 2017
Sulla Gazzetta Ufficiale 05/12/2017, n. 284 viene pubblicata la legge 4 dicembre 2017, n. 172 di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148. L'art. 19-quaterdecies (Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati), comma 3 stabilisce che "La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Le Stazioni appaltanti, dal 20 maggio 2017, oltre:
- all'obbligo di utilizzare il cosiddetto “decreto Parametri” per la determinazione dell'importo da porre a base di gara;
- al divieto di subordinare la corresponsione dei compensi all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata;
- al divieto di prevedere come corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso,
stabiliti dall’articolo 24, commi 8, 8-bis ed 8-ter del Codice dei contratti, dal 6 dicembre 2017 (data di entrata in vigore della legge n. 172/2017 di conversione del decreto-legge n. 148/2017) dovranno anche stare attente ai ribassi al fine di garantire il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti.
Nella speranza di essere stato chiaro, auguro a tutti buone feste e #unpensieropositivo.
A cura di Ing. Gianluca Oreto