Prestazione energetica in edilizia: scarica il D.L. n. 63/2013 aggiornato alla Legge di Stabilità 2018

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di Stabilità per il 2018), pubblicata sul S.O. n. 62 alla Gazzetta Ufficiale 29/12/2017, n. 302, ha apportato i...

09/01/2018

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di Stabilità per il 2018), pubblicata sul S.O. n. 62 alla Gazzetta Ufficiale 29/12/2017, n. 302, ha apportato interessanti modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, che riguardano le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica (art. 14) e la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili (art. 16).

In allegato la versione aggiornata alla Legge di Stabilità del D.L. n. 63/2013. Di seguito riportiamo le principali modifiche apportate.

Modifiche all'art. 14 del D.L. n. 63/2013

Le detrazioni previste per gli interventi di efficienza energetica sono:

  • prorogate al 31 dicembre 2018
  • ridotte al 50% per le spese, sostenute dall'1 gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013.
    Esclusione - Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente.
    Maggiorazione - La detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

Micro-cogeneratori

La legge di Stabilità, in aggiunta alle detrazioni esistenti, prevede la detrazione del 50% fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, delle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.
Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20%.

Biomasse

La detrazione del 50% si applica altresì alle spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali

Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta una detrazione dell'80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o dell'85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. Tale detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Modifiche all'art. 16 del D.L. n. 63/2013

Le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia vengono estese al 31 dicembre 2018 e viene previsto che al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati.

L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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