Cassazione: Una scuola con rischio sismico inferiore ad 1 va chiusa
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2118 del 14 novembre 2017 ha annullato un’ordinanza con cui il Tribunale aveva revocato il sequestro preventivo dis...
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2118 del 14 novembre 2017 ha annullato un’ordinanza con cui il Tribunale aveva revocato il sequestro preventivo disposto dal G.i.p. su un plesso scolastico non in regola con le norme sismiche. Oltre al sequestro preventivo il G.i.p. aveva contestato al Sindaco ed al Dirigente dei servizi tecnici di avere indebitamente rifiutato un atto del proprio ufficio che, per ragioni di sicurezza pubblica, avrebbero dovuto compiere senza ritardo, omettendo di chiudere il plesso scolastico nonostante dal certificato di idoneità statica dell’immobile ne emergesse la non idoneità sismica.
L'ordinanza del Tribunale aveva ritenuto l’insussistenza di un pericolo concreto ed attuale di crollo ragionevolmente derivante dal protratto utilizzo del bene secondo destinazione d’uso, avuto riguardo all’attività scolastica svolta ininterrottamente dagli anni sessanta e rilevava, inoltre, che in applicazione dell’indicatore del rischio di collasso previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. il 14 gennaio 2008, dall'accertamento redatto nel certificato di idoneità statica il rischio sismico era risultato pari a 0,985 “registrando in tal modo una inadeguatezza minima rispetto ai vigenti parametri costruttivi antisismici soddisfatti al raggiungimento del valore “1” espressivo dell’assenza di criticità in caso di terremoto, in un territorio ab bassa sismicità, qual era quello su cui insisteva l’edificio già attinto da sequestro".
La Cassazione che ha accolto, dunque, il ricorso della Procura contro il sindaco che ha deciso per la riapertura di una scuola con rischio sismico pari allo 0,985 (parametro di sicurezza statica) registrando una piccolissima inadeguatezza rispetto all’unità (parametro minimo) parametro di sicurezza statica, ha, anche, precisato che “Nel carattere non prevedibile dei terremoti la regola tecnica di edificazione è ispirata alla finalità di contenimento del rischio di verificazione dell’evento”.
La Procura in Cassazione ha sostenuto che la scuola deve essere chiusa perché il pericolo per la incolumità pubblica “nella non prevedibilità dei terremoti, doveva intendersi insito nella violazione della normativa di settore, indipendentemente dall'esistenza di un pericolo in concreto” ed a giudizio del Pubblico Ministero “nessun rilievo avrebbe pertanto potuto attribuirsi alla circostanza che l'edificio insistesse su un territorio classificato a bassa sismicità o che l'inadeguatezza dell'immobile rispetto ai parametri costruttivi antisismici fosse minima”.
Il problema è quello di chiedersi come è possibile che un edificio con rischio sismico pari a 0,999 abbia un reale rischio sismico diverso da uno con coefficiente 1,001. Si arriverebbe al paradosso che l’edificio con rischio sismico 0,999 debba essere chiuso a differenza di quello con rischio simico 1,001. Ma è giusto che così?
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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