CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 152/E del 5 luglio scorso, recante “Interpretazione della Legge n. 296 del 2006, commi da 344 a 349 - agevolaz...
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 152/E del 5 luglio
scorso, recante “Interpretazione della Legge n. 296 del 2006, commi
da 344 a 349 - agevolazione fiscale per gli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici esistenti”, interviene
chiarendo che, nel caso in cui nell'ambito degli interventi di
restauro e ristrutturazione siano previsti alcuni lavori volti ad
ottenere un risparmio energetico non è possibile, usufruire delle
agevolazioni per gli interventi di riqualificazione energetica in
alternativa ai benefici fiscali già richiesti per gli interventi di
recupero edilizio.
L’Agenzia delle Entrate dopo aver premesso che i commi dal 344 al 349 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) introducono una detrazione dall'imposta sul reddito pari al 55% delle spese sostenute nel 2007 per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti e prevedendo l'attuazione attraverso l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, intervenuto in data 19 febbraio 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2007 precisa che la nuova agevolazione si sovrappone, in molti casi, alla detrazione prevista per le ristrutturazioni edilizie di cui alla legge n. 449 del 1997 e ne rappresenta, in sostanza, una specificazione, in quanto è concessa in relazione alle ristrutturazioni edilizie che investono la componente muraria dell'edificio, gli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda, migliorando la prestazione energetica dell'immobile.
L’Agenzia, con le risoluzione in argomento, fa presente che il citato decreto ministeriale del 19 febbraio rubricato “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”, all'articolo 10, comma 1, stabilisce che "Le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5".
Considerata la presenza del divieto di cumulo, l’Agenzia ritiene che il contribuente potrà usufruire dell'agevolazione prevista dalla legge n. 296 del 2006 solo nel caso in cui in relazione ad interventi "energetici" l'istante non abbia usufruito di altra agevolazione fiscale e sempreché le spese relative agli stessi siano sostenute nel periodo d'imposta 2007.
Per altro, vale la pena ricordare che la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36 del 31 maggio 2007, che ha chiarito le modalità applicative delle agevolazioni sopra elencate, precisando che "in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle due normative, il decreto specifica che le agevolazioni fiscali non sono tra loro cumulabili e pertanto il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, soltanto dell'una o dell'altra agevolazione, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse".
L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione in argomento, ricorda, poi, che, per l’ottenimento delle agevolazioni fiscali relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti debbono essere osservati gli adempimenti procedurali previsti dall'articolo 4 e seguenti del decreto e precisa che tra gli adempimenti da osservare per fruire della detrazione del 55% è stato eliminato l’obbligo di inviare, al Centro Operativo di Pescara, la comunicazione preventiva di inizio dei lavori.
L'effettuazione dei lavori, quindi, non deve essere preceduta da alcuna formalità da porre in essere nei confronti dell'amministrazione finanziaria né dall'invio della comunicazione di inizio lavori alla ASL.
Il contribuente deve, invece, porre in essere gli adempimenti previsti dall’articolo 4 del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 e, pertanto, dovrà:
L’Agenzia delle Entrate dopo aver premesso che i commi dal 344 al 349 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) introducono una detrazione dall'imposta sul reddito pari al 55% delle spese sostenute nel 2007 per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti e prevedendo l'attuazione attraverso l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, intervenuto in data 19 febbraio 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2007 precisa che la nuova agevolazione si sovrappone, in molti casi, alla detrazione prevista per le ristrutturazioni edilizie di cui alla legge n. 449 del 1997 e ne rappresenta, in sostanza, una specificazione, in quanto è concessa in relazione alle ristrutturazioni edilizie che investono la componente muraria dell'edificio, gli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda, migliorando la prestazione energetica dell'immobile.
L’Agenzia, con le risoluzione in argomento, fa presente che il citato decreto ministeriale del 19 febbraio rubricato “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”, all'articolo 10, comma 1, stabilisce che "Le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5".
Considerata la presenza del divieto di cumulo, l’Agenzia ritiene che il contribuente potrà usufruire dell'agevolazione prevista dalla legge n. 296 del 2006 solo nel caso in cui in relazione ad interventi "energetici" l'istante non abbia usufruito di altra agevolazione fiscale e sempreché le spese relative agli stessi siano sostenute nel periodo d'imposta 2007.
Per altro, vale la pena ricordare che la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36 del 31 maggio 2007, che ha chiarito le modalità applicative delle agevolazioni sopra elencate, precisando che "in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle due normative, il decreto specifica che le agevolazioni fiscali non sono tra loro cumulabili e pertanto il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, soltanto dell'una o dell'altra agevolazione, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse".
L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione in argomento, ricorda, poi, che, per l’ottenimento delle agevolazioni fiscali relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti debbono essere osservati gli adempimenti procedurali previsti dall'articolo 4 e seguenti del decreto e precisa che tra gli adempimenti da osservare per fruire della detrazione del 55% è stato eliminato l’obbligo di inviare, al Centro Operativo di Pescara, la comunicazione preventiva di inizio dei lavori.
L'effettuazione dei lavori, quindi, non deve essere preceduta da alcuna formalità da porre in essere nei confronti dell'amministrazione finanziaria né dall'invio della comunicazione di inizio lavori alla ASL.
Il contribuente deve, invece, porre in essere gli adempimenti previsti dall’articolo 4 del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 e, pertanto, dovrà:
- acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dal medesimo decreto;
- trasmettere (telematicamente o per raccomandata) all'ENEA copia dell'attestato di certificazione energetica contenente i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del citato decreto ministeriale del 19 febbraio2007.
A cura di Paolo
Oreto
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