Zone economiche speciali (ZES): Sulla Gazzetta il Regolamento attuativo

Sulla Gazzetta ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio 25 gennaio 2018. n. 12 recante “Regolamento re...

27/02/2018

Sulla Gazzetta ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio 25 gennaio 2018. n. 12 recante “Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)”. Si parla di Zone economiche speciali (ZES) nel Capo II (artt. 4 e 5) del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 in cui al comma 3 dell’articolo 4 è specificato che con Decreto del Presidente del Consiglio da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento saranno definite le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i Criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area nonché i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.

Le ZES saranno concentrate nelle aree portuali e nelle aree ad esse economicamente collegate. Lo scopo è di sperimentare nuove forme di governo economico di aree concentrate, nelle quali le procedure amministrative e le procedure di accesso alle infrastrutture per le imprese, che operano o che si insedieranno all’interno delle aree, siano coordinate da un soggetto gestore in rappresentanza dell’Amministrazione centrale, della Regione interessata e della relativa Autorità portuale, al fine di consentire una progettualità integrata di sviluppo della ZES, con l’obiettivo di rilanciare la competitività dei porti delle regioni meridionali. Allo stesso scopo, le ZES saranno dotate di agevolazioni fiscali aggiuntive, rispetto al regime ordinario del credito d’imposta al sud. In particolare, oltre agli investimenti delle PMI, saranno eleggibili per il credito d’imposta investimenti fino a 50 milioni di euro, di dimensioni sufficienti ad attrarre player internazionali di grandi dimensioni e di strategica importanza per il trasporto marittimo e la movimentazione delle merci nei porti del Mezzogiorno. Le ZES saranno attivate su richiesta delle regioni meridionali interessate, previo adeguato progetto di sviluppo, e queste ultime saranno pienamente coinvolte nel loro processo di istituzione e nella loro governance.

Con qualche mese di ritardo arriva adesso il Regolamento che è in vigore da oggi e che è costituito dai seguenti articoli:

  • art. 1 - Definizioni
  • art. 2 - Finalità
  • art. 3 - Requisiti della ZES
  • art. 4 - Requisiti della ZES interregionale
  • art. 5 - Proposta di istituzione
  • art. 6 - Requisiti delle proposte e Piano di sviluppo strategico
  • art. 7 - Istituzione della ZES
  • art. 8 - Compiti del Comitato di indirizzo
  • art. 9 - Attività di controllo e monitoraggio
  • art. 10 - Entrata in vigore

Al decreto è poi aggiunto un allegato che contiene i Valori massimi di superficie ZES per ciascuna regione. Le superfici più grandi di ZES realizzabile sono in Sicilia con 5.580 ettari e la Campania con 5.467 ettari.

Le proposte di istituzione di una ZES devono essere presentate, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della regione, sentiti i sindaci delle aree interessate, nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 3 e 6 del Regolamento di cui al DPCM n. 12/2018.

In allegato il testo del Decreto del Presidente del Consiglio 25 gennaio 2018. n. 12.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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