Espropriazione per pubblica utilità: nuova sentenza del TAR
I provvedimenti di revoca della procedura di espropriazione per pubblica utilità sono atti di natura discrezionale e come tali sindacabili solo per vizi este...
I provvedimenti di revoca della procedura di espropriazione per pubblica utilità sono atti di natura discrezionale e come tali sindacabili solo per vizi esterni e la discrezionalità in merito dell’Amministrazione risulta ancor più ampia quando la revoca va ad incidere su rapporti non ancora consolidati.
Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza n. 50 del 2 marzo 2018 con la quale la Sezione Unica del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ha rigettato il ricorso presentato contro il provvedimento di revoca della procedura di esproprio e la conseguente determinazione per il recupero di quanto già liquidato ivi compresi gli interessi legali.
I fatti
Con una variante al piano regolatore generale, il Comune assoggettava una particella dell'odierno ricorrente a vincolo di destinazione quale zona per attrezzature logistiche per la difesa e, successivamente, a procedura di esproprio. A seguito di un Accordo di programma quadro sottoscritto con varie amministrazioni statali, la Provincia aveva necessità di acquisire anche un immobile di proprietà del ricorrente in quanto rientrante in una più vasta area individuata al fine di realizzare nuove infrastrutture da trasferire allo Stato per esigenze funzionali del Ministero della difesa.
Con il secondo atto modificativo ed aggiuntivo del citato Accordo di programma quadro, le parti hanno convenuto che la Provincia, in luogo della realizzazione delle suddette infrastrutture, si sarebbe fatta carico dei lavori di adeguamento delle infrastrutture logistiche esistenti. Con l’impugnata determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica della Provincia è stata pertanto revocata l’esecuzione del piano delle espropriazioni relativo, tra gli altri, all’immobile dell’azienda agricola del ricorrente ed è stato deciso di procedere al recupero di quanto già liquidato e corrisposto a titolo di indennità di esproprio, rimandando a successivi provvedimenti l’esatta determinazione dell’importo richiesto in restituzione.
La decisione del TAR
Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso, in parte lo ha rigettato e in parte lo ha dichiarato inammissibile.
L’impugnato provvedimento di revoca del piano di espropriazione esplicita le ragioni che hanno indotto la Provincia autonoma di Trento ad assumere tale decisione. Queste risiedono nelle modifiche all’Accordo di programma quadro introdotte con il secondo Accordo siglato successivamente, che hanno reso non più necessarie le superfici per realizzare la nuova infrastruttura per il Ministero della difesa, considerato che in luogo di tale intervento la successiva intesa ha previsto ben più modesti lavori di adeguamento per strutture già esistenti.
L’abbandono dell’originario progetto, divenuto insostenibile finanziariamente per la progressiva diminuzione delle risorse pubbliche provinciali, ha, quindi, comportato la revoca del procedimento di esproprio che non dipende, pertanto, dall’incremento degli importi delle indennità di espropriazione derivante dalle più favorevoli rideterminazioni della commissione espropri (incremento che ne ha impedito la liquidazione per “mancanza di copertura finanziaria” e non ha consentito l’emissione del decreto di esproprio), come sostenuto nel ricorso dal ricorrente, ma da una riconsiderazione delle priorità dell’allocazione delle risorse pubbliche.
Le ragioni della rinuncia al progetto originario eliminano la necessità di motivare in ordine a (non determinanti) motivi di carattere militare e privano di valore altre circostanze dedotte nel ricorso, dal momento che l’insostenibilità dell’impegno economico inizialmente assunto e la correlata cessata esigenza della realizzazione della nuova infrastruttura valgono a legittimare l’esercizio dello jus poenitendi da parte dell’Amministrazione.
I provvedimenti di revoca si configurano in generale come tipici atti di natura discrezionale, come tali sindacabili solo per vizi esterni e la discrezionalità in merito dell’Amministrazione risulta ancor più ampia quando la revoca va ad incidere su rapporti non ancora consolidati. Nella fattispecie in esame non si riscontrano vizi estrinseci nel dispiegamento della discrezionalità amministrativa, incidente in un procedimento che non si è mai concluso mediante il finale decreto definitivo di esproprio.
Ciò posto, se del tutto ragionevolmente e legittimamente è stata disposta la revoca, anche il recupero di quanto già liquidato, deciso dall’amministrazione con il provvedimento impugnato in principalità risulta coerente con il diritto di ripetere il pagamento eseguito a favore del privato a titolo di indennità di espropriazione A tale proposito valgono, infatti, le regole della ripetizione dell'indebito, essendo l'articolo 2033 c.c., applicabile anche nel caso di sopravvenienza della causa che rende indebito il pagamento.
Quanto, poi, alla doglianza relativa alla mancata previsione, nell’impugnato provvedimento di revoca, dell’indennizzo che l’art. 21 quinquies, comma 1, ultima parte, della legge 7 agosto 1990, n.241 stabilisce quale obbligo a carico dell’amministrazione, vale innanzitutto premettere che la revoca che non prevede l’indennizzo non è illegittima, non avendo tale omissione effetto viziante o invalidante della revoca, ma semplicemente legittimando il privato ad azionare in giudizio la pretesa patrimoniale.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza TRGA Trento 2 marzo 2018, n. 50