Architetti e Ingegneri dipendenti e libero professionisti: Inps o Inarcassa?
Architetti e ingegneri dipendenti che svolgono anche attività libero professionale devono versare contributi a Inarcassa (Cassa di Previdenza privata di Arch...
Architetti e ingegneri dipendenti che svolgono anche attività libero professionale devono versare contributi a Inarcassa (Cassa di Previdenza privata di Architetti e Ingegneri) e alla gestione separata dell'INPS?
A dirimere ogni dubbio ci ha pensato la Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza n. 30344 del 18 dicembre 2017, è intervenuta sull'argomento rigettando il ricordo presentato da un ingegnere avverso l'avviso di addebito con cui l'INPS gli aveva richiesto il pagamento di contributi omessi nell'anno 2007 in favore della gestione separata.
In particolare, il caso riguardava un ingegnere iscritto all'Albo degli Ingegneri e degli Architetti e che, oltre ad essere lavoratore dipendente iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, aveva svolto nel periodo in questione anche attività libero-professionale, per la quale aveva versato a INARCASSA il contributo integrativo. La Corte di Appello, confermando la sentenza di primo grado, affermava che il pagamento a INARCASSA del contributo integrativo non valesse ad escludere il professionista dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata, trattandosi di contributo dovuto per finalità solidaristiche, che non metteva capo alla costituzione di alcuna posizione previdenziale.
Da qui il ricorso in Cassazione del professionista ingegnere.
Appare utile ricordare alcune regole previste per Architetti e Ingegneri iscritti all'albo che svolgono attività libero professionale e sono quindi iscritti alla contribuzione con Inarcassa. I contributi previdenziali sono connessi all’esercizio della libera professione e sono suddivisi in:
- contributo soggettivo, obbligatorio per gli iscritti ad Inarcassa ed è calcolato in misura percentuale (14,5%) sul reddito professionale netto dichiarato ai fini I.R.P.E.F., per l’intero anno solare di riferimento, indipendentemente dal periodo di iscrizione intervenuto nell’anno. È previsto un contributo minimo, da corrispondere indipendentemente dal reddito professionale dichiarato, il cui ammontare varia annualmente in base all’indice annuale ISTAT. Per l’anno 2017 è stato pari a € 2.280,00;
- contributivo facoltativo, è un contributo volontario calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto;
- contributo integrativo, obbligatorio per i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA (individuale, associativa e societaria) e per le società di Ingegneria ed è calcolato in misura percentuale (4%) sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA;
- contributo di maternità, obbligatorio per tutti gli iscritti Inarcassa (per il 2017 è stato pari a 47 euro interamente deducibili ai fini fiscali).
Ciò premesso, gli ermellini hanno confermato che architetti e ingegneri dipendenti, quindi iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, non possono iscriversi ad Inarcassa con la conseguenza che, in caso di attività libero professionali devono versare ad Inarcassa il contributo integrativo e iscriversi presso la gestione separata INPS. Come indicato dai giudici della Cassazione, l’art. 2, comma 26, della Iegge n. 335/1995 ha previsto che "sono tenuti all’iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l’INPS, e finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni".
L’iscrizione alla gestione separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, l’esercizio della quale non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all’iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale.
Considerato che l’iscrizione a INARCASSA è preclusa agli ingegneri e agli architetti che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata, tali soggetti non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo, bensì unicamente al versamento del contributo integrativo, dovuto da tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e architetto, indipendentemente dall’iscrizione a INARCASSA, nella forma di una maggiorazione percentuale che dev’essere applicata dal professionista su tutti i compensi rientranti nel volume di affari e versata alla Cassa indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore, salva ripetizione nei confronti di quest’ultimo.
Il versamento di tale contributo, in difetto di iscrizione a INARCASSA, non attiva alcuna posizione previdenziale a beneficio del professionista che è tenuto a corrisponderlo: la cassa di previdenza eroga le prestazioni previdenziali esclusivamente agli iscritti e chi è iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria non può esserlo. Dunque, è inevitabile concludere che il suo versamento non può esonerare il professionista dall’iscrizione alla gestione separata INPS: la regola generale conseguente all’istituzione di quest’ultima è che all’espletamento di una duplice attività lavorativa, quando per entrambe è prevista una tutela assicurativa, deve corrispondere una duplicità di iscrizione alle diverse gestioni. Né ciò comporta alcuna duplicazione di contribuzione a carico del professionista, giacché il contributo integrativo, la cui istituzione si giustifica esclusivamente in relazione alla necessità di INARCASSA di disporre di un’ulteriore fonte di entrate con cui sopperire alle prestazioni cui è tenuta, è ripetibile nei confronti del beneficiario della prestazione professionale e dunque è in realtà posto a carico di terzi estranei alla categoria professionale cui appartiene il professionista e di cui INARCASSA è ente esponenziale.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza Corte di Cassazione 18 dicembre 2017, n. 30344