Efficienza energetica: in Gazzetta le modalità di funzionamento del Fondo nazionale
Definite priorità, criteri, condizioni e modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica finalizzato a...
Definite priorità, criteri, condizioni e modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica finalizzato a favorire il finanziamento di interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica.
È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018 il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 22 dicembre 2017 recante "Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica".
Il decreto è suddiviso in 4 capi e 26 articoli:
Capo I - Norme generali
- Art. 1 - Contenuti e finalità
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Dotazione e gestione finanziaria del Fondo
- Art. 4 - Gestione del Fondo
- Art. 5 - Articolazione per sezioni, prime dotazioni e riserve
Capo II - Interventi a favore delle imprese
- Art. 6 - Soggetti beneficiari
- Art. 7 - Tipologie di intervento agevolabili
- Art. 8 - Forma delle agevolazioni
- Art. 9 - Intensità delle agevolazioni
- Art. 10 - Cumulabilità
Capo III - Interventi a favore della pubblica amministrazione
- Art. 11 - Soggetti beneficiari
- Art. 12 - Tipologie di intervento agevolabili
- Art. 13 - Forma delle agevolazioni
- Art. 14 - Intensità delle agevolazioni
- Art. 15 - Cumulabilità
Capo IV - Disposizioni comuni e finali
- Art. 16 - Tipologia di costi ammissibili
- Art. 17 - Presentazione delle domande
- Art. 18 - Istruttoria e concessione dell'agevolazione
- Art. 19 - Fruizione delle agevolazioni
- Art. 20 - Tempi e modalità di realizzazione degli investimenti ammessi
- Art. 21 - Varianti di progetto e variazione di titolarità
- Art. 22 - Casi di revoca e decadenza e recupero delle somme
- Art. 23 - Verifiche, controlli e ispezioni
- Art. 24 - Monitoraggio, divulgazione dei risultati e attività di informazione
- Art. 25 - Aggiornamento e disposizioni attuative
- Art. 26 - Disposizioni finali
Ricordiamo che il Fondo ha natura rotativa ed è destinato a
sostenere il finanziamento di interventi di efficienza energetica,
realizzati anche attraverso le ESCO, il ricorso a forme di
partenariato pubblico-privato, società di progetto o di scopo
appositamente costituite, mediante due sezioni destinate
rispettivamente a:
a) la concessione di garanzie, su singole operazioni o su
portafogli di operazioni finanziarie;
b) l'erogazione di finanziamenti, direttamente o attraverso banche
e intermediari finanziari, inclusa la Banca Europea degli
Investimenti, anche mediante la sottoscrizione di quote di fondi
comuni di investimento di tipo chiuso che abbiano come oggetto di
investimento la sottoscrizione di titoli di credito di nuova
emissione o l'erogazione, nelle forme consentite dalla legge, di
nuovi finanziamenti, nonché mediante la sottoscrizione di titoli
emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di
operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti di
privati verso piccole e medie imprese e ESCO per investimenti per
l'efficienza energetica.
Il Fondo è destinato a favorire, sulla base di obiettivi e
priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli
previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di
stato, il finanziamento di interventi coerenti con il
raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica,
promuovendo il coinvolgimento di istituti finanziari, nazionali e
comunitari, e investitori privati sulla base di un'adeguata
condivisione dei rischi, con particolare riguardo alle seguenti
finalità:
a) interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli
edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione;
b) realizzazione di reti per il teleriscaldamento e per il
teleraffrescamento;
c) efficienza energetica dei servizi e infrastrutture pubbliche,
compresa l'illuminazione pubblica;
d) efficientamento energetico di interi edifici destinati ad uso
residenziale, compresa l'edilizia popolare;
e) efficienza energetica e riduzione dei consumi di energia nei
settori dell'industria e dei servizi.
Soggetti beneficiari
Le agevolazioni possono essere concesse alle imprese di tutti i
settori, in forma singola o in forma aggregata o associata, ferme
restando le esclusioni e limitazioni previste dal Regolamento GBER,
articoli 1 e 3 e dal Regolamento de Minimis, art. 1, per la
realizzazione di progetti di investimento di cui all'art. 7 del
decreto. Alla data di presentazione della domanda, le imprese
devono:
a) essere regolarmente costituite da almeno due anni ed iscritte
nel registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio
italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello
Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle
imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso,
alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli
ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere
dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta
della prima erogazione dell'agevolazione la disponibilità di almeno
una sede sul territorio italiano;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a
procedure concorsuali;
c) provvedere a tenere una contabilità separata dell'operazione
attraverso l'apertura di un conto corrente dedicato o, nel caso in
cui la contabilità relativa a tale operazione sia ricompresa nel
sistema contabile in uso, a distinguere tutti i dati e i documenti
contabili dell'operazione in maniera chiara e verificabile in
qualsiasi momento;
d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato,
gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea;
e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di
normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione
degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in
regola con gli obblighi previdenziali, contributivi e fiscali;
f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in
difficoltà così come individuata nel regolamento GBER;
g) qualora siano stati destinatari di provvedimenti di revoca
parziale o totale di agevolazioni concesse dal Ministero, abbiano
provveduto alla restituzione di quanto dovuto;
h) nel caso in cui l'impresa sia una ESCO, aver ottenuto la
certificazione secondo la norma UNI CEI 11352.
Tipologie di intervento agevolabili
Le agevolazioni sono concesse:
a) a tutte le imprese, a fronte di progetti d'investimento per
l'efficienza energetica volti alla realizzazione di interventi:
- di miglioramento dell'efficienza energetica dei processi e dei servizi, ivi inclusi gli edifici in cui viene esercitata l'attività economica;
- di installazione o potenziamento di reti o impianti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento efficienti;
b) alle ESCO, a fronte di progetti d'investimento per l'efficienza energetica volti alla realizzazione di interventi:
- di miglioramento dell'efficienza energetica dei servizi e/o delle infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica;
- di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici destinati ad uso residenziale, con particolare riguardo all'edilizia popolare;
- di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica amministrazione.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it