Conferenza di servizi preliminare e tutela paesaggistica: impugnabile l’atto conclusivo

È impugnabile l'atto conclusivo della conferenza di servizi preliminare le cui acquisizioni (pareri, nulla osta e ogni altro atto di assenso necessario ai fi...

12/03/2018

È impugnabile l'atto conclusivo della conferenza di servizi preliminare le cui acquisizioni (pareri, nulla osta e ogni altro atto di assenso necessario ai fini della approvazione dell’intervento proposto) si consolidano e si riverberano sulla successiva approvazione sia dei progetti di fattibilità o preliminari, sia del progetto definitivo e possono essere modificate solo sulla base di sopravvenienze (di fatto o di diritto, si dovrebbe ritenere).

Lo ha chiarito la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con la sentenza n. 185 dell'8 marzo 2018 che ha accolto il ricorso presentato per l'annullamento di un'Ordinanza per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e il relativo bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, indagini geognostiche e di caratterizzazione.

Nel dettaglio i giudici di prime cure hanno chiarito la natura e gli effetti giuridici della conferenza di servizi tenutasi per l’esame e la valutazione del progetto. In particolare, ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea in cui le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Pertanto, le acquisizioni maturate nella conferenza preliminare (pareri, nulla osta e ogni altro atto di assenso necessario ai fini della approvazione dell’intervento proposto), si consolidano e si riverberano sulla successiva approvazione sia dei progetti di fattibilità o preliminari, sia del progetto definitivo; e possono essere modificate solo sulla base di sopravvenienze (di fatto o di diritto, si dovrebbe ritenere).

Ne deriva come conseguenza che il possibile consolidamento degli effetti della conferenza preliminare implica la necessità, per i soggetti che si ritengano lesi nelle loro situazioni giuridiche, di impugnare l’atto conclusivo.

Nel caso di specie, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio aveva rilasciato parere favorevole di compatibilità paesaggistica, per il progetto preliminare di un’opera pubblica di notevole impatto in quanto "la soluzione proposta non sembra avere alternative". Il TAR ha ritenuto che in tal modo si pone illegittimamente in comparazione “l’inserimento paesaggistico delle opere”, che attiene alla tutela del paesaggio, con la mancanza di alternative alla soluzione proposta, che attiene a interessi diversi e non affidati alla Soprintendenza.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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