Norme tecniche costruzioni (NTC) 2018: Una nota Anci sugli edifici scolastici
L’ANCI (Associazione nazionale Comuni italiani) ha, recentemente, pubblicato una nota di lettura alle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018) pubb...
L’ANCI (Associazione nazionale Comuni italiani) ha, recentemente, pubblicato una nota di lettura alle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018) pubblicate con D.M. 17 gennaio 2018 relativamente agli edifici scolastici.
Nella nota dell’ANCI è precisato che nelle NTC 2018 vengono individuati esattamente gli indici minimi di vulnerabilità sismica che dovranno essere raggiunti in caso di “miglioramento” (riservato agli immobili storici) o di “adeguamento” degli edifici scolastici esistenti, pari rispettivamente ai valori di 0,6 e 0,8.
Relativamente agli edifici scolastici esistenti la nostra redazione già in una precedente nota (leggi notizia) aveva evidenziato le novità introdotte dalle nuove NTC 2018 relativamente agli interventi di miglioramento sull’esistente.
Come noto, la O.P.C.M 20 marzo 2003, n. 3274, ha introdotto (art. 2, comma 3) “l’obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei proprietari” delle opere di particolare rilevanza (scuole, ospedali, ecc.), esentando da tale vincolo “le opere progettate secondo le norme vigenti successivamente al 1984”, sempreché la classificazione sismica del territorio sia rimasta quella definita all’epoca della costruzione (Art. 2, comma 5).
Nella nota è, anche, aggiunto che da tempo la Protezione Civile (circolare 4 novembre 2010, n. DPC/SISM/0083283) ha fornito chiarimenti sulla gestione degli esiti delle verifiche di vulnerabilità sismica specificando che, per legge, la verifica è obbligatoria ma non lo è l’intervento e che “la necessità di adeguamento sismico degli edifici e delle opere … sarà tenuta in considerazione nella redazione dei piani triennali ed annuali … nonché ai fini della predisposizione del piano straordinario di messa in sicurezza antisismica …”. È stato anche chiarito che “il termine adeguamento è usato in senso generico e può comprendere anche le fattispecie del miglioramento e della riparazione locale”.
Nelle NTC 2018 (punto 8.4.3) sono definiti gli interventi in presenza dei quali l’adeguamento sismico è obbligatorio (“a) sopraelevare la costruzione; b) ampliare la costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse e tali da alterarne significativamente la risposta; c) apportare variazioni di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al 10%... d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un sistema strutturale diverso dal precedente, …; e) apportare modifiche di classe d’uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV.”). In assenza di tali interventi, l’adeguamento sismico non è obbligatorio.
Vengono, poi, dettagliatamente trattati sia gli edifici scolastici delle zone a rischio 1 e 2 che quelli delle zone a rischio 3 e 4.
In allegato la Nota ANCI.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it