Scadenza termini deposito schede AeDES, nuova nota del Commissario per la Costruzione
Con l'approssimarsi della scadenza del 31 marzo 2018 per la presentazione delle schede AeDES da parte dei tecnici professionisti (art. 2-bis, comma 5, del D....
Con l'approssimarsi della scadenza del 31 marzo 2018 per la presentazione delle schede AeDES da parte dei tecnici professionisti (art. 2-bis, comma 5, del D.L. n. 148/2017), il Commissario per la ricostruzione ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla portata della disposizione ed agli effetti della scadenza stessa.
È stata, infatti, pubblicata una nota a firma del Commissario per la Ricostruzione Paola De Micheli che fa chiarezza in merito alla scadenza del 31 marzo 2018 specificando che la stessa possa determinare una generale impossibilità di procedere alla redazione di nuove schede AeDES per gli edifici danneggiati dagli eventi sismici i quali siano stati già oggetto di sopralluogo e predisposizione di scheda FAST ai sensi delle norme di protezione civile (a maggior ragione, laddove non vi fossero stati neanche tali adempimenti).
La norma suindicata è, infatti, specificamente riferita alla sola posizione dei "tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, incaricati della compilazione della scheda AeDES, di cui all'articolo 8, comma 1, dello stesso decreto" e pertanto riguarda unicamente i casi in cui sia stato già formalmente conferito a un tecnico l'incarico di provvedere alla redazione della scheda AeDES: la ratio della previsione è esclusivamente quella di scongiurare un inaccettabile allungamento dei tempi di espletamento di tali incarichi (come confermato dal fatto che all'inadempienza si accompagna la previsione di possibili sanzioni a carico dei professionisti interessati, oltre alla decadenza dal contributo per i committenti che non si siano fatti parte diligente nel sollecitare l'adempimento).
Per tutti gli altri casi, non v'è dubbio che alla redazione delle schede AeDES, nel rispetto dell'ordinanza n. 12/2017, possa provvedersi anche in epoca successiva al 31 marzo 2018.
Con riguardo alle possibili situazioni di difficoltà in cui potrebbero trovarsi i professionisti incaricati in relazione ai tempi lunghi incontrati per giurare le perizie in Tribunale, la nota del Commissario ha ricordato la possibilità di avvalersi a tal fine anche dei notai, essendo la relativa spesa rimborsabile in sede di liquidazione del compenso al professionista sulla base delle ordinanze commissariali in materia.
In relazione alle fattispecie cui effettivamente la previsione può essere riferita, sarà questione da esaminare nei singoli casi di specie il verificare se e in che misura l'inutile decorso del termine di legge sia da ascrivere a responsabilità dei professionisti incaricati ovvero a fattori estranei e indipendenti: ciò al fine non solo di evitare l'applicazione delle sanzioni nei confronti dei professionisti stessi, ma anche di consentire ai committenti incolpevoli di fruire ove possibile di una rimessione in termini per il conferimento di nuovi incarichi professionali.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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