Edilizia libera: in Gazzetta l’ABC degli interventi che non richiedono permessi
Entrerà in vigore il 22 aprile 2018 il nuovo regime giuridico previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 recante "A...
Entrerà in vigore il 22 aprile 2018 il nuovo regime giuridico previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 recante "Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222” (Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018).
Il decreto contiene in allegato un vero e proprio ABC dei principali interventi edilizi che non richiedono permessi e sono realizzabili in regime di attività edilizia libera ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
Il glossario unico, valido su tutto il territorio nazionale compatibilmente con le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore sulle attività edilizie (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio), mette ordine, così, nelle molteplici interpretazioni sul suolo italiano della legge esistente che autorizza diversi lavori ad essere realizzati senza permessi, sempre nel rispetto delle leggi in materia.
A titolo d'esempio, nelle “manutenzioni ordinarie” si trovano interventi edilizi come le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quindi pavimentazioni, intonaci, rivestimenti, serramenti e infissi, inferriate o quelle necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici. Nella “eliminazione delle barriere architettoniche” non servono permessi per installazioni e manutenzioni degli ascensori interni e montacarichi che non incidano sulla struttura portante, rampe, apparecchi sanitari, impianti idrici e sanitari. Per quanto riguarda le “aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza” sono in edilizia libera le opere senza fini di lucro, relative a barbecue in muratura, fontane, muretti, fioriere, panche, gazebo di limitate dimensioni, giochi per bambini, pergolati di limitate dimensioni, ricoveri per animali domestici, ripostigli per attrezzi, stalli per biciclette, tende, coperture leggere di arredo. Il glossario specifica, inoltre, per le “opere contingenti temporanee” di maggiori dimensioni, quali gazebo o stand, che l’installazione va effettuata previa comunicazione avvio lavori, mentre manutenzioni e rimozioni sono in edilizia libera.
Il completamento del glossario unico, in relazione alle opere edilizie realizzabili mediante Cila, Scia, permesso di costruire e Scia in alternativa al permesso di costruire, è demandato a successivi decreti da adottare con le stesse modalità.
In allegato il Decreto 2 marzo 2018 con allegato il Glossario che riporta l’elenco delle principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it