Codice dei contratti: È un problema di stile ma non solo

È un problema di stile ma non solo. Ci riferiamo alla insufficienza con cui vengono predisposte le norme dello Stato che regolano settori importanti qual è q...

23/04/2018

È un problema di stile ma non solo. Ci riferiamo alla insufficienza con cui vengono predisposte le norme dello Stato che regolano settori importanti qual è quello dei lavori pubblici.

La nostra attenzione è andata oggi, agli articoli 83 ed 84 del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016. In particolare al comma 2 di entrambi gli articoli dove si parla nel primo di “decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell’ANAC” e nel secondo di “decreto di cui all’articolo 83, comma 2” mentre nel testo originario, prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 56/2017 (cosiddetto “decreto Correttivo”) si parlava di “linee guida dell’ANAC” e di “linee guida di cui all’articolo 83, comma 2”. Sin qui nulla da eccepire in quanto, in riferimento a quanto è possibile leggere nel parere del Consiglio di Stato n. 782 del 30/03/2017 (vedi a pagina 62 del parere stesso) relativo al cosiddetto “decreto correttivo” del nuovo codice dei contratti, i giudici di Palazzo Spada erano stati abbastanza chiari sulla necessità di sostituire le linee guida dell’ANAC” con un “decreto ministeriale” come, per altro, già evidenziato nel parere n. 855 dell’1 aprile 2016 (vedi a pagina 106 del parere stesso) relativo al d,lgs. n. 50/2016.

Sin qui, come abbiamo già detto, nulla da eccepire mentre il problema si pone, invece, in altri commi degli articoli 83 ed 84; infatti, mentre al comma 2 dell’articolo 83 ed al comma 2 dell’articolo 84  le linee guida vengono sostituite da un decreto ministeriale:

  • nell’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 83 si afferma che “Fino all’adozione di dette linee guida, si applica l’articolo 216, comma 14” mentre tale periodo avrebbe dovuto essere modificato in “Fino all’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2, si applica l’articolo 216, comma 14”;
  • nel penultimo periodo del comma 6 dell’articolo 84 si afferma che “Sull’istanza di verifica l’ANAC provvede entro sessanta giorni, secondo modalità stabilite nelle linee guida” mentre tale periodo avrebbe dovuto essere modificato in “Sull’istanza di verifica l’ANAC provvede entro sessanta giorni, secondo modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 2”.
  • nel primo periodo del comma 8 dell’articolo 84 si afferma che “Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano i casi e le modalità di sospensione o di annullamento delle attestazioni, nonché di decadenza delle autorizzazioni degli organismi di attestazione” mentre tale periodo avrebbe dovuto essere modificato in “Il decreto ministeriale di cui al presente articolo disciplina i casi e le modalità di sospensione o di annullamento delle attestazioni, nonché di decadenza delle autorizzazioni degli organismi di attestazione”;
  • nel secondo periodo del comma 8 dell’articolo 84 si afferma che “Le linee guida disciplinano, altresì, i criteri per la determinazione dei corrispettivi dell’attività di qualificazione, in rapporto all’importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche alla necessaria riduzione degli stessi in caso di consorzi stabili nonché per le microimprese e le piccole e medie imprese” mentre tale periodo avrebbe dovuto essere modificato in “Il decreto ministeriale di cui al presente articolo disciplina, altresì, i criteri per la determinazione dei corrispettivi dell’attività di qualificazione, in rapporto all’importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche alla necessaria riduzione degli stessi in caso di consorzi stabili nonché per le microimprese e le piccole e medie imprese”;
  • nel primo periodo del comma 10 dell’articolo 84 si afferma che “La violazione delle disposizioni delle linee guida è punita con le sanzione previste dall’articolo 213, comma 13” mentre tale periodo avrebbe dovuto essere modificato in “La violazione delle disposizioni del decreto ministeriale di cui al presente articolo è punita con le sanzione previste dall’articolo 213, comma 13”;
  • nel comma 11 dell’articolo 84 si afferma che “La qualificazione della SOA ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale indicati nelle linee guida” mentre tale comma avrebbe dovuto essere modificato in “La qualificazione della SOA ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale indicati nel decreto ministeriale di cui al presente articolo”.

In pratica, in entrambi gli articoli si fa riferimento a “linee guida Anac” inesistenti in quanto sostituite dal “decreto correttivo” da un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell’ANAC ed, infatti l’Anac dopo la consultazione on line del 24 luglio 2017 con invio contributi entro il 3 agosto 2017 ha fatto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una proposta finalizzata all’adozione del decreto di cui all’art. 83, comma 2, del d.lgs. 50/2016 (leggi notizia).

Strano che nessuno si sia accorto del problema oggi da me segnalato o, forse, tutto ciò è in linea con il pasticcio di un decreto legislativo che, sino ad ora, ha avuto necessità:

  • di un avviso di rettifica di ben 8 pagine in cui erano inserite circa 170 correzioni (su un testo composto da 220 articoli) che modificano circa 100 articoli pari al 44% dell'articolato (leggi articolo).
  • di ulteriori modifiche inserite:
  • del cosiddetto “decreto correttivo” di cui al d.lgs. n. 56/2017 costituito da 131 articoli in cui sono riportate circa 400 modifiche a circa 130 articoli del Codice (leggi articolo).
  • di ulteriori modifiche inserite
    • dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
    • dalla legge 27 dicembre 2017. n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (c.d. “Legge di bilancio 2018”).

E sembra che si tratti di una storia infinita, molto di più di quella di cui al previgente codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 163/2006.

A cura di arch. Paolo Oreto

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