Fatturazione elettronica tra privati: Arriva il via libera dell’Ue
Dall’Europa arriva il via libera all’introduzione della fatturazione elettronica generalizzata: sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 19 aprile 20...
Dall’Europa arriva il via libera all’introduzione della
fatturazione elettronica generalizzata: sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea del 19 aprile 2018, infatti, è stata pubblicata
la Decisione di esecuzione (Ue) 2018/593 del Consiglio
del 16 aprile 2018, con la quale l’Italia è stata
autorizzata a introdurre la “misura speciale di deroga”
agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/Ce relativa al sistema
comune dell’Iva dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021.
In tal modo, quindi, ricevono “copertura europea” le disposizioni
recentemente previste dalla legge di bilancio 2018, che
stabiliscono, a partire dal 1° gennaio 2019, l’obbligo della
fatturazione elettronica obbligatoria tra privati (articolo 1,
comma 909 e seguenti, legge 205/2017).
La richiesta di autorizzazione
Lo scorso 27 settembre l’Italia ha chiesto alla Commissione europea
una deroga per poter introdurre nel proprio ordinamento un sistema
generalizzato di fatturazione elettronica obbligatoria per i
soggetti Iva diversi da quelli che applicano il regime delle
piccole imprese.
L’istanza è stata presentata sulla base di quanto previsto
dall’articolo 395 della direttiva 2006/112/Ce del Consiglio del 28
novembre 2006 relativa al sistema comune Iva. Tale disposizione,
infatti, prevede che uno Stato membro può essere autorizzato a
introdurre “misure speciali di deroga alla (…) direttiva, allo
scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare
talune evasioni o elusioni fiscali”. Inoltre, “le misure
aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta non
devono influire, se non in misura trascurabile, sull’importo
complessivo delle entrate fiscali dello Stato membro riscosso allo
stadio del consumo finale”.
Per ottenere l’autorizzazione, lo Stato membro è tenuto a inviare
una specifica domanda alla Commissione, fornendo tutti i dati
necessari.
Nell’istanza di autorizzazione inviata alla Commissione, l’Italia
ha motivato la propria richiesta sottolineando che un tale
meccanismo contribuirebbe ad aumentare la capacità
dell’amministrazione di prevenire e contrastare efficacemente
l’evasione e le frodi Iva, a incentivare l’adempimento spontaneo, a
semplificare ulteriormente gli adempimenti, a rendere più
efficiente la riscossione nonché a modernizzare il settore
produttivo con conseguente riduzione dei costi amministrativi per
le imprese.
Più in particolare, l’Italia ha sottolineato che il processo di
fatturazione elettronica si basa sulla veicolazione delle fatture
attraverso il Sistema di interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia
delle Entrate, e già utilizzato per la fatturazione elettronica nei
confronti della pubblica amministrazione. In tal modo,
l’amministrazione è posta nelle condizioni “di acquisire in
tempo reale le informazioni contenute nelle fatture emesse e
ricevute dagli operatori economici, offrendo così la possibilità di
effettuare un controllo tempestivo e automatico della
corrispondenza tra l’Iva dichiarata e pagata e le fatture emesse e
ricevute”.
Inoltre, l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica
garantisce “una spinta al pagamento elettronico (…), aumentando
ancor di più la trasparenza dell’impresa nei confronti
dell’Amministrazione fiscale e incrementando, quindi, la tax
compliance”.
La legge di bilancio 2018
Con la manovra di fine anno, il legislatore italiano, modificando
in più punti il Dlgs 127/2015 (Trasmissione telematica
delle operazioni Iva) e anticipando la risposta delle autorità
europee, ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2019, “per
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra
soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello
Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente
fatture elettroniche utilizzando il Sistema di
Interscambio”.
La relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio per il
2018 (A.S. 2960) faceva espressamente riferimento alla richiesta di
autorizzazione presentata dall’Italia alla Commissione europea.
Con la legge 205/2017, inoltre, è stato previsto che:
- dal 1° gennaio 2019 è abrogato l’obbligo della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro)
- sono esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica coloro che applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- per l’omissione della fattura elettronica tra privati, si applica la sanzione amministrativa prevista in caso di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette a Iva (dal 90 al 180% dell’imposta, con un minimo di 500 euro ovvero in misura fissa, da 250 a 2mila euro, se la violazione non incide sulla corretta liquidazione del tributo).
Infine, si stabilisce che l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipata al 1° luglio 2018 per le fatture relative:
- alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori
- alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una pubblica amministrazione.
La decisione del Consiglio Ue 2018/593
Con la decisione pubblicata ieri, quindi, le ricordate disposizioni
della legge di bilancio, che introducono nell’ordinamento
tributario italiano la “misura speciale” dell’obbligo
generalizzato della fatturazione elettronica, ricevono la copertura
del diritto unionale.
Tra i vari rilievi contenuti nei considerando del
provvedimento, il Consiglio Ue evidenzia, tra l’altro, che:
- data l’estensione del suo ambito di applicazione e il suo carattere di novità, è importante valutare l’impatto della misura speciale sulla lotta alla frode e all’evasione Iva nonché sui soggetti passivi
- la misura speciale non dovrebbe incidere sul diritto del consumatore di ricevere fatture in formato cartaceo nel caso di operazioni intracomunitarie
- la misura speciale è proporzionata agli obiettivi perseguiti in quanto è limitata nel tempo e nell’applicazione, dato che non opera nei confronti dei soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva 2006/112/CE
- la misura speciale non comporta il rischio che la frode si sposti in altri settori o in altri Stati membri
- la deroga non inciderà sull’importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’Iva.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni e delle motivazioni addotte dall’Italia nella propria richiesta, il Consiglio Ue autorizza l’Italia:
- ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano diversi dai soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della predetta direttiva
- a disporre che l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all’accordo del destinatario, eccetto il caso in cui tali fatture siano emesse da soggetti passivi che beneficiano della ricordata franchigia per le piccole imprese.
Ricevuta l’autorizzazione, l’Italia deve notificare alla
Commissione le misure nazionali di esecuzione delle deroghe a cui è
stata ammessa, cioè le misure previste dalla legge di bilancio
2018.
Sotto il profilo temporale, l’autorizzazione ha effetto dal 1°
luglio 2018 al 31 dicembre 2021.
Tuttavia, qualora lo ritenesse necessario, l’Italia potrà comunque
chiedere una proroga della deroga, estendendone quindi l’efficacia
temporale.
In tal caso, si dovrà presentare un’apposita domanda alla
Commissione, a cui dovrà essere allegata una relazione nella quale
devono essere illustrati i risultati raggiunti con il meccanismo
della fatturazione elettronica generalizzata in termini di
contrasto alle frodi e all’evasione Iva, di semplificazione della
riscossione e di incidenza sui soggetti passivi.
A cura dell’Agenzia delle Entrate