Formazione Continua per Architetti: le linee guida per ottenere crediti formativi professionali

Ai sensi del regolamento del CNAPPC, ovvero Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, tutti i professionisti iscritti ...

04/05/2018

Ai sensi del regolamento del CNAPPC, ovvero Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, tutti i professionisti iscritti all’albo hanno l’obbligo di formazione professionale continua. Ecco le linee guida per assolvere tale obbligo acquisendo i crediti formativi professionali riconosciuti dall’ordine.

In data 15 dicembre 2016 sono state approvate dal CNAPPC, ovvero Consiglio Nazionale degli Architetti, Paesaggisti e Conservatori, le nuove linee guida del regolamento per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale obbligatorio per il triennio 2017/2019.
In collaborazione con l’azienda Pedago, che da anni si occupa di formazione professionale, vi forniremo in questo articolo una sintesi efficace delle nozioni contenute nel regolamento, elencando i vari modi in cui è possibile ottenere i CFP, nella speranza che ciò possa essere di aiuto agli architetti iscritti al consiglio nazionale per adempiere l’obbligo di formazione professionale continua.

Nuovo Regolamento per la formazione professionale continua per Architetti

Dal 1° Luglio 2017 è in vigore il nuovo regolamento per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale degli architetti iscritti all’albo.
Le direttive, valide per il triennio 2017/2019, sono ancora una volta finalizzate a:

  • salvaguardare l’interesse della collettività e le aspettative dei committenti;
  • tutelare la qualità architettonica affinando la competenza tecnica e professionale sia dei dipendenti che dei liberi professionisti;
  • far progredire sia il libero professionista che il dipendente nello studio e nell’approfondimento culturale, tecnico e scientifico per un esercizio professionale di qualità;
  • rendere le attività di aggiornamento e sviluppo professionale accessibili a tutti cercando di contenerne i costi.

Per quanto poi riguarda le tempistiche, il periodo entro cui portare a termine le attività di aggiornamento continua ad essere triennale.
Ogni iscritto ha quindi l’obbligo di acquisire nel triennio 60 crediti formativi professionali di cui almeno 12 devono derivare da attività di aggiornamento e sviluppo professionale sui temi di Deontologia e Discipline Ordinistiche.
Ricordiamo che l’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla prima iscrizione all’ordine.

Come ottenere i crediti formativi professionali

Come facilmente comprensibile i crediti formativi professionali sono l’unità di misura dell’aggiornamento e dello sviluppo professionale, ma come si fa ad ottenerli?

A dire il vero ci sono diverse modalità con cui gli architetti possono acquisire CFP:

  • conseguendo seconde lauree, master, dottorati di ricerca, specializzazioni;
  • partecipando a convegni, seminari, tavole rotonde o conferenze tematiche;
  • partecipando ad attività propedeutiche all’aggiornamento selezionate dal CNAPPC;
  • seguendo corsi di formazione professionale in aula;
  • seguendo corsi di formazione per architetti online.

Ognuna di queste attività riconosce un numero prestabilito di crediti formativi che dipende dalla durata e dalla complessità dell’argomento trattato.

Esonero dall’obbligo formativo

Di norma l’obbligo di formazione continua vige per tutti gli iscritti all’ordine, fatta eccezione per i professionisti con almeno 20 anni di iscrizione all’albo che hanno compiuto 70 anni di età, per loro l’obbligo cessa.
Tuttavia ci sono altri casi in cui si può richiedere l’esonero dal conseguimento dei CFP, e sono i seguenti:

  • maternità, paternità e adozione,
    l’obbligo formativo in questi casi è ridotto di 20 cfp, di cui 4 per Deontologia e Discipline Ordinistiche;
  • malattia grave o infortunio,
    nel caso in cui determinino un'interruzione dell’attività di almeno sei mesi consecutivi;
  • docenti universitari a tempo pieno,
    che siano essi ordinari, associati o ricercatori;
  • iscritti che non esercitano la professione,
    a patto che la loro inattività duri da 3 anni consecutivi;
  • impedimento derivante da forza maggiore,
    situazioni eccezionali che vanno comunque documentate a dovere.

Ricordiamo che tutte le richieste di esonero dovranno essere presentate sul portale I@MATERIA selezionando il proprio ordine regionale e seguendo le istruzioni.

Sanzioni per mancato adempimento dell’obbligo formativo

Secondo il Regolamento dell’ordine degli Architetti, i professionisti iscritti all’albo che non conseguono i cfp necessari entro il periodo previsto sono punibili con le seguenti sanzioni:

  • Censura;
  • Sospensione;

Si tratta di provvedimenti applicati in base all’entità della mancanza.

La Censura si applica quando la mancanza di crediti è pari o inferiore a 12 cfp, si tratta di una dichiarazione formale in cui si notifica l’inadempienza.

La Sospensione invece si applica nel caso in cui la mancanza sia superiore a 12 cpf e comporta per l’architetto inadempiente una cessazione dell’esercizio professionale la cui durata è proporzionale al numero di crediti mancanti.

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