CHIARIMENTI DELL’ANCE
Nell’ambito di interventi di recupero incisivo di un immobile abitativo, agevolati ai fini del 36%, per quella parte di lavori volti ad ottenere un risparmio...
Nell’ambito di interventi di recupero incisivo di un immobile
abitativo, agevolati ai fini del 36%, per quella parte di lavori
volti ad ottenere un risparmio energetico, il contribuente non
potrà cumulare la detrazione del 55% per la riqualificazione
energetica con l’agevolazione del 36% per il recupero del
patrimonio edilizio. Tuttavia, l’interessato potrà fruire del
beneficio del 55% per gli interventi “energetici”, per i quali non
abbia già fruito della detrazione del 36% ed abbia sostenuto le
relative spese nel periodo d’imposta 2007.
Questi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sull’operatività dell’agevolazione del 55% per il risparmio energetico contenuti nella R.M. 152/E del 5 luglio 2007, in risposta ad una specifica istanza di interpello.
Come noto, l’art. 1, commi 344-349, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ha introdotto, dall’1 gennaio 2007, la specifica detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, da ripartirsi in 3 quote annuali entro limiti massimi di detrazione stabiliti in funzione dell’intervento eseguito (100.000, 60.000 e 30.000 euro). Le modalità attuative del beneficio sono state indicate nel D.M. 19 febbraio 2007 ed i primi chiarimenti ministeriali sono stati forniti con la C.M. 36/E del 31 maggio 2007.
L’Amministrazione finanziaria è intervenuta nuovamente sui criteri applicativi del beneficio del 55% nel caso in cui, su uno stesso edificio a destinazione abitativa, vengano effettuate opere di ristrutturazione edilizia, agevolate in base alla detrazione Irpef del 36% (di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 2007 n. 449), che includano anche lavori per la riqualificazione energetica.
In particolare, specificando ulteriormente il divieto di cumulo del beneficio con altre agevolazioni fiscali previste da legge nazionale (ai sensi dell’art. 10 del D.M. 19 febbraio 2007), la citata R.M. 152/E/2007 ha, pertanto, chiarito che:
Questi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sull’operatività dell’agevolazione del 55% per il risparmio energetico contenuti nella R.M. 152/E del 5 luglio 2007, in risposta ad una specifica istanza di interpello.
Come noto, l’art. 1, commi 344-349, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ha introdotto, dall’1 gennaio 2007, la specifica detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, da ripartirsi in 3 quote annuali entro limiti massimi di detrazione stabiliti in funzione dell’intervento eseguito (100.000, 60.000 e 30.000 euro). Le modalità attuative del beneficio sono state indicate nel D.M. 19 febbraio 2007 ed i primi chiarimenti ministeriali sono stati forniti con la C.M. 36/E del 31 maggio 2007.
L’Amministrazione finanziaria è intervenuta nuovamente sui criteri applicativi del beneficio del 55% nel caso in cui, su uno stesso edificio a destinazione abitativa, vengano effettuate opere di ristrutturazione edilizia, agevolate in base alla detrazione Irpef del 36% (di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 2007 n. 449), che includano anche lavori per la riqualificazione energetica.
In particolare, specificando ulteriormente il divieto di cumulo del beneficio con altre agevolazioni fiscali previste da legge nazionale (ai sensi dell’art. 10 del D.M. 19 febbraio 2007), la citata R.M. 152/E/2007 ha, pertanto, chiarito che:
- nel caso in cui, sullo stesso fabbricato abitativo, siano eseguiti interventi di ristrutturazione, gia` agevolati ai fini del 36%, che comprendano anche lavori diretti al risparmio energetico, il contribuente puo` scegliere, limitatamente a questi ultimi, di applicare la detrazione del 55%, a condizione che le relative spese siano sostenute nel 2007 e che, per le stesse, non abbia gia` usufruito della detrazione del 36%;
- la detrazione del 55% compete solo a condizione che nella fattura rilasciata al contribuente vengano individuate specificamente le spese relative ad uno o più interventi finalizzati al risparmio energetico riconducibili all’elencazione contenuta nell’articolo 3 del D.M. 19 febbraio 2007;
- con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica, il contribuente deve, in ogni caso, osservare gli adempimenti specifici previsti dall’art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007 (asseverazione del tecnico abilitato, invio della copia dell’attestato di certificazione/qualificazione energetica e scheda informativa all’ENEA, ecc.), fermo restando l’obbligo di conservazione ed esibizione, a richiesta degli Uffici, delle fatture e delle ricevute dei bonifici bancari relativi alle spese sulle quali si applica la detrazione.
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