Lavori pubblici: il TAR sull'esclusione dalla gara per condanna con sentenza patteggiata
La sentenza di patteggiamento è equiparabile alla sentenza di condanna con la conseguenza che rientra tra i motivi di esclusione dalla partecipazione a una p...
La sentenza di patteggiamento è equiparabile alla sentenza di condanna con la conseguenza che rientra tra i motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione.
Lo ha confermato la Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria con la sentenza 17 maggio 2018, n. 1063 che ha rigettato il ricorso presentato per l'annullamento di un decreto dirigenziale con il quale la Stazione Unica Appaltante ha annullato l'aggiudicazione già disposta in suo favore e ne ha disposto l'esclusione dalla gara.
I fatti
La società ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale con cui la Stazione Unica Appaltante ha annullato l'aggiudicazione di una gara già disposta in suo favore e ne ha disposto l'esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. f bis), D.Lgs. n. 50/2016, per aver reso dichiarazioni non veritiere in ordine al requisito di partecipazione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, con specifico riferimento alla mancata dichiarazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta del Tribunale, avente ad oggetto la violazione di norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Il ricorso
Il ricorso della ricorrente è incentrato sulle seguenti motivazioni:
- la sentenza di applicazione della pena su richiesta non rileva quale debito accertamento delle condotte ivi sanzionate ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, co. 5 lett. a) del codice appalti;
- la relativa dichiarazione non può comunque essere considerata mendace ai sensi dell'art. 80, co. 5 lett. f bis) del codice appalti, atteso che il DGUE limitava la dichiarazione alle circostanze che fossero note ai concorrenti;
- in ogni caso si tratterebbe di una ipotesi di falso innocuo, dal momento che la ricorrente avrebbe attuato apposite misure di self cleaning atte ad evitare l'esclusione ai sensi dell'art. 80, co. 7 del codice appalti;
- l'amministrazione ha omesso di articolare apposita motivazione in ordine ai contenuti ed alla rilevanza delle predette misure di self cleaning, laddove l'art. 7.5. delle Linee guida n. 6/2017 escluderebbe che la reticenza del ricorrente possa comportare automaticamente la esclusione dalla gara, dovendo essere comunque instaurato il contraddittorio, sia pure in termini particolarmente rigorosi, sui contenuti delle misure.
La decisione del TAR
I giudici del TAR hanno subito ricordato che l'art. 445 del codice di procedura penale (c.p.p.) stabilisce l'equiparazione della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna. L'art. 80 del codice appalti recepisce esplicitamente detta equiparazione. Le cose non cambiano con riferimento alla specifica prescrizione della lex specialis di gara che limita la sanzione escludente alle circostanze conosciute dal concorrente, posto che nel caso di specie la sentenza di patteggiamento era assolutamente univoca nel sanzionare puntuali violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sicché tali violazioni non potevano essere ignorate dalla ricorrente.
Lo stesso per le misure di self cleaning che evidentemente non potevano essere apprezzate, a valle, dalla stazione appaltante in funzione “sanante”, stante la dichiarazione non veritiera resa, a monte, dalla ricorrente in ordine alla assenza di violazioni delle norme in matteria di salute e sicurezza sul lavoro.
In riferimento alla presunta rilevanza nella specie del punto 7.5. delle Linee guida ANAC n. 6/2017, il TAR ha osservato che le stesse linee guida disciplinano la specifica ipotesi di cui all'art. 80, co. 5, lett. c) del codice appalti, che nel caso di specie non ricorre, e che comunque l'interpretazione corretta del punto 7.5. è nel senso che la relativa disposizione, che prescrive un contraddittorio più rigoroso in ordine alla valutazione delle misure di self cleaning, si riferisce alla violazione del principio di leale collaborazione in precedenti procedure concorsuali e non alla dichiarazione non veritiera nella gara in corso, viceversa espressamente regolata dal punto 4.2. delle linee guida in termini di immediata (e necessaria) rilevanza escludente della dichiarazione non veritiera in conformità con quanto stabilito dall'art. 80, co. 5, lett. f) bis del codice appalti.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza TAR Calabria 17 maggio 2018, n. 1063