Abilitazione alla professione di perito industriale: validi i praticantati pregressi

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi ed esami, n. 41 del 25 maggio 2018, l’ordinanza del Ministero dell’istruzione, università e r...

28/05/2018

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi ed esami, n. 41 del 25 maggio 2018, l’ordinanza del Ministero dell’istruzione, università e ricerca che indice la sessione degli esami di abilitazione alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato.

Dal 25 maggio, si legge sulla Gazzetta ci sono 30 giorni di tempo, e quindi fino al 24 giugno 2018, per presentare la domanda di ammissione.

Possono partecipare coloro che hanno conseguito un diploma di istruzione tecnica e concluso un tirocinio di 18 mesi presso uno studio di un professionista o un’azienda; i laureati triennali, quelli quinquennali (vecchio e nuovo ordinamento) nelle classi indicate dall’ordinanza Miur che hanno concluso un tirocinio di 6 mesi svolto, in tutto o in parte, durante il corso di studi universitario.

Ma non solo, perché possono fare domanda per sostenere l’esame di abilitazione tutti coloro che, dopo il diploma d’istruzione tecnica, hanno iniziato il praticantato presso un professionista o un’azienda, o per tutti coloro che sono stati assunti come dipendenti, svolgendo mansioni inerenti alla professione di perito industriale, prima del 14 agosto 2012.

In particolare per i primi quel periodo di praticantato, anche concluso nel 2012, resta valido ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione, e per i secondi c’è la possibilità di potersi iscrivere con i requisiti maturati in passato, facendosi riconoscere quel periodo di attività ai fini della pratica professionale anche senza la preventiva (ora obbligatoria) iscrizione al registro dei praticanti. Una opportunità da non mancare, perché l’alternativa resta quella di maturare un nuovo periodo di 18 mesi di tirocinio.

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