Finanziamento investimenti e sviluppo infrastrutturale, arriva il via libera del Consiglio di Stato alla ripartizione del fondo
Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole con "osservazioni" sullo schema di d.P.C.M. di ripartizione del fondo per il finanziamento degli investim...
Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole con "osservazioni" sullo schema di d.P.C.M. di ripartizione del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (art. 1, comma 1072, legge 27 dicembre 2017, n. 205).
Con parere n. 1529 del 12 giugno 2018 il Consiglio di Stato ha risposto alla nota prot. 4073 del 14 maggio 2018 con la quale il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso schema di decreto, relazione illustrativa, relazione tecnica, relazione di analisi tecnico-normativa e richiesta dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’economia di esenzione dall’AIR.
Entrando nel dettaglio, il fondo è stato istituito dalla Legge di Bilancio per il 2017 (comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232) e poi modificato e integrato dalla successiva Legge di bilancio per il 2018 (comma 1072 della 27 dicembre 2017, n. 205). La prima legge di Bilancio ha assicurato il finanziamento a partire dal 2017 e fino al 2032, indicando le finalità e le modalità di utilizzo del Fondo stesso, da effettuare mediante la emanazione di uno o più decreti.
Lo schema, che nella premessa si qualifica come regolamento, consta di un articolo unico, 4 commi e un allegato, che nella struttura e in parte nelle disposizioni ricalca il d.P.C.M. 21 luglio 2017 recante “Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”, che aveva proceduto al riparto della prima dotazione del Fondo.
Il comma 1 dispone la ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese tra le Amministrazioni centrali dello Stato in relazione ai settori di spesa indicati dalla citata norma, come da elenco allegato.
Il comma 2 prevede che, nell'ambito dei settori di spesa individuati, gli interventi siano realizzati secondo le procedure previste dalla vigente legislazione, anche, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati. Si tratta di una disposizione nuova, rispetto al d.P.C.M. dell’anno precedente, che appare senz’altro opportuna al fine di indirizzare i successivi procedimenti di attuazione, e della quale meglio si dirà più oltre.
Il comma 3 riproduce nella sostanza il comma 2 del d.P.C.M. del 2017, prevedendo che i programmi finanziati siano oggetto di monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Conseguentemente devono essere corredati del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo della gara (CIG) anche se non perfezionato ai sensi della delibera n. 1 del 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) (recante le indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG). I soggetti attuatori degli interventi relativi al citato Programma sono tenuti al costante aggiornamento dei dati.
Il comma 4 prevede che, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ciascun Ministero invii entro il 15 settembre di ogni anno una apposita relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
L’allegato consta di una tabella, intitolata “Riparto Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese per lettera – Ministero”, recante la ripartizione delle somme per anni, settori di spesa e – all’interno di questi - dicasteri. Nelle colonne verticali sono indicati gli anni 2018, 2019, 2020, 2021-2025, 2026-2033.
Come indicato dal Consiglio di Stato, lo schema proposto appare rispettoso delle prescrizioni di legge quanto al procedimento di formazione. Il termine fissato dal comma 1072 per l’adozione del decreto (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio) non è stato rispettato, presumibilmente considerata anche la complessità del relativo procedimento dettato dallo stesso legislatore, ma esso può senz’altro essere considerato meramente ordinatorio.
I giudici di Palazzo Spada hanno altresì ricordato la sentenza n. 74 del 7 marzo 2018, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo il comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con effetti conseguenti anche per ciò che riguarda il comma 1072 della 27 dicembre 2017, n. 205 e la sua attuazione. La previsione dello schema di decreto appare comunque conforme alle prescrizioni della Corte pur rinviando, evidentemente, il momento dell’intesa, per le materie interessate, alla successiva concreta individuazione degli interventi da finanziare, e quindi al momento effettivamente decisionale di utilizzazione del fondo come ripartito per ministeri e settori di spesa nella sede di cui si discute.
Sarà cura del Governo, per assicurare la piena conformità del procedimento attuativo del comma 1072 all’indicazione del Giudice costituzionale, vigilare in sede di monitoraggio affinché, nell’adozione dei successivi provvedimenti di attuazione, le singole amministrazioni dello Stato promuovano, ove necessario, le intese con i corrispondenti livelli delle autonomie territoriali.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Parere Consiglio di Stato 12 giugno 2018, n. 1529