Fatturazione elettronica e Subappalti: nuove indicazioni dall'Agenzia delle Entrate
Come previsto dall'art. 1, comma 917, lettera b) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di Bilancio per il 2018), dall'1 luglio 2018 sono obbligati...
Come previsto dall'art. 1, comma 917, lettera b) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di Bilancio per il 2018), dall'1 luglio 2018 sono obbligati ad emettere fattura elettronica i soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica.
L'Agenzia delle Entrate, al fine di rispondere ai principali quesiti pervenuti dalle associazioni di categoria e dai contribuenti, ha emesso la circolare 2 luglio 2018, n. 13/E recante "Ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica ai sensi dell’articolo 1, commi 909 e ss., della legge n. 205 del 27 dicembre 2017".
I chiarimenti si sono resi necessari in considerazione della pubblicazione in Gazzetta del Decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79 recante "Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante" (entrato in vigore il 28 giugno 2018) con il quale, intervenendo sull’articolo 1, commi 917, lettera a), e 927 della legge di bilancio 2018, ha:
- rinviato al 1° gennaio 2019 l’obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale;
- sino al 31 dicembre 2018, mantenuto per le medesime cessioni le modalità di documentazione precedentemente in essere, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444 e dall’articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, nonché dal relativo decreto di attuazione.
Per quanto riguarda la fatturazione elettronica negli appalti pubblici, le Entrate hanno chiarito che considerata la definizione di subappalto contenuta nell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), la fatturazione elettronica si applica solo nei confronti dei soggetti subappaltatori e subcontraenti per i quali l’appaltatore ha provveduto alle comunicazioni prescritte dalla legge.
Dunque, fermo l’obbligo di indicare in fattura, ove prescritti, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP) per la tracciabilità diretta dei flussi finanziari, nell’ambito degli appalti vi sarà obbligo di emettere fattura elettronica via SdI solo in capo a coloro che operano nei confronti della stazione appaltante pubblica ovvero a chi, nell’esecuzione del contratto di appalto, è titolare di contratti di subappalto propriamente detto (ossia esegue direttamente una parte dello stesso) o riveste la qualifica di subcontraente (vale a dire colui che per vincolo contrattuale esegue un’attività nei confronti dell’appaltatore e in quanto tale viene comunicato alla stazione appaltante con obbligo di CIG e/o CUP).
Ad esempio, sono esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione tutti coloro che cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale con comunicazioni verso la stazione appaltante ovvero con l’imposizione di CIG e/o CUP (si pensi, in ipotesi, a chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere quale utilizzo egli ne farà, utilizzandone magari alcuni per l’appalto pubblico, altri in una fornitura privata).
Committente controllato da una Pubblica Amministrazione
Nel caso in cui il committente a monte dell’appalto non sia una pubblica amministrazione, ma un soggetto dalla stessa controllato e/o variamente partecipato, l'Agenzia ha chiarito che deve escludersi che l’obbligo di fatturazione elettronica si estenda ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, vi sia un soggetto che non rientra tra quelli da qualificarsi come PA.
Ambito di applicazione ai Consorzi
Per le prestazioni rese dalle imprese consorziate al consorzio aggiudicatario di un appalto nei confronti di una PA o che si inserisce nella filiera dei contratti di subappalto, le Entrate hanno chiarito che l’obbligo di fatturazione elettronica in capo al consorzio (legato alla qualificazione soggettiva del committente PA) non si estende ai rapporti consorzio-consorziate. È peraltro da escludersi che l’obbligo di fatturazione elettronica sorga nei rapporti interni laddove il consorzio non sia il diretto referente della PA, ma si inserisca nella filiera dei subappalti.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it