Codice dei contratti: Ancora sui Commissari di gara nell’OE+V
Ancora sui commissari di gara. Forse ci eravamo sbagliati in un nostro precedente articolo perché leggendo attentamente il Comunicato 18 luglio 2018 del Pre...
Ancora sui commissari di gara. Forse ci eravamo sbagliati in un nostro precedente articolo perché leggendo attentamente il Comunicato 18 luglio 2018 del Presidente ANAC Raffaele Cantone recante “Istruzioni operative per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione dei commissari” è possibile rilevare nello stesso anche le procedure informatiche per garantire la casualità della scelta, le modalità per garantire la corrispondenza tra la richiesta di professionalità da parte della stazione appaltante e la sezione di riferimento dell'Albo e le modalità per garantire la rotazione degli esperti ed, infatti, al paragrafo 8 del Comunicato si legge che:
- “gli esperti sono estratti tra quelli, della sezione, sottosezione e livello di esperienza indicati dalla stazione appaltante con il minor numero di nomine ricevute a componente di commissione giudicatrice, considerando tutte le sottosezioni cui è iscritto e tutti i periodi di iscrizione, esclusi gli interni alla stazione appaltante, quelli sospesi nonché quelli temporaneamente non estraibili in quanto già estratti in una procedura di composizione di altra commissione non ancora definita”;
- “la casualità e l’indipendenza dell’estrazione degli esperti dal gruppo composto come indicato alla lettera a) è assicurata attraverso la funzionalità di generazione di numeri casuali messa a disposizione da un servizio esterno di randomizzazione. Nel caso di indisponibilità di detto servizio esterno la generazione dei numeri casuali avviene utilizzando le funzionalità messe a disposizione dall’ambiente operativo dell’Applicativo”
In pratica, con le indicazioni di cui al precedente punto 1., sono definite le modalità per garantire la corrispondenza tra la richiesta di professionalità da parte della stazione appaltante e la sezione di riferimento dell'Albo ed, anche le modalità per garantire la rotazione degli esperti mentre, con le indicazioni di cui al precedente punto 2., sono definite le procedure informatiche per garantire la casualità della scelta.
Tutto a posto dunque? Sembrerebbe proprio di si con la precisazione che, in ogni caso, manca il tassello con cui l’ANAC, a nostro avviso, avrebbe dovuto comunicare (scusate il gioco di parole) di aver sostituito le linee guida previste al paragrafo 1.2 delle linee guida n. 5 con un comunicato.
Ma c’è di più perché dopo l'Ordinanza 2 luglio 2018, n. 4710 del TAR-Lazio con cui sono stati sospesi icompensi minimi dei Commissari di gara di cui al D.M.12/02/2018 abbiamo notato come all’articolo 4, comma 1 dello stesso decreto è precisato che “Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione della delibera istitutiva dell’Albo di cui all’art. 78 del codice da parte dell’ANAC”. Si tratta delle disposizioni con cui viene stabilita la tariffa di iscrizione all’albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del codice in euro 168,00. In pratica, dunque, così come disposto in un Decreto del Ministro delle Infrastrutture senza la pubblicazione della delibera non è possibile procedere ad applicare la tariffa di iscrizione e ci chiediamo, dunque, come sia possibile procedere al pagamento swlla tassa di 168,00, così come definito nel citato Comunicato 18 luglio 2018 del Presidente ANAC senza pubblicazione della citata delibera e con la sostituzione della stessa con un semplice comunicato.
La verità è che continuiamo a ritenere che la delibera n. 648 del 18 luglio 2018 che sembra sia quella che contiene le linee guida citate al paragrafo 1.2 delle linee guida n. 5 debba essere resa pubblica per una molteplicità di motivi tra i quali quello legato al paragrafo 4 del più volte citato Comunicato 18 luglio 2018 in cui è precisato che “L’iscrizione all’Albo può essere effettuata in qualsiasi momento dell’anno solare, fermo restando che la tariffa di iscrizione stabilita dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 febbraio 2018 è dovuta per ciascun anno solare indipendentemente dalla data di iscrizione. Il mancato pagamento della tariffa comporta il rifiuto dell’iscrizione. In fase di avvio dell’Albo la tariffa versata per le iscrizioni effettuate nel 2018 è comprensiva dell’annualità dovuta per il 2019”. A nostro modesto avviso senza la pubblicazione della delibera di istituzione dell’albo, così come disposto al citato comma 1 dell’articolo 4 del D.M. 12/02/2018 non è possibile far entrare in vigore l’obbligo della tariffa di iscrizione all’albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del codice è stabilita in euro 168,00.
Non ci risulta che la citata delibera sia stata mai pubblicata ma, ovviamente, questo è il nostro pensiero.
Tutto, poi, si complica con l’Ordinanza del TAR-Lazio n. 4710 del 2 luglio 2018 (leggi articolo) con cui sono stati sospesi i minimi tariffari di cui al D.M. 12/02/2018 recante “Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi“.
Cogliamo l’occasione per continuare a pensare che la soft law abbia fallito e che sia meglio ritornare ad un Regolamento unico anche se sappiamo che il nostro pensiero è diverso di quello del Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone che nel corso dell'audizione del 30 luglio 2018 in 8a Commissione (Commissione Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, ha affermato che “C’è qualcuno che dice sia opportuno tornare al Regolamento. Si tratta di una scelta politica assolutamente legittima, una scelta politica assolutamente legittima ed assolutamente rispettabile che, ovviamente, contraddice una delle idee di fondo di superare un sistema che aveva visto, di fatto, nel codice DeLise del 2006, due codici: quello del 2006 ed il Regolamento del 2010. Ma si tratta di una scelta politica sulla quale se ci verrà chiesto, noi interloquiremo ma essendo scelte noi ci adeguiamo”.
Non sappiamo quali saranno le evoluzioni dopo l’Ordinanza del TAR e se l’albo sui commissari di gara entrerà veramente in vigore, se il termine del 10 settembre 2018 relativo all’operatività dell’Albo ai fini dell’iscrizione degli esperti e se la successiva piena operatività dell’Albo ai fini dell’estrazione degli esperti per le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte decorrerà veramente dal 15 gennaio 2019 come previsto nel Comunicato 18 luglio 2018 del Presidente ANAC (leggi articolo) perché è l’ANAC che dovrà decidere cosa fare. Ma, certamente, al fine di evitare possibili ricorsi al TAR, sarà necessario che si proceda, così come previsto all’articolo 4, comma 1 del D.M. 12/02/2018, alla pubblicazione della delibera istitutiva dell’Albo di cui all’art. 78 del codice.
Il 10 settembre è vicino e speriamo che arrivi tra breve un'adeguata soluzione del problema
A cura di arch. Paolo Oreto
Documenti Allegati
Ordinanza 2 luglio 2018, n. 4710