Codice dei contratti: Nell’articolo 177, un privilegio per i concessionari autostradali
Sono entrate in vigore il 17 agosto scorso le linee guida ANAC n. 11 recanti “Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all’articolo 177, co...
Sono entrate in vigore il 17 agosto scorso le linee guida ANAC n. 11 recanti “Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all’articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea”
Le linee guida sono entrate in vigore a distanza di qualche giorno dal crollo del Ponte Morandi e con le citate linee guida viene data attuazione all’articolo 177 del Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016 che nella versione modificata dalla legge di bilancio 2018 contiene un privilegio per i concessionari autostradali che possono evitare le procedure ad evidenza pubblica per una quota pari al 40% dei contratti, a differenza degli altri concessionari per i quali tale percentuale scende al 20%.
Perché tale privilegio per i concessionari autostradali?
Dall’entrata in vigore del Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016 la percentuale del 20% è uguale per tutti i concessionari ma con la legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) in deroga a quanto originariamente previsto con il Codice dei contratti i soggetti titolari delle concessioni autostradali sono obbligati ad affidare con procedura ad evidenza pubblica soltanto una percentuale pari al 60% dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 150mila euro mentre la restante percentuale del 40% potrà essere affidato alle società in house. In pratica resta in vita il tetto del 60% del previgente Codice dei contratti (d.lgs. n. 163/2006). La novità conteneva, in pratica, un grande privilegio per i concessionari autostradali che hanno potuto continuare a realizzare con società in house il 40% dei contratti di lavori, servizi e forniture. In pratica mentre con il testo originario dell’art. 177 del Codice degli appalti era stabilito che l’80% degli appalti per i lavori autostradali debbano essere affidati tramite gara pubblica, con il nuovo testo successivo all’entrata in vigore della legge di bilancio 2018, soltanto il 60% dovrà essere affidato con procedura ad evidenza pubblica mentre il restante 40% può essere realizzato direttamente dai concessionari autostradali senza gara e con società in house (leggi articolo).
Ricordiamo che le Linee guida n. 11 che sono entrate in vigore lo scorso 17 agosto sono suddivise in due parti e precisamente nella parte I che contiene indicazioni di natura interpretativa rese ai sensi dell’articolo 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici al fine di favorire la corretta ed omogenea applicazione della normativa e, come tali, sono da considerarsi non vincolanti e nella parte II che contiene indicazioni operative rese ai sensi dell’articolo 177 del codice dei contratti pubblici, aventi, in questo caso, carattere vincolante.
Ricordiamo, anche, che la previsione normativa contenuta nell’articolo 177 del Codice dei contratti demanda all’ANAC l’individuazione delle modalità delle verifiche ed è finalizzata a rendere effettivo il rispetto delle quote percentuali individuate dalla norma e quindi partecipa al raggiungimento dell’obiettivo generale di incentivare il ricorso alle procedure di evidenza pubblica. Gli obiettivi specifici dell’intervento dell’Autorità sono, invece, i seguenti:
- fornire indicazioni interpretative volte a chiarire l’ambito oggettivo, soggettivo e temporale di applicazione dell’articolo 177 del codice dei contratti pubblici, attesi i dubbi sollevati dagli stakeholder in merito all’individuazione delle concessioni assoggettate alla norma, dei contratti che ricadono nell’obbligo di esternalizzazione, delle modalità di calcolo della percentuale di affidamenti da esternalizzare e degli eventuali sforamenti;
- individuare le modalità dei controlli e fissare obblighi di comunicazione che agevolino le verifiche a carico dell’Autorità previste dall’articolo 177 e dall’articolo 213, comma 2, del codice;
- individuare modalità di recupero delle situazioni di squilibrio che siano concretamente attuabili dai concessionari e, in prima applicazione, consentano un graduale adattamento alle nuove disposizioni.
Continuiamo a chiederci il perché di tale privilegio dei Concessionari autostradali rispetto agli altri concessionari.
A cura di arch. Paolo Oreto
Documenti Allegati
Delibera 4 luglio, n. 614Link Correlati
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