Ricostruzione post-sisma a due anni dal Terremoto del centro-Italia del 24 agosto 2016
Sono trascorsi ormai due anni dalla terribile scossa di magnitudo 6.0 che ha dato inizio alla sequenza sismica che ha interessato il centro-Italia e sfociata...
Sono trascorsi ormai due anni dalla terribile scossa di magnitudo 6.0 che ha dato inizio alla sequenza sismica che ha interessato il centro-Italia e sfociata nell’evento sismico del 30 ottobre di 6,5 M, eppure ancora oggi la ricostruzione post sisma sembra non decollare. Un dato definisce con una oggettività lapidaria lo “statu quo”: il 62% del patrimonio edilizio danneggiato a seguito degli eventi sismici del Centro Italia ricade all’interno dei confini amministrativi della Regione Marche.
Con tale presupposto ci si sarebbe attesa dalle Istituzioni un’attenzione non soltanto limitata ad una prioritaria gestione della fase emergenziale, ma rivolta anche alla definizione di una prospettiva della ricostruzione da attuare in maniera efficace nel breve e medio periodo.
Purtroppo, allo scrivente Ordine dei Geologi delle Marche duole constatare che, dopo due anni, la fase emergenziale non risulta ancora formalmente conclusa e la ricostruzione post-sismica degli edifici (pubblici e privati) non evidenzia segnali significativi di attività sull’intero territorio regionale.
Quest’ultimo fatto è da attribuire alla produzione spropositata di Ordinanze la cui applicazione, spesso in contrasto con le normative esistenti, determina, inevitabilmente, delle complicazioni alla attuazione delle procedure tecnico-amministrative. Inoltre, la crescita esponenziale del numero delle Ordinanze (la cui media è pari a circa 3 al mese), lascia intendere che i soggetti preposti o gli Organi decisionali non abbiano ancora chiaro un progetto normativo effettivamente attuabile che tenga conto delle specificità geologico-strutturali, morfologiche, paesaggistiche, del contesto urbanistico e del tessuto socio-economico del territorio marchigiano.
1. Indagini.
a. Anticipo per spese tecniche [Pagamento a SAL -1].
La predisposizione di un idoneo piano di indagini (GEO e STRU) è fondamentale per una idonea ricostruzione post terremoto; tuttavia risulta sempre più difficoltoso poter effettuare le necessarie indagini per la mancanza di ditte e imprese disponibili. Le tempistiche di predisposizione, presentazione ed approvazione di un progetto di miglioramento o ricostruzione di un edificio sono abbastanza complesse e richiedono tempi molto lunghi. In tale situazione le imprese che effettuano le indagini (GEO e STRU) ed i professionisti che lavorano per la predisposizione del progetto sono gravate da difficoltà di liquidità che possono, in alcuni casi, compromettere la stabilità economica e finanziaria degli operatori stessi. A tal proposito è stata introdotta la possibilità di poter anticipare le spese al committente; tuttavia in molti casi tale opportunità non viene o non può essere evasa dal proprietario dell’immobile. A tal proposito sarebbe opportuno prevedere una forma di anticipo, a spese zero e pari ad una percentuale congrua del contributo a SAL 0 (una specie di SAL -1), per agevolare ed aiutare sia le imprese che i professionisti ed evitare che essi debbano esporsi anche per cifre rilevanti, come di fatto, in alcune situazioni sta accadendo.
b. Importo non idoneo per i piccoli cantieri.
Premesso che attualmente vengono riconosciute per le spese per le indagini un tetto del 3% sull’importo del contributo, si rileva una difficoltà operativa a predisporre un idoneo piano d’indagine (GEO e STRU) su edifici di modesta entità aventi un importo inferiore o pari a 300.000,00 € in quanto, con i prezzi correnti di mercato, non si riesce a garantire l’esecuzione delle indagini previste dalla normativa nazionale e/o necessarie per i dovuti approfondimenti indispensabili per le analisi di risposta sismica locale (1D o 2D) laddove non può essere applicato l’approccio semplificato (Ordinanza n.55 del 24 aprile 2018). Si ritiene opportuno l’introduzione di un’aliquota fissa massima per i piccoli cantieri che comprenda almeno le spese per le indagini necessarie per una corretta modellazione geologica e modellazione geologico-sismica necessaria per la risposta sismica locale (Down Hole, Masw e Hvsr).
c. Importo non idoneo per i cantieri della Regione Lazio.
La normativa vigente della Regione Lazio, che stabilisce ed obbliga all’esecuzione di indagini specifiche per la messa in sicurezza sismica delle nuove edificazioni o degli edifici danneggiati dal sisma, evidenzia come anche in questo caso, per edifici di modesta entità aventi un importo inferiore o pari a 300.000,00 € sia difficoltoso predisporre un idoneo piano d’indagine (GEO e STRU) in quanto, con i prezzi correnti di mercato, non si riesce a garantire l’esecuzione delle indagini previste dalla normativa vigente. Come per il punto sopra menzionato, si ritiene opportuno l’introduzione di un’aliquota fissa massima per i piccoli cantieri che comprenda almeno le spese per le indagini necessarie per una corretta modellazione geologica e modellazione geologico-sismica.
2. Risposta sismica locale (RSL).
Con l’entrata in vigore dell’Ordinanza n.55 del 24 aprile 2018 e delle NTC 2018 viene ancor più evidenziata la necessità di ricorrere alle analisi di risposta sismica locale (RSL) monodimensionali o bidimensionali per caratterizzare i terreni e definire attentamente le amplificazioni al suolo legate ad un sisma atteso. Tuttavia tale prestazione non risulta compresa nell’elenco delle prestazioni specialistiche di cui all’Art.9 dell’Ordinanza n.12 del 9 gennaio 2017 per cui, ad oggi, non viene riconosciuto nessun contributo aggiuntivo al professionista che svolge tale attività e che, in alcuni casi, contribuisce in maniera significativa ad una ricostruzione post terremoto più efficace ed in sicurezza sismica. E’ chiaro che il riconoscimento delle analisi di RSL come prestazione specialistica presuppone che debba essere rivista l’aliquota massima del 2% prevista per le relazioni specialistiche alfine anche di evitare di incorrere in importi sottostimati per la indispensabile relazione geologica, tenendo anche conto della recente introduzione dell’Equo compenso.
3. Incrementi del contributo per l’amplificazione sismica.
In base all’Ordinanza n.19 del 7 aprile 2017 e ss.mm.ii., Tabella 7, cap.7.1 è riconosciuto un maggior contributo per edifici posti in aree dove è maggiore l’azione sismica definita dalle Norme Tecniche “ …… a partire dalla “pericolosità sismica di base” (ag) del sito in cui ricade l’edificio e dal parametro (S), che tiene conto della categoria di sottosuolo (Ss) e delle condizioni topografiche (St)... Nel caso in cui il sito ove è ubicato l’edificio, ricada in zone stabili suscettibili di amplificazione sismica tale che il fattore S sia maggiore di 1,8 e ciò desse luogo ad un incremento del costo parametrico rispetto all’applicazione del coefficiente pari a 1,8, il progetto di miglioramento sismico o di ricostruzione dovrà essere supportato da apposita Relazione da sottoporre alla verifica dell’Ufficio speciale che si esprime preventivamente sull’entità del fattore di amplificazione” (Ordinanza n.19 del 7 aprile 2017 e s.m.i., Tabella 7, cap.7.1.).
L’Ordinanza 62 del 03 luglio 2018 ha finalmente riconosciuto gli studi di RSL e/o di MS III livello per il calcolo della maggiorazione dei costi di intervento, qualora si verifichi la situazione in cui il fattore di amplificazione sia maggiore rispetto a quello calcolato con l’approccio semplificato, alfine di garantire l’adeguato livello di sicurezza sismica.
4. Redazione dei Piani Urbanistici Attuativi e Relazione Geologica (Ordinanza n.25 del 23 maggio 2017 e Ordinanza n.39 dell’8 settembre 2017).
Gli studi di Microzonazione sismica di Livello III effettuati nell’area del cratere (tutti validati ma attualmente solamente alcuni pubblicati sui siti delle amministrazioni comunali!) hanno, ai sensi dell’Ordinanza 55, utilità soprattutto in sede pianificatoria (es. piani attuativi, delocalizzazioni parziali o totali, infrastrutture, adeguamento Condizioni Limite per l’Emergenza ecc.). Negli indirizzi e criteri definiti con l’Ordinanza n.39 dell’8 settembre 2018, e necessari per la redazione dei Piani Attuativi Urbanistici di cui all’art.11, comma 2, del decreto legge 17 ottobre 2016 n.189 e ss.mm.ii, non sono previsti studi geologici specifici delle aree e delle zone interessate dai piani attuativi.
A nostro avviso, definire in maniera dettagliata l’assetto geologico, geomorfologico e litostratigrafico nonché il modello geologico ai fini sismici con evidenziate le particolari situazioni che possono dar luogo ad effetti di sito ed amplificazione, è fondamentale nella stesura dei piani attuativi necessari per la ricostruzione post terremoto, soprattutto nelle aree e centri abitati che non sono stati oggetto degli studi di microzonazione sismica di livello 3, nelle aree caratterizzate da criticità geologiche e geomorfologiche e, soprattutto, nelle aree deputate alla rilocalizzazione dei nuovi centri abitati. Pertanto, sugli interventi da realizzare dove la MZS3 non è stata realizzata (ad es. nelle piccole frazioni, nei piccoli agglomerati urbani, nelle case sparse, ecc.) sarebbe auspicabile suggerire alle amministrazioni locali di dotarsi di uno studio analogo, magari affidandolo agli stessi geologi che l’hanno realizzato nello stesso territorio comunale. Il vantaggio sarebbe che le indagini realizzate ex-novo potrebbero essere utilizzate anche per la successiva progettazione permettendo così una adeguata ricostruzione basata su dati reali e non estrapolati da indagini effettuate magari ad alcune centinaia di metri di distanza. Una ipotesi potrebbe essere quella di realizzare delle Down Hole “di frazione” che auspicabilmente dovrebbero essere coordinate dalle amministrazioni comunali in modo che il dato possa servire di confronto e taratura per le ulteriori indagini che vengono comunque svolte all’interno dei territori colpiti dal sisma.
All’interno delle perimetrazioni che i Comuni sono chiamati ad affidare, è opportuno consigliare che, nella redazione dei criteri per la realizzazione degli incarichi per i Piani Attuativi (che si configurano quasi come dei Piani Regolatori a tutti gli effetti), gli incarichi vengano attribuiti a raggruppamenti al cui interno sia obbligatoriamente presente anche un geologo, alfine di garantire che la perimetrazione venga basata su dati reali e non solo sulla valutazione qualitativa ed emotiva del contesto architettonico e socio-economico.
5. Edifici ubicati in aree cosiddette “instabili” (faglie attive e capaci, frane, cedimenti, liquefazione)
Gli eventi sismici, iniziati il 24 agosto 2016, hanno subito permesso di comprendere come l’assetto geolitologico-geomorfologico ed il contesto sismostratigrafico abbiano influenzato in maniera determinante l’amplificazione del segnale sismico determinando, a parità di tipologia costruttiva, un maggiore e diffuso danneggiamento del patrimonio costruttivo esistente.
L’attenzione rivolta dalla struttura del Commissario Straordinario alla comprensione di tali problematiche, che per contesto fisiografico, socio-economico e urbanistico-architettonico è notevolmente differente da quello emiliano del 2012, si è concretizzata con il Progetto di Microzonazione Sismica di Livello III che ha interessato tutti i comuni del cratere, investendo, del coordinamento dei relativi studi, ai sensi dell’Ordinanza n. 24, il Centro Microzonazione sismica del CNR.
A fronte dell’impegno profuso negli Studi di MS di III livello e delle risorse messe a disposizione per la sua realizzazione, tuttavia è da sottolineare che lo studio, non prendendo volutamente in considerazione (a causa delle tempistiche ristrette e dei fondi a disposizione non sufficienti per lo svolgimento delle indagini minime necessarie) le “aree instabili” (instabilità di versante, liquefazione, faglie attive e capaci, cedimenti differenziali), così come definite negli Indirizzi e Criteri per gli Studi di Microzonazione sismica del DPCN, e peraltro già individuate e cartografate attraverso gli studi geologici di base propedeutici alla MS III livello, non ha risposto alle premesse dell’Ordinanza 24 relativamente alla possibilità di utilizzare gli studi di MS per la pianificazione della ricostruzione.
Anche la stessa Ordinanza 55 del 24 aprile 2018, al punto 2 dell’Allegato 1, laddove evidenzia che gli Studi di MS di III livello sono propedeutici per la pianificazione e per gli interventi sui manufatti, lascia aperta la questione delle zone instabili, in quanto viene specificato che: “la disciplina d’uso (delle zone instabili, ndr) è riportata nelle linee guida relative a faglie attive e capaci, liquefazioni e instabilità di versante”, eludendo pertanto la problematica. Alla luce dei risultati della MS di III livello che hanno dimostrato come molto del danneggiamento sia proprio riconducibile alla presenza di centinaia di fabbricati nell’intero cratere edificati e fortemente danneggiati nelle “zone instabili” (un esempio per tutti: Pescara del Tronto) e che proprio queste non sono state studiate, la ricostruzione non potrà essere completata fintantoché non verranno correttamente individuate e studiate tali zone, in modo tale da poter rispondere ad un quesito semplice ma determinante: “si possono ricostruire o no i fabbricati presenti nelle zone instabili?”.
Per citare le più importanti: Visso, area PAI; Vallestretta di Ussita, area PAI; Calcara, area PAI; Castelsantangelo sul Nera, area PAI; Vallinfante, area PAI; Frontignano di Ussita, esatta localizzazione faglia attiva e capace; Preci di Visso, esatta localizzazione faglia attiva e capace; Campi di Norcia esatta localizzazione della faglia attiva e capace; Case sparse di Norcia esatta individuazione di possibile faglia attiva e capace.
In merito alle “aree instabili” per la presunta presenza di faglie attive e capaci, risulta necessario effettuare studi di dettaglio che consentano di definire la giusta trasposizione di tali lineamenti tettonici e le relative fasce di rispetto.
La stessa ordinanza n. 19 evidenzia, infatti, che nelle “zone instabili” la ricostruzione o semplice miglioramento sismico sono esclusi in numerose fattispecie e quindi sarà necessario pensare alla delocalizzazione, ai sensi dell’Ordinanza medesima.
Pertanto, fermo restando quanto previsto dall’Ordinanza di cui sopra, vista la disomogeneità delle Norme di Attuazione dei PAI attuate nelle quattro Regioni coinvolte, nelle “aree instabili” per la presenza di fenomeni gravitativi attivi o quiescenti sarebbe opportuno, oltre ad eseguire studi di dettaglio per valutare l’effettiva necessità di ricorrere alla delocalizzazione, redigere una normativa univoca che consenta di disciplinare gli interventi consentiti in tali aree. Solo in tal modo le Amministrazioni locali saranno in grado di utilizzare gli Studi di MS di III livello quali strumenti per una corretta pianificazione territoriale post-evento, ed i professionisti saranno in condizione di applicare con criterio le specifiche linee guida citate nell’Allegato 1 dell’Ord. n. 55/2018.
Sulla base di quanto sopra riportato, richiamando lo spirito delle ordinanze nn. 24 e 55, siamo pertanto qui ad evidenziare l’urgente necessità di completare gli studi di MS di III livello per la corretta individuazione, lo studio e la regolamentazione pianificatoria delle “aree instabili”, rendondosi disponibili alla collaborazione ed alla identificazione della metodologia più opportuna per riuscire a sanare la “vacatio legis” di cui sopra, auspicando, al fine di un rapido svolgimento degli studi, un ancora più ampio coinvolgimento dei professionisti.
6. Nuovo prezzario
Dall’analisi del prezzario sisma approvato nel dicembre 2016, in cui sono state riscontrate enormi carenze e criticità (prezzi errati, assenza di nuove tecnologie, assenza di prezzi relativi alla ristrutturazione dell’esistente e degli edifici soggetti a vincolo, impossibilità di utilizzare prezzari regionali di comprovata applicabilità, carenza della parte infrastrutturale, assenza della parte impiantistica ovvero non in linea con la progettazione secondo le vigenti norme), considerato che è attualmente in stesura finale il nuovo prezzario sisma 2018, per il quale gli operatori del settore costituiti in particolare dai professionisti e dalle imprese, ovvero ai soggetti che operano nel territorio per la ricostruzione non è mai stato chiesto un parere, si rischia ancora una volta di produrre un documento che necessità di successive modifiche e integrazioni. Ancora una volta non si comprende il mancato coinvolgimento di professionisti e imprese che operano nel settore e nel territorio ai fini della stesura finale. Sarebbe pertanto opportuno poter avere confronti in merito prima della stesura definitiva del prezziario e della sua approvazione.
7. Ufficio Speciale Ricostruzione.
Ad oggi la presenza di geologi negli Uffici Speciali per la Ricostruzione delle quattro regioni del “cratere” è fortemente inadeguata per la necessaria valutazione degli interventi di ricostruzione dal punto di vista geologico, geomorfologico, idrogeologico e sismico (negli USR di Ascoli Piceno e Macerata attualmente si contano solamente 3 colleghi geologi). Stesso discorso vale per le assunzioni negli Enti Locali, in cui la presenza del geologo non può essere più rimandabile. Tenendo conto dell’elevato numero di pratiche previste per la ricostruzione (diverse decine di migliaia), riteniamo auspicabile un maggiore coinvolgimento della figura del geologo attraverso un potenziamento della struttura tecnica degli USR.
8. Tavolo Tecnico
Vista la positiva esperienza delle Marche, in cui da qualche mese esiste un Tavolo Tecnico Sisma al quale partecipano USR e professioni tecniche e visti i necessari confronti con professionisti del territorio, conoscitori delle fattispecie costruttive locali, sarebbe opportuno che venisse istituito un TAVOLO TECNICO SISMA presso la struttura commissariale che abbia parere vincolante sui dispositivi che interessano l’attività dei tecnici nella ricostruzione e parere consultivo sulle altre materie. Ai fini della composizione del TAVOLO TECNICO SISMA codesto Ordine propone che esso risulti costituito da 10 membri in rappresentanza territoriale delle 4 regioni interessate dalla ricostruzione in proporzione ai danni registrati su ognuna e rappresentative delle principali professioni tecniche operanti per i progetti della ricostruzione (Architetti, Geologi, Geometri ed Ingegneri) presenti nell’Osservatorio del Sisma.
A cura di Prof. Piero
Farabollini
Presidente Ordine Geologi Regione Marche