Bonus verde e Condominio: ok alla detrazione per interventi su parti comuni esterne degli edifici
Anche gli interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali godono del c.d. bonus verde previsto dalla Legge di Bilancio per il 2018....
Anche gli interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali godono del c.d. bonus verde previsto dalla Legge di Bilancio per il 2018.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate rispondendo al quesito di un contribuente alla posta di Fisco Oggi che chiedeva se il bonus verde spettasse anche per i lavori effettuati nei condomini?
Ricordiamo che l'articolo 1, commi da 12 a 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di Bilancio 2018) ha previsto una detrazione fiscale del 36% per le spese sostenute nel 2018 (nel limite massimo di 5mila euro) per gli interventi di "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, per gli impianti di irrigazione e per la realizzazione di pozzi e di coperture a verde e di giardini pensili.
L'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un altro contribuente, aveva già chiarito che tra le spese per cui spetta la detrazione sono comprese anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi agevolati. Nella nuova risposta, ha confermato che la detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Modalità di pagamento
La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni (ad esempio, bonifico bancario o postale) ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Altre disposizioni previste per gli interventi di recupero edilizio
Il legislatore ha previsto l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. E quindi:
- se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta del 50%;
- la detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ridotte nella misura del 50 per cento;
- in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it