Edilizia libera e Pergotenda, nuove indicazioni dal Consiglio di Stato sugli ancoraggi
Una pergotenda è un'opera che realizza una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio e che, a prescindere dal suo ancoraggio al suolo, può essere ...
Una pergotenda è un'opera che realizza una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio e che, a prescindere dal suo ancoraggio al suolo, può essere realizzata in regime di edilizia libera ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e- quinquies (c.d. Testo Unico Edilizia).
Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4177 del 9 luglio 2018 con la quale ha ribaltato una decisione di primo grado che aveva dato ragione ad un Comune che aveva emesso un provvedimento di ingiunzione alla demolizione di opere considerate abusive consistenti nella "costruzione di una tettoia per posti auto con struttura portante in metallo sul terreno".
Nel caso in esame l'opera contestata era una struttura metallica, aperta su tutti i lati e con una protezione lamellare su un lato, atta ad ospitare nella parte superiore delle aste in alluminio frangisole motorizzate ossia che possono aprirsi e chiudersi a farfalla attraverso un meccanismo elettrico. Opera che per il Comune e per il TAR era da considerare una tettoia e non, come indicato dall'attuale ricorrente, una “pergotenda” non trattandosi di opera che determina volumi chiusi, né che costituisce aumento della superficie utile, avendo le caratteristiche di elemento di arredo urbano.
Il Consiglio di Stato, dando ragione al ricorrente e riformando la sentenza appellata, ha premesso che per comprendere se la tipologia di manufatto in esame, in relazione a consistenza, caratteristiche costruttive e funzione, costituisce o meno un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo, non è dirimente la circostanza che le strutture siano ancorate al suolo. L’ancoraggio si palesa comunque necessario, onde evitare che l’opera, soggetta all’incidenza degli agenti atmosferici, si traduca in un elemento di pericolo per la privata e pubblica incolumità. Anche dall’articolo 3, comma 1, lettera e.5), del Testo Unico Edilizia si desume che la natura di "opera precaria" (non soggetta al titolo abilitativo) riposa non nelle caratteristiche costruttive ma in un elemento di tipo funzionale, connesso al carattere dell’utilizzo della stessa.
La sentenza di primo grado
La sentenza di primo grado si basava sull’assunto per cui l’intervento edilizio in esame non era da considerare come manutenzione ordinaria o straordinaria e neppure un "arredo urbano", per i quali soltanto potrebbe valere il regime previsto per gli interventi di “edilizia libera”. Rientrerebbe, invece, tra quelli assoggettati a SCIA dall’art. 17 della legge regionale, trattandosi di "tettoia" che supera i limiti di superficie previsti dalla legge regionale stessa (nel caso in esame siamo in Friuli Venezia Giulia e ci riferiamo alla legge regionale n. 19/2009).
La riforma di Palazzo Spada
I giudici del Consiglio di Stato hanno escluso che il manufatto in esame sia riconducibile tra gli «interventi di nuova costruzione», categoria giuridica nella quale rientrano le sole opere che realizzano una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio. Tanto è escluso dalla circostanza che la copertura che essa realizza non presenta elementi di fissità, stabilità e permanenza, in ragione del carattere retrattile delle lamelle di alluminio; onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato (l’opera è aperta su tutti e quattro i lati), non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie.
Il manufatto neppure è rientra nella fattispecie della «ristrutturazione edilizia», in quanto la relativa nozione (di cui all’articolo 3, lettera d, del TUE) richiede pur sempre che le opere realizzate abbiano rilevanza edilizia tale da poter “trasformare l’organismo edilizio”. Tali caratteristiche risultano all’evidenza non sussistenti nelle aste in alluminio motorizzate, anche in considerazione del fatto che l’immobile sul quale esse sono collocate è un fabbricato in muratura, sulla cui originaria identità e conformazione l’opera nuova non può certamente incidere.
Sul piano funzionale va poi considerato che le aste in alluminio frangisole motorizzate (che, ruotando, possono aprirsi e chiudersi) sono un elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici finalizzato a una migliore fruizione del cortile interno, la cui destinazione d’uso resta del tutto immutata, offrendosi semplicemente ai proprietari la possibilità di una copertura a protezione dalle intemperie.
Tettoie di
legno |
In definitiva, la struttura in esame non configura né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o la modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi interni interessati, della sua facile e completa rimovibilità, dell’assenza di tamponature verticali e della facile rimuovibilità della copertura orizzontale, con esclusiva finalità di riparo e protezione. La stessa va pertanto qualificata come arredo esterno che non necessita di preventivo controllo tecnico amministrativo.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 9 luglio 2018, n. 4177