CRITERI E MODALITA' DI CONCESSIONE
Con Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 recante il “Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in ...
Con Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n.
296 recante il “Regolamento concernente i criteri e le modalità di
concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti
allo Stato”, si pone in essere la disciplina del procedimento per
l'affidamento in concessione, anche gratuita o a canone ridotto,
dei beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, gestiti
dall'Agenzia del demanio, destinati ad uso diverso da quello
abitativo.
Attraverso un articolato composto da 5 capi, si definiscono le concessioni e le locazioni a canone ordinario, a titolo gratuito e a canone agevolato e le Concessioni e locazioni di beni immobili appartenenti allo Stato adibiti a luoghi di culto.
Concessioni e locazioni a canone ordinario.
Nella generalità dei casi, per quanto concerne le concessioni e le locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a canone ordinario, la procedura di esperimento è mediante il pubblico incanto. Qualora più soggetti abbiano presentato offerte di pari importo si procede all'assegnazione del bene mediante estrazione a sorte.
Solo in casi particolari si procede a trattativa privata.
Come per altre locazioni, assegnato il bene, la stipula del contratto deve avvenire entro i 30 giorni successivi, decorsi i quali l'aggiudicazione decade.
La durata della concessione e della locazione è di sei anni. Può essere stabilito un termine superiore ai sei anni, e comunque non eccedente i diciannove.
La sub-concessione del bene, totale o parziale, è vietata e la violazione di detto divieto comporta la decadenza immediata dalla concessione.
Sono a carico del locatario gli oneri della manutenzione ordinaria, nonchè gli oneri di qualsiasi natura gravanti sull'immobile.
Concessioni e locazioni a titolo gratuito e a canone agevolato.
I soggetti che possono beneficiare del titolo gratuito per concessioni e locazioni di immobili appartenenti allo stato sono: università statali; regioni; enti ecclesiastici; province e i comuni e gli istituti superiori di sanità.
I soggetti che possono beneficiare del canone agevolato per concessioni e locazioni di immobili appartenenti allo stato sono: regioni; enti ecclesiastici; enti parco nazionali; organizzazioni non lucrative di utilità sociale e la Croce Rossa Italiana.
Come per altre locazioni, assegnato il bene, la stipula del contratto deve avvenire entro i 30 giorni successivi, decorsi i quali l'aggiudicazione decade.
La durata della concessione e della locazione è di sei anni. Può essere stabilito un termine superiore ai sei anni, e comunque non eccedente i diciannove.
Sono a carico del locatario gli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè gli oneri di qualsiasi natura gravanti sull'immobile.
Concessioni e locazioni di beni immobili appartenenti allo Stato adibiti a luoghi di culto, con relative pertinenze.
I beni immobili di proprietà dello Stato adibiti a luoghi di culto, con le relative pertinenze, in uso agli enti ecclesiastici, sono agli stessi concessi o locati gratuitamente al medesimo titolo e senza applicazione di tributi.
La durata della concessione e della locazione è di diciannove anni rinnovabile automaticamente.
Attraverso un articolato composto da 5 capi, si definiscono le concessioni e le locazioni a canone ordinario, a titolo gratuito e a canone agevolato e le Concessioni e locazioni di beni immobili appartenenti allo Stato adibiti a luoghi di culto.
Concessioni e locazioni a canone ordinario.
Nella generalità dei casi, per quanto concerne le concessioni e le locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a canone ordinario, la procedura di esperimento è mediante il pubblico incanto. Qualora più soggetti abbiano presentato offerte di pari importo si procede all'assegnazione del bene mediante estrazione a sorte.
Solo in casi particolari si procede a trattativa privata.
Come per altre locazioni, assegnato il bene, la stipula del contratto deve avvenire entro i 30 giorni successivi, decorsi i quali l'aggiudicazione decade.
La durata della concessione e della locazione è di sei anni. Può essere stabilito un termine superiore ai sei anni, e comunque non eccedente i diciannove.
La sub-concessione del bene, totale o parziale, è vietata e la violazione di detto divieto comporta la decadenza immediata dalla concessione.
Sono a carico del locatario gli oneri della manutenzione ordinaria, nonchè gli oneri di qualsiasi natura gravanti sull'immobile.
Concessioni e locazioni a titolo gratuito e a canone agevolato.
I soggetti che possono beneficiare del titolo gratuito per concessioni e locazioni di immobili appartenenti allo stato sono: università statali; regioni; enti ecclesiastici; province e i comuni e gli istituti superiori di sanità.
I soggetti che possono beneficiare del canone agevolato per concessioni e locazioni di immobili appartenenti allo stato sono: regioni; enti ecclesiastici; enti parco nazionali; organizzazioni non lucrative di utilità sociale e la Croce Rossa Italiana.
Come per altre locazioni, assegnato il bene, la stipula del contratto deve avvenire entro i 30 giorni successivi, decorsi i quali l'aggiudicazione decade.
La durata della concessione e della locazione è di sei anni. Può essere stabilito un termine superiore ai sei anni, e comunque non eccedente i diciannove.
Sono a carico del locatario gli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè gli oneri di qualsiasi natura gravanti sull'immobile.
Concessioni e locazioni di beni immobili appartenenti allo Stato adibiti a luoghi di culto, con relative pertinenze.
I beni immobili di proprietà dello Stato adibiti a luoghi di culto, con le relative pertinenze, in uso agli enti ecclesiastici, sono agli stessi concessi o locati gratuitamente al medesimo titolo e senza applicazione di tributi.
La durata della concessione e della locazione è di diciannove anni rinnovabile automaticamente.
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