Regione siciliana: Cessione cubatura
Nel ricordare che la Regione siciliana con l’articolo 22 della legge 10 agosto 2016, n. 16 (art. 22 - 1. Ai fini della cessione dei diritti edificatori, di c...
Nel ricordare che la Regione siciliana con l’articolo 22 della legge 10 agosto 2016, n. 16 (art. 22 - 1. Ai fini della cessione dei diritti edificatori, di cubatura e di trasferimento di volumetrie, si applica quanto previsto dall'articolo 5 della legge 12 luglio 2011, n. 106, per la delocalizzazione delle volumetrie in aree e zone diverse ma comunque compatibili per destinazione urbanistica e tipologia edilizia), ha rinviato dinamicamente alle disposizioni di cui all’articolo 5 della legge nazionale 12 giugno 2011, n. 106 relativa alla cessione di cubatura e, più in generale, al trasferimento dei diritti edificatori, l’Assessorato del terrirorio e dell’ambiente con nota prot. 21100 del 23/11/2017 ha precisato che la definizione, questa volta tecnica, della locuzione "compatibilità" va letta nel senso stretto del termine inteso come "identità", sia con riguardo alle zone omogenee di provenienza e di destinazione finale le quali devono possedere la medesima classificazione ed indice territoriale (A1-A l ; A2-A2; B1-Bl ; B2-B2; ecc.), sia relativamente alla categoria funzionale delle costruzioni ed opere che in tali zone omogenee possono essere realizzate, per le quali può farsi riferimento alla classificazione operata dall'art. 23-ter del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., recepito nella Regione siciliana dall 'art. l della legge regionale n. 16 del 2016.
Nella nota si fa, anche, riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato 21 novembre 2016, n. 4861 (leggi articolo) e, per ultimo, è precisato che il trasferimento dei diritti edificatori deve trovare adeguata previsione all'interno degli strumenti urbanistici comunali, i quali possono disciplinarne i termini di applicazione e fissare eventuali limitazioni alle disposizioni di cui alla norma de qua con riguardo, in particolare, agli ambiti territoriali delle zone serventi e di destinazione finale (c.d. ''atterraggio"), nel rispetto comunque della analoga destinazione urbanistica di piano e delle tipologie edilizie in tali zone consentite come precisato nella citata sentenza del Consiglio di Stato n. 4861 del 2016.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Nota 23/11/2017, prot. 21100