Antincendio: in Gazzetta la regola tecnica per la progettazione di impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018 il Decreto Ministero dell'Interno 23 ottobre 2018 recante "Regola tecnica di prevenzio...

08/11/2018

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018 il Decreto Ministero dell'Interno 23 ottobre 2018 recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione".

Il decreto, ai fini della prevenzione incendi, ha lo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio. Per tale motivo, le attività di progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione sono realizzate e gestite in modo da:

  • minimizzare le cause di incendio e di esplosione;
  • limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
  • limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici o locali contigui;
  • permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

A tal scopo viene fornita la regola tecnica allegata al decreto.

Il decreto, che si applica agli impianti di distribuzione stradale di idrogeno gassoso di nuova realizzazione e agli impianti esistenti in caso di modifiche previste a partire dal 5 dicembre 2018, definisce puntualmente l'ubicazione dove tali impianti non possono sorgere:

  • nella zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e, nei comuni sprovvisti dei predetti strumenti urbanistici, all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato a norma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando, nell'uno e nell'altro caso, la densità media dell'edificazione esistente nel raggio di 200 m dal perimetro degli elementi pericolosi dell'impianto, come definiti al punto 1.2.3 dell'allegato al presente decreto, risulti superiore a 3 m³ per m²;
  • nelle zone di completamento e di espansione dell'aggregato urbano indicato nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice di edificabilità superiore a 3 m³ per m² (non si applica agli impianti di distribuzione alimentati da condotta che siano dotati di capacità di smorzamento/accumulo non superiore a 500 Nm³ di gas; in tali impianti non è consentita la produzione in sito superiore alla capacità di 50 Nm³/h né l'uso dei carri bombolai, neanche per l'alimentazione di emergenza);
  • nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico (non si applica agli impianti di distribuzione alimentati da condotta che siano dotati di capacità di smorzamento/accumulo non superiore a 500 Nm³ di gas nel caso in cui gli strumenti urbanistici comunali ammettano la presenza di distributori di carburanti nelle aree destinate a verde pubblico; in tali impianti non è consentita la produzione in sito superiore alla capacità di 50 Nm³/h né l'uso dei carri bombolai, neanche per l'alimentazione di emergenza).

In allegato la regola tecnica.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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