Decreto Genova, il Senato approva in via definitiva la legge di conversione
Sono trascorsi 3 mesi, ovvero 93 giorni, dal crollo del Ponte Morandi ma finalmente il decreto per la città di Genova è legge. Palazzo Madama ha, infatti, ap...
Sono trascorsi 3 mesi, ovvero 93 giorni, dal crollo del Ponte Morandi ma finalmente il decreto per la città di Genova è legge. Palazzo Madama ha, infatti, approvato in via definitiva (167 voti favorevoli, 49 contrari e 53 astensioni) il disegno di legge n. 909, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 109/2018, recante disposizioni urgenti per la città di Genova e altre emergenze, già approvato in prima lettura dalla Camera.
Una legge che avrebbe potuto avere un iter più veloce ma che, purtroppo, ha avuto il difetto di prevedere disposizioni non solo per il crollo del Ponte Morandi di Genova, per il quale è stato previsto solo il Capo I (11 articoli), ma anche:
- disposizioni per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti - Capo II (artt. 12-16)
- interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 - Capo III (artt. 17-36)
- Misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e 2017 - Capo IV (artt. 37-39)
- Ulteriori interventi emergenziali - Capo V (artt. 40-46) - Come le "Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione".
Un potpourri di contenuti che i genovesi avrebbero certamente potuto fare a meno. Ma quelli che hanno lasciato maggiormente perplessi sono le disposizioni contenute nell'art. 25 per far fronte agli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017. Disposizioni che tecnicamente rappresentano un vero e proprio condono edilizio perché consentono di applicare agli immobili edificati dopo il 1985 le regole (i condoni edilizi) emanati prima di quell'anno e che sono state mal digerite soprattutto in un momento in cui madre natura ha ricordato all'uomo chi comanda davvero sui territori.
In particolare, la parte contestata riguarda la fine del comma 1 grazie alla quale per le istanze di condono non risolte relative agli immobili distrutti dal terremoto e presentate ai sensi delle tre leggi successive (1985, 1994 e 2003) si applicherebbero le norme di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Praticamente, come denunciato da Legambiente, alle istanze di condono si applicherebbero le regole di 33 anni fa, quando non esistevano particolari norme per la tutela del territorio. In audizione alla Camera prima della pubblicazione in Gazzetta del D.L. n. 109/2018, il vicepresidente nazionale di Legambiente spiega Edoardo Zanchini aveva descritto i pericoli di una norma che "consentirebbe di sanare edifici che perfino le sanatorie approvate dai Governi Berlusconi del 1994 e 2003 vietavano, proprio perché posti in aree pericolose da un punto di vista idrogeologico e sismico, oltre che vincolate paesaggisticamente. L’assurdità è che questi edifici, che per le norme vigenti sono abusivi, non solo verrebbero sanati ma avrebbero il completo rimborso dallo Stato per la ricostruzione. E senza considerare che alla prossima pioggia rischiano di franare, perché la situazione di rischio idrogeologico delle aree non può essere risolta. Fermiamo questo provvedimento prima che sia troppo tardi”.
Rispetto alla prima versione del decreto legge, nella legge di conversione è però prevista l'acquisizione del parere favorevole da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico oltre che il divieto di erogare contributi alla parte relativa ad eventuali aumenti di volume dell'immobile oggetto del condono.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it