Ponte Morandi: Un ulteriore decreto con precisazioni e puntualizzazioni
Nell’allegato al Decreto n. 5 relativo alle “Specifiche tecniche - Caratteristiche prestazionali e funzionali” è precisato che “Le caratteristiche del viadot...
Nell’allegato al Decreto n. 5 relativo alle “Specifiche tecniche - Caratteristiche prestazionali e funzionali” è precisato che “Le caratteristiche del viadotto Polcevera e le tavole dello stato attuale dei luoghi sono note e reperibili dalla bibliografia specializzata e nei siti pubblici” e per fare cosa gradita ai nostri lettori alleghiamo alla presente notizia la memoria del Prof. Ing. Riccardo Morandi sul Viadotto Polcevera per l’autostrada Genova-Savona pubblicata sull’Industria italiana del cemento n. 12 del 1967 ed, anche, la memoria, sempre del Prof. Ing. Riccardo Morandi, sulle strutture strallate in cemento armato pubblicato sull’Industria italiana del cemento n. 10 del 1980.
In riferimento, poi, al citato Decreti n. 5, il Commissario starordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera dell’autostrada A10 Marco Bucci con il decreto n. 6 del 16 novembre 2018 avente ad oggetto “Individuazione del termine delle h. 12,00 del 26/11/2018 per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla fase di consultazione di mercato finalizzata all’instaurazione di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando avente ad oggetto l’appalto dei lavori di demolizione del ponte Morandi e di ricostruzione del nuovo ponte sul Polcevera ai sensi dell’art. 32 Direttiva 2014/24/UE Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 in quanto richiamata dall’art. 1 comma 7u D.L. 28 settembre 2018 n. 109” interviene con parziali correzioni del citato decreto n. 5 in cui sembrava che la scelta per la demolizione e ricostruzione del ponte andasse verso la strada del general contractor chiavi in mano con mai libere su progetto e sub-affidamenti, non applicazione del Codice appalti e procedura negoziata.
Nel dettaglio con il decreto n. 6 è precisato che gli operatori economici interessati alla fase di consultazione potranno formulare le proprie proposte, in conformità alle specifiche tecniche approvate con il suddetto decreto, inviandole entro le h. 12,00 del giorno 26 novembre 2018 alla sede legale della struttura commissariale, in Genova, Via di Francia, n. 3, ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata: commissario.ricostruzione.genova@postecert.it.
Sempre nello stesso decreto n. 6 è aggiunto che le imprese interessate dovranno attenersi tra l’altro, alle seguenti indicazioni:
- potranno manifestare il proprio interesse per la partecipazione alla procedura, presentando un preliminare progetto di fattibilità degli interventi in oggetto, specificando, altresì, tempi di realizzazione, dimensione economica dell’operazione, tipologia ed entità delle interferenze;
- le soluzioni progettuali proposte potranno, altresì, essere limitate alla sola attività di demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica dei detriti, ovvero ricomprendere, a discrezione dell’operatore economico interessato, anche le attività di progettazione, affidamento, ricostruzione dell’infrastruttura, nonché il ripristino del connesso sistema viario, ovvero a tutte le attività di cui sopra;
- le imprese interessate dovranno, altresì, dichiarare la sussistenza dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e di essere in possesso delle attestazioni SOA necessarie all’esecuzione degli interventi proposti;
- la partecipazione alla fase di consultazione di mercato non è riconducibile ad alcuna procedura comparativa e non è impegnativa, sotto alcuno profilo, per il Commissario Straordinario che si riserva l’avvio della successiva fase di negoziazione con uno o più soggetti che, a suo insindacabile giudizio, avranno formulato proposte adeguate;
- l’operatore economico interessato, ai fini dell’esecuzione dell’intervento, potrà costituire un raggruppamento temporaneo di imprese, indicando anche soggetti diversi nel ruolo di capofila, purché tutte in possesso dei requisiti di ordine generale e delle necessarie attestazioni SOA;
- l’operatore economico interessato potrà, altresì, comunicare di volersi avvalere del ricorso al subappalto per taluni interventi a favore di soggetti qualificati. In tal caso, all’esito della successiva fase di negoziazione, il contratto dovrà prevedere i limiti del ricorso all’istituto del subappalto;
- tutti gli oneri derivanti dalla partecipazione restano ad esclusivo carico dell’operatore economico interessato.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it