SOLO LA RISTRUTTURAZIONE NON PAGA L’INDENNITA’ DI SOPRAELEVAZIONE
Con sentenza della Corte di Cassazione n. 16749 dello scorso 30 luglio, le sezioni unite civili si sono espresse sui principi che determinano la distinzione ...
Con sentenza della Corte di Cassazione n. 16749 dello scorso 30
luglio, le sezioni unite civili si sono espresse sui principi che
determinano la distinzione tra ristrutturazione e
ricostruzione.
Il quesito alla base della sentenza riguarda l’indennità di occupazione e, in particolare, i casi in cui sia dovuta o meno.
E la ristrutturazione interna è l’unica situazione per la quale non è dovuta tale indennità: in tutti gli altri casi, invece, è previsto che il proprietario proceda al pagamento di una quota agli altri condomini. Ma vediamo nel dettaglio.
Il punto di partenza è proprio la possibilità, al proprietario dell’ultimo piano, di sopraelevare, a condizione che questi versi una certa quota agli altri condomini per compensare la diminuzione del valore delle abitazioni.
“Indiscussa l’inapplicabilità della norma nell’ipotesi di pura e semplice ristrutturazione interna, tale da non comportare alcuna alterazione nella superficie e nella volumetria degli spazi interessati, la fattispecie dalla stessa regolata va ravvisata in ogni ipotesi di incremento delle dette superfici e volumetrie, indipendentemente dal fatto che esso dipenda o meno dall’innalzamento dell’altezza del fabbricato”.
E’ il caso, quindi, della trasformazione del tetto da spiovente a rettilineo a pendenza unica: sebbene resti ferma l’altezza del colmo del tetto, trattandosi di aumento di volumetria, aumenta la superficie utilizzabile.
I giudici, poi, cogliendo spunto dalla situazione in analisi, hanno chiarito i concetti di ristrutturazione e ricostruzione.
“Può ravvisarsi l’ipotesi di ristrutturazione solo ove gli interventi abbiano interessato un edificio del quale sussistano e, all’esito di essi, rimangano inalterate le componenti essenziali, quali muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura e, pertanto, le opere consistono in modificazioni solo interne, nel rispetto delle originarie dimensioni dell’edificio; per contro, va ravvisata la diversa ipotesi della ricostruzione ove dell’edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, le componenti de quibus e l’intervento si traduca, tuttavia, nell’esatto ripristino delle stesse operato senza variazione alcuna rispetto alle dimensioni dell’edificio stesso”.
Il quesito alla base della sentenza riguarda l’indennità di occupazione e, in particolare, i casi in cui sia dovuta o meno.
E la ristrutturazione interna è l’unica situazione per la quale non è dovuta tale indennità: in tutti gli altri casi, invece, è previsto che il proprietario proceda al pagamento di una quota agli altri condomini. Ma vediamo nel dettaglio.
Il punto di partenza è proprio la possibilità, al proprietario dell’ultimo piano, di sopraelevare, a condizione che questi versi una certa quota agli altri condomini per compensare la diminuzione del valore delle abitazioni.
“Indiscussa l’inapplicabilità della norma nell’ipotesi di pura e semplice ristrutturazione interna, tale da non comportare alcuna alterazione nella superficie e nella volumetria degli spazi interessati, la fattispecie dalla stessa regolata va ravvisata in ogni ipotesi di incremento delle dette superfici e volumetrie, indipendentemente dal fatto che esso dipenda o meno dall’innalzamento dell’altezza del fabbricato”.
E’ il caso, quindi, della trasformazione del tetto da spiovente a rettilineo a pendenza unica: sebbene resti ferma l’altezza del colmo del tetto, trattandosi di aumento di volumetria, aumenta la superficie utilizzabile.
I giudici, poi, cogliendo spunto dalla situazione in analisi, hanno chiarito i concetti di ristrutturazione e ricostruzione.
“Può ravvisarsi l’ipotesi di ristrutturazione solo ove gli interventi abbiano interessato un edificio del quale sussistano e, all’esito di essi, rimangano inalterate le componenti essenziali, quali muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura e, pertanto, le opere consistono in modificazioni solo interne, nel rispetto delle originarie dimensioni dell’edificio; per contro, va ravvisata la diversa ipotesi della ricostruzione ove dell’edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, le componenti de quibus e l’intervento si traduca, tuttavia, nell’esatto ripristino delle stesse operato senza variazione alcuna rispetto alle dimensioni dell’edificio stesso”.
a cura di Paola
Bivona
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