Agenzia delle Entrate: raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) e obblighi di fatturazione

L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 17 del 17 dicembre 2018, precisa che quando, per l’esecuzione di un appalto pubblico, viene costituit...

27/12/2018

L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 17 del 17 dicembre 2018, precisa che quando, per l’esecuzione di un appalto pubblico, viene costituito un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), gli obblighi di fatturazione nei confronti della stazione appaltante sono assolti dalle singole imprese associate per i lavori di competenza che ciascuna ha eseguito.

Tale soluzione scaturisce dal rapporto esistente tra le associate e la capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) - istituito per l’esecuzione di un appalto pubblico - che si inquadra, giuridicamente, nella figura del mandato collettivo speciale con rappresentanza, che, ai sensi dell’articolo 48, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. codice appalti pubblici e contratti di concessione) "…non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali".

Ricordiamo con l’occasione che gli interpelli e le istanze di consulenza giuridica esterna ricevuti dalle strutture centrali dell’Agenzia contengono le soluzioni interpretative adottate dall’amministrazione finanziaria sulle questioni poste dai contribuenti (provvedimento del 7 agosto 2018) e che, in alcuni casi, saranno pubblicati soltanto i principi di diritto delle risposte fornite dall’Agenzia quando la pubblicazione integrale possa recare pregiudizio concreto a un interesse pubblico o privato.

  A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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