Fatturazione elettronica: Provvedimento con adeguamento alle richieste del Garante dati personali

In seguito del  Provvedimento n. 481 del 15 novembre 2018 con cui il Garante per la protezione dei dati personali (leggi articolo) ha avvertito l’Agenzia del...

27/12/2018

In seguito del  Provvedimento n. 481 del 15 novembre 2018 con cui il Garante per la protezione dei dati personali (leggi articolo) ha avvertito l’Agenzia delle Entrate del fatto che i trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito della fatturazione elettronica, così come delineati, avrebbero potuto violare le disposizioni di cui al Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, il direttore dell’Agenzia stessa ha predisposto il Provvedimento 21 dicembre 2018, prot. 524526 agente ad oggetto “Modifiche ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e del 5 novembre 2018”.

Con il provvedimento in argomento, l’Agenzia dà attuazione alle soluzioni individuate nell’ambito del tavolo tecnico con il Garante per la protezione dei dati personali e definisce ulteriori misure di sicurezza, rispetto a quelle già disposte con il Provvedimento del 30 aprile 2018, n. 89757. In particolare, non sarà possibile per l’Agenzia memorizzare le fatture elettroniche senza l’assenso esplicito dei soggetti interessati.

E-fattura, dati al sicuro e privacy tutelata

Saranno i contribuenti a dare l’assenso, anche tramite intermediari delegati, alla funzionalità gratuita di consultazione e download delle fatture elettroniche resa disponibile dall’Agenzia delle entrate. L’adesione sarà espressa con la firma di uno specifico accordo di servizio che verrà pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia entro il 3 maggio 2019. In assenza di adesione, l’Agenzia memorizzerà e renderà consultabile e scaricabile l’e-fattura solo fino all’avvenuto recapito al destinatario. Una volta consegnata la fattura saranno memorizzati esclusivamente i dati rilevanti ai fini fiscali, che verranno raccolti e archiviati in una banca dati separata e trattati per le attività istituzionali. Questi dati saranno cancellati entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

Il periodo transitorio

Fino al 2 luglio 2019, termine ultimo per effettuare l’adesione al servizio, l’Agenzia memorizzerà temporaneamente le fatture elettroniche e le renderà disponibili in consultazione, su richiesta, all’emittente, al destinatario o a loro intermediari delegati. Se non si aderisce, l’Agenzia cancellerà le fatture elettroniche memorizzate durante il periodo transitorio e manterrà solo i dati di natura fiscale, che verranno raccolti e archiviati nella banca dati separata. Nel periodo transitorio, l’Amministrazione informerà gli utenti in merito al trattamento dei dati personali presenti nelle fatture mediante avviso pubblicato nell’area riservata del sito dell’Agenzia (allegato C al provvedimento). Inoltre, il provvedimento contiene, nell’allegato A, il modulo di conferimento o deroga per i servizi di fatturazione elettronica, e nell’allegato B il file con i dati necessari al processo di fatturazione elettronica tramite SdI.

Il Provvedimento 21 dicembre 2018, prot. 524526 ritocca e perfeziona le regole per la memorizzazione delle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia delle entrate e per l’utilizzo del servizio di consultazione da parte di contribuenti e intermediari, modificando i precedenti provvedimenti del 30 aprile, prot. 89757 e del 5 novembre 2018, prot. 291241.
La procedura rivisitata prevede che:

  • l’amministrazione finanziaria renda disponibile, per la consultazione e l’acquisizione (download), l’intero file delle fatture elettroniche solo nel caso in cui l’operatore Iva o un suo delegato ovvero il consumatore finale abbiano aderito espressamente al servizio di consultazione, mediante un’apposita funzionalità disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate
  • il file memorizzato è in ogni caso cancellato entro 30 giorni dal termine del periodo disponibile per la consultazione fissato al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione dal parte dello SdI

In conclusione, l’Agenzia delle entrate cancellerà i file al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

  • la presenza di una ricevuta di consegna o di impossibilità di consegna per le quali appaia effettuata la presa visione e il download dall’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate
  • l’assenza di adesioni al servizio di consultazione effettuate da parte del cedente o del cessionario.

L’obbligo di fatturazione elettronica parte dal prossimo 1 gennaio 2019.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata