Legge di Bilancio 2019: Approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati
È stata approvata definitivamente ieri dalla Camera dei Deputati la legge di Bilancio 2019 e si attende soltanto, dopo la firma del Presidente della Repubbli...
È stata approvata definitivamente ieri dalla Camera dei Deputati la legge di Bilancio 2019 e si attende soltanto, dopo la firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
Il governo ha ottenuto la fiducia sulla Manovra anche alla Camera, con 327 voti favorevoli e 228 voti contrari, tra le proteste delle opposizioni; in pratica una corsa contro il tempo per evitare l'esercizio provvisorio che sarebbe scattato dal 1 gennaio. I deputati di Forza Italia si sono presentati in aula indossando gilet azzurri con scritto "basta tasse" mentre fuori dal palazzo il Pd ha organizzato un sit-in.
La legge di Bilancio 2019 è stata approvata nell’identico testo approvato dal Senato e, quindi, contiene i provvedimenti relativi ai lavori pubblici, alle infrastrutture ed al territorio che abbiamo più volte trattato in precedenti articoli e che, qui di seguito riassumiamo.
Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici (Commi dal 162 al 170)
Ai fini della promozione degli investimenti infrastrutturali, si istituisce una Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui possono avvalersi le amministrazioni centrali e gli enti territoriali. La denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della Struttura saranno individuati con un apposito D.P.C.M. da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio 2019. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti affidati alla Struttura,è autorizzata l’assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 2019, di un massimo di 300 unità di personale (120 delle quali sono temporaneamente destinate alle stazioni uniche appaltanti provinciali) nonché il reclutamento di 50 unità di personale di ruolo della P.A. Resta, in ogni caso, il mistero del comma 106 perhé mentre negli articoli dal 162 al 170 non si fa alcun riferimento al soggetto attuatore della “Struttura di progettazione” e mentre neldossier del centro studi si afferma che il DPCM dovrà, tra l’altro definire l’allocazione della struttura stessa e, quindi, il soggetto attuatore, nel comma 106 viene affidato il finanziamento della struttura all’Agenzia del demanio che non credo abbia tra i compiti istituzionali quello della progettazione di beni ed edifici pubblici. Tra l’altro, relativamente alla chiarezza e proprietà della formulazione del testo, il Servizio Studi della Camera dei depitati in un documento datato 23 dicembre 2019 aveva puntualizzato “il comma 106 prevede che per l'attuazione dei commi da 162 a 17, relativi al funzionamento della
Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, sia autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 a favore dell'Agenzia del demanio; i commi da 162 a 170 tuttavia non sembrano prevedere che la Struttura sia istituita presso la predetta Agenzia o sia alla stessa collegata”.
Affidamento diretto per i lavori fino a 150 mila euro e procedure semplificate sino a 350.000 euro (Comma 912)
È introdotta, fino al 31 dicembre 2019 e nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici, una deroga alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, al fine di elevare la soglia prevista per l’affidamento di lavori con procedura diretta fino a 150.000 euro, e applicare la procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, per lavori da 150.000 fino a 350.000 euro. Resta tutto inalterato, invece, per i servizi e le forniture e, quindi per gli stessi è possibile continuare ad applicare l’articolo 36, comma 2, lettere a) e b) dell’attuale testo del Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016 con affidamenti diretti per importi sino a 40.000 euro (lettera a)) e con procedura negoziata (lettera b)) per importi sino alla soglia comunitaria.
Fondo sicurezza ponti (Comma 891)
Viene istiutuito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione annua di 50 milioni di euro dal 2019 al 2023 per gli interventi di messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza sul bacino del Po, da ripartire con decreto ministeriale, a favore delle Città metropolitane, delle Province territorialmente competenti e dell’ANAS S.p.A.
Promozione degli investimenti (Commi dal 19 al 183)
Con una autorizzazione di spesa annua di 25 milioni di euro, è prevista l’istituzione di una struttura di missione temporanea (con durata non superiore a quella del Governo in carica) per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell’indirizzo politico e amministrativo dei ministri in materia di investimenti pubblici e privati. Alla struttura, denominata “InvestItalia”, sono attribuiti diversi compiti, tra cui in particolare quelli relativi all’analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali, alla valutazione delle esigenze di ammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, alla verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali e all’affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e dei programmi di investimento. Sono inoltre previste disposizioni sul personale della nuova struttura e apposite misure di coordinamento con altre strutture esistenti competenti in materia di investimenti e sviluppo infrastrutturale.
Fondo rotativo per la progettualità (Commi dal 171 al 175)
È disposto l’utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, sulle anticipazioni e i rimborsi della Cassa depositi e prestiti e sulle risorse per la progettazione delle opere. In particolare viene prevista l’estensione delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità ai contratti di partenariato pubblico privato al fine di accelerare ulteriormente la spesa per investimenti pubblici.
Acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO2 (Commi 1031-1047)
Sono previsti disincentivi, sotto forma di imposta, per l’acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO2 superiori ad una certa soglia (crescenti al crescere del livello di emissioni) e, contestualmente. incentivi, sotto forma di sconto sul prezzo, per l’acquisto di autovetture nuove a basse emissioni.
Riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus) (Comma 67)
È disposta la proroga al 31 dicembre 2019 del termine previsto per avvalersi della detrazione d'imposta nella misura del 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus) e per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro.
Generatori di calore, ristrutturazione edilizia e sistemazione a verde (Comma 68)
È estesa al 2019 la detrazione del 50% per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, per altri interventi di ristrutturazione edilizia fino ad una spesa massima di 96.000 euro (indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR) e per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
È prevista, inoltre, la proroga, limitatamente all’anno 2019, della detrazione del 36 per cento dall’IRPEF delle spese sostenute (nel limite massimo di 5.000 euro) per interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, pertinenze o recinzioni
Rischio idorgeologico (Commi 134-138)
Al fine di fronteggiare le situazioni di dissesto e rischio idrogeologico del territorio nazionale (in modo analogo a quanto già previsto dalla legge di bilancio 2018) sono attribuiti, per il periodo 2021-2033, contributi alle regioni a statuto ordinario e ai comuni, per un importo complessivo di 8,1 miliardi di euro, per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.
Fondo destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali (Commi 122-123)
Viene prevista l’istituzione, a decorrere dal 2019, di un Fondo da ripartire destinato principalmente al rilancio degli investimenti degli enti territoriali.
Messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale Commi 107-114)
È prevista l’assegnazione, entro il 10 gennaio 2019, di contributi da parte del Ministero dell’interno ai comuni, per un limite complessivo di 400 milioni di euro, per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.
Rischio idrogeologico e programmi cofinanziati dai Fondi UE della programmazione 2014/2020 (Comma 1030)
Nell’ambito delle politiche di contrasto al rischio idrogeologico, è previsto che le Regioni debbano utilizzare prioritariamente le risorse allo scopo disponibili nell'ambito dei programmi cofinanziati dai Fondi UE della programmazione 2014/2020 e dei programmi complementari di azione e coesione, nel rispetto della normativa vigente europea e nazionale, fino a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Contributi alle Regioni a statuto ordinario (Commi 833-835)
Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, sono attribuiti alle Regioni a statuto ordinario contributi pari a 2.496,2 milioni di euro per l’anno 2019 e 1.746,2 milioni di euro per l’anno 2020 (che possono essere modificati mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni da sancire entro il 31 gennaio 2019).
Piano nazionale di interventi nel settore idrico (Commi 153-155)
Sono previste norme di modifica della disciplina del Piano nazionale di interventi nel settore idrico (introdotta dalla legge di bilancio 2018) con l’autorizzazione di uno stanziamento aggiuntivo per l’attuazione di un primo stralcio del Piano e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano, di 1 miliardo di euro (100 milioni per ciascun anno del periodo 2019-2028, di cui 60 milioni annui per la sezione “invasi”).
Completamento dei programmi di riqualificazione urbana (PRIU) (Comma 100)
Al fine di favorire il completamento dei programmi di riqualificazione urbana (PRIU) a valere sui finanziamenti della legge n. 179/1992, è prorogato il termine di ultimazione delle opere pubbliche e private già avviate e per le quali vi sia stata una interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi di forza maggiore, prevedendo che la proroga abbia durata pari a quella del “fermo cantiere”.
In allegato la legge di Bilancio 2019 nel testo che verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Legge finanziaria 2019