Regione siciliana: Contestati i Bandi per l’affidamento di Servizi di architettura e ingegneria

Sulla Gazzetta della Regione siciliana n. 55 del 21 dicembre 2018 è stato pubblicato il Decreto 5 dicembre 2018, n. 30/Gab Assessorato delle Infrastrutture e...

10/01/2019

Sulla Gazzetta della Regione siciliana n. 55 del 21 dicembre 2018 è stato pubblicato il Decreto 5 dicembre 2018, n. 30/Gab Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana recante “Appprovazione dei bandi tipo per l’affidamento di Servizi di architettura e ingegneria e per i concorsi di progettazione  di  idee  cui  faranno  riferimento  gli  enti  di  cui  all’art.  2 della legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii.” (leggi articolo).

Sull’approvazione dei Bandi.tipo abbiamo ricevuto una nota del Presidente dell’Associazione regionale liberi professionisti architetti e ingegneri, arch. Elio Caprì che qui di seguito riportiamo integralmente.

Abbiamo attentamente visionato i “Bandi Tipo per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria e per i concorsi di progettazione di idee” approvati dall’Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con il Decreto del 5/12/2018. Si pongono alcune riflessioni.

I “Bandi Tipo” pubblicati non sono i primi bandi tipo pubblicati nella nostra Regione, contrariamente a quanto riportato da alcuni servizi di stampa. Già con la Legge Regionale 12/7/2011 n. 12, l’art. 7 prevedeva l’emanazione di “Bandi Tipo” per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura.

Nel Supplemento Ordinario della G.U.R.S. del 2/11/2012, venivano infatti pubblicati diversi “Bandi tipo” e diversi disciplinari di gara per i servizi di ingegneria e di architettura. Ma ciò che più preme evidenziare e che quanto approvato ed emanato in merito agli affidamenti dei servizi sotto l’importo di 100.000,00 euro, cioè i Bandi Tipo B1-SAI, B2-SAI, B3-SAI e B4-SAI, risultano non conformi a quanto previsto già nelle Linee Guida dell’ANAC del 25/2/2015 (in vigenza quindi del D.Lgs. 163/2006) e nelle successive Linee Guida dell’ANAC del 14/9/2016 (in vigenza del D.Lgs. 50/2016) e delle Linee Guida dell’ANAC del 21/2/2018 (dopo l’emanazione del Decreto correttivo D.Lgs. 56/2017).

Come è noto il comma 8 dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., prevede per gli importi inferiori a 40.000,00 euro la possibilità di affidamento diretto. Il comma 2 dell’art. 157, prevede per gli importi compresi tra 40.000,00 euro e 100.000,00 euro una procedura negoziata con almeno cinque operatori. Orbene in tutte e tre le Linee Guida dell’ANAC in merito a queste due fasce di importo (sotto i 40.000,00 euro e tra 40.000,00 e 100.000,00 euro) non vi è alcun cenno ai requisiti da richiedere per la partecipazione (fatturato, servizi già espletati, personale tecnico).

Tali requisiti di partecipazione sono previsti nelle Linee Guida vigenti dal 21/2/2018 (ma anche nelle due precedenti) al comma 2.2. per gli affidamenti di incarichi pari o superiori alla soglia comunitaria. Tali requisiti di partecipazione sono dettagliatamente riportati solo per tale fascia al successivo comma 2.2.2. (2.22.1.a fatturato – 2.2.2.1.b avvenuto espletamento di servizi negli ultimi dieci anni – 2.2.2.1.c avvenuto svolgimento di due servizi negli ultimi dieci anni – 2.2.2.1.d numero medio annuo del personale tecnico). L’intenzione del legislatore è stata chiara: richiedere specifici requisiti di partecipazione per gli importi sopra i 100.000,00 euro, lasciando la possibilità ai giovani professionisti o ai professionisti senza gli specifici requisiti di poter partecipare agli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura.

Orbene nel Bando Tipo B1-SAI pubblicato inerente “Avviso di indagine di mercato -per la selezione di operatori economici per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore a 40.000 euro” e nel Bando Tipo B4-SAI pubblicato inerente “Schema di Disciplinare di Gara – Procedura negoziata per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro”, troviamo riportati tutti i requisiti di partecipazione previsti nelle Linee Guida dell’ANAC del 21/2/2018 per gli affidamenti dei servizi superiori all’importo di 100.000,00 euro. Tali requisiti sono anche citati nei bandi B2-SAI e B3-SAI.

È pur vero che viene riportato, per la richiesta dei requisiti, tra parentesi la dizione “facoltativo” ma non si comprende quale sia il riferimento normativo. Di tale discrezionalità lasciate alle Stazioni Appaltanti, non prevista, si ribadisce, da alcuna norma, non credo che se ne senta il bisogno.

La discrezionalità a volte può creare disparità e poca trasparenza.

Pertanto, in base a quanto pubblicato, nella nostra Regione, a differenza di altri contesti territoriali, anche per gli incarichi con affidamento diretto sotto i 40.000,00 euro occorre dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione al pari di un affidamento di servizi sopra i 100.000,00 euro. Tutto ciò ci sembra veramente eccessivo e soprattutto non conforme alla normativa vigente e che escluderà pertanto tutti i giovani professionisti e quei professionisti che non hanno maturato i requisiti di partecipazione anche alle procedure di affidamento sotto i 100 mila euro. Abbiamo inoltrato all’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità la richiesta di un incontro affinchè possa rivedere e modificare, nel rispetto della normativa vigente, i Bandi Tipo B1-SAI, B2-SAI, B3-SAI e B4-SAI pubblicati”.

   

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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