Verifica di anomalia delle offerte: espressione di discrezionalità tecnica di esclusiva pertinenza della S.A.

Il giudizio di anomalia o di incongruità dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica di esclusiva pertinenza della Stazione Appaltante, s...

14/01/2019

Il giudizio di anomalia o di incongruità dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica di esclusiva pertinenza della Stazione Appaltante, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi e plateali errori di valutazione o inficiati da errori di fatto. Ciò premesso, al procedimento di verifica dell'anomalia devono essere sottoposte tutte le offerte risultate anormalmente basse, in base al criterio sorteggiato per la determinazione delle relative soglie di anomalia.

Lo ha confermato l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera 19 dicembre 2018, n. 1184 con la quale ha fornito un parere di precontenzioso in merito all'istanza presentata su una procedura aperta per presenta violazione dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) in merito alla corretta applicazione della disciplina prevista per la verifica dell’anomalia delle offerte presentate dalle imprese concorrenti.

I fatti

In una procedura aperta una stazione appaltante, in fase di verifica di congruità dell'offerta e secondo una valutazione tecnico discrezionale basata sull’esame comparativo dei prezzi applicati nella precedente procedura d’appalto, aveva ritenuto che il ribasso offerto dall’operatore economico fosse idoneo ad assicurare la corretta esecuzione della prestazione.

La decisione dell'ANAC

L'Anticorruzione ha confermato l’orientamento consolidato della giurisprudenza, rilevando che le valutazioni dell’Amministrazione in ordine agli elementi e alla congruità della offerta sono espressione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale e possono essere sindacate solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto. Ciò premesso, l'ANAC ha ribadito che la verifica della congruità di un’offerta ha natura globale e sintetica, vertendo sull’attendibilità della medesima nel suo insieme e quindi sulla sua idoneità a fondare un serio affidamento sulla corretta esecuzione dell’appalto, onde il relativo giudizio non ha per oggetto la ricerca di singole inesattezze dell’offerta economica. L’attendibilità dell’offerta va valutata, pertanto, nel suo complesso e non con riferimento a singole voci di prezzo eventualmente ritenute incongrue, avulse dall’incidenza che potrebbero avere sull’offerta economica nel suo insieme. Conseguentemente, il sindacato può riferirsi alle valutazioni svolte dalla stazione appaltante in sede di verifica dell’anomalia, solamente nei limiti della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, oltre che della congruità della relativa istruttoria, ma non può in alcun modo tradursi in una nuova verifica di merito, trattandosi di questione riservata all’esclusiva discrezionalità (tecnica) dell’amministrazione; né potrebbe essere operata autonomamente una verifica delle singole voci dell’offerta, sovrapponendo così l’idea tecnica di chi opera il sindacato al giudizio - non erroneo né illogico - formulato dall’organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell’interesse pubblico nell’apprezzamento del caso concreto, poiché, così facendo, il giudice invaderebbe una sfera propria della PA.

Nel caso esaminato dall'ANAC è risultato che la stazione appaltante nel disciplinare di gara abbia previsto l'"esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata in base al criterio precedentemente sorteggiato, ai sensi dell’art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, ove le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a dieci" e la "valutazione della congruità, ai sensi dell’art. 97, comma 1 d.lgs. 50/2016 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra ed eventuale esclusione dell’offerta anormalmente bassa, ove non siano fornite spiegazioni sufficienti, nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiori a dieci"

Coerentemente con quanto indicato nel disciplinare di gara, la stazione appaltante ha correttamente proceduto con la valutazione della congruità di un'offerta risultata anormalmente bassa, il cui esito attiene tuttavia al merito della valutazione svolta dall’amministrazione e che pertanto per i sopra richiamati indirizzi interpretativi, non rientrano nell’ambito di operatività del sindacato dell’Autorità, non sussistendo, in ragione delle argomentazioni fornite dalla stazione appaltate, profili di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto

In definitiva, il Consiglio dell'ANAC ha ritenuto che, fermo restando che l’esame delle giustificazioni, il giudizio di anomalia o di incongruità dell’offerta costituiscono espressione di discrezionalità tecnica di esclusiva pertinenza dell’Amministrazione sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi e plateali errori di valutazione o inficiati da errori di fatto, nel caso in esame, il procedimento di verifica dell'anomalia da parte della stazione appaltante doveva trovare applicazione nei confronti di tutte le offerte risultate anormalmente basse, in base al criterio sorteggiato per la determinazione delle relative soglie di anomalia.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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